ALTRO - Revocatorie

revocatoria ordinaria contro acquirente da mio debitore fallito a mia insaputa

  • Antonio Sgattoni

    Grottamare (AP)
    28/02/2018 20:11

    revocatoria ordinaria contro acquirente da mio debitore fallito a mia insaputa

    E' fissata per p.c. una revocatoria ordinaria in cui mi sono accorto nelle more del giudizio che il mio debitore era già stato dichiarato fallito da altro Tribunale per cui il G.I. mi ha fatto rinnovare la citazione al curatore ma il fallimento , che avrebbe dovuto spiegare l'azione o almeno surrogarsi , invece non si è neanche costituito pur in assenza di attivo realizzato.
    La terza acquirente si è costituita ed eccepisce l'improcedibilità del giudizio mentre io credo che l'inerzia della curatela non possa avvantaggiare il fallito (solo parte necessaria nel giudizio in quanto dante causa), anche perché il fallimento potrebbe essere presto chiuso per inesistenza di attivo , né tantomeno il terzo acquirente per la scientia damni ed il consilium fraudis .
    Cosa ne pensate ed esiste la sfera di cristallo per sapere se un soggetto è stato dichiarato fallito da un qualsiasi tribunale ?
    Sarebbe un ottimo servizio da fornire da parte Vostra visto che siete collegati con tanti tribunali .
    Ringrazio anticipatamente .
    Avv. Antonio Sgattoni
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      02/03/2018 21:40

      RE: revocatoria ordinaria contro acquirente da mio debitore fallito a mia insaputa

      "Qualora nel corso di un giudizio di revocatoria ordinaria promosso da un creditore, sopravvenga il fallimento del debitore convenuto, se il curatore fallimentare non interviene nel giudizio per sostituirsi al creditore e non propone altrove la stessa azione, l'iniziativa del creditore non diviene improcedibile" (Cass. sez. un., 17/12/2008, n. 29421).
      Nel suo caso ci sembra di capire che il debitore convenuto era già stato dichiarato fallito al momento della proposizione dell'azione revocatoria, ma questo comportava la necessità di regolarizzare la situazione processuale, come ha disposto il giudice istruttore, ma, a nostro avviso (non abbiamo trovato precedenti riguardanti questa fattispecie), rimane applicabile il principio di cui sopra a fronte della inerzia del curatore del fallimento del debitore non essendovi motivo per considerare il comportamento del curatore- che giustifica la permanenza della legittimazione in capo al creditore- in modo diverso a seconda che il fallimento sia intervenuto prima o dopo l'inizio dell'azione revocatoria.
      Zucchetti SG srl