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Recupero credito con DURC irregolare

  • Loredana Tosti

    PERUGIA
    16/03/2015 20:28

    Recupero credito con DURC irregolare

    Buonasera,
    sono curatore di un fallimento di una società di persone che si occupava di vendita di materiale ferroso.
    Uno dei crediti da riscuotere è nei confronti del cliente Trenitalia Spa che non ha provveduto al pagamento del medesimo per DURC irregolare.
    Come si procede in questo caso? Esiste una norma che obbliga Trenitalia al pagamento indipendentemente dal DURC non regolare?
    Grazie per la risposta
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      17/03/2015 18:56

      RE: Recupero credito con DURC irregolare

      Il comma secondo dell'art. 4 del DPR 05/10/2010 n. 207, prevede un intervento sostituivo nei contratti pubblici che si concretizza nel pagamento, da parte della stazione appaltante, direttamente agli enti previdenziali (Inail, Inps e Casse Edili), dell'importo corrispondente alla inadempienza contributiva segnalata nel Durc. In sostanza, le stazioni appaltanti si sostituiscono al debitore principale versando - in tutto o in parte - le somme dovute in forza del contratto di appalto direttamente ai predetti Istituti e Casse, somme che poi trattengono sul corrispettivo dovuto all'all'appaltatore per i lavori effettuati.
      L'applicazione di detta disposizione è neutra tra imprenditori in bonis in quanto viene estinto il debito verso gli enti previdenziali e non viene riscosso il credito, per la parte corrispondente, verso la stazione appaltante, ma quando l'appaltatore è dichiarato fallito, il meccanismo della norma sugli appalti pubblici realizza una alterazione del principio della par condicio in quanto i crediti contributivi vengono sottratti al concorso fallimentare, essendo pagati direttamente dalla stazione appaltante e indipendentemente dalla capienza secondo l'ordine dei privilegi, e il credito dovuto da quest'ultima viene decurtato dell'importo corrisposto a detti enti.
      Si tratta, allora, di stabilire se, in caso di fallimento dell'appaltatore, si debba dare prevalenza all'esigenza di garantire, in ogni caso, il soddisfacimento del credito previdenziale anche a fronte dell'insolvenza dell'appaltatore/debitore per le finalità pubblicistiche di tutela sociale perseguite dalla norma citata, tese ad assicurare al lavoratore il versamento del credito previdenziale ed assicurativo, ovvero ai principi che reggono la procedura fallimentare, che ricomprende nel compendio fallimentare qualsiasi credito vantato dal fallito/appaltatore nei confronti del debitore/committente, somma sulla quale si apre poi il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito stesso.
      La questione non ha ancora trovato una soluzione univoca e probabilmente sono più le ragioni a sostegno della prima alternativa.
      Zucchetti SG Srl
      • Paolo Rosa

        roma
        05/04/2019 11:11

        RE: RE: Recupero credito con DURC irregolare

        Buongiorno, mi riallaccio alla vostra risposta poichè ho davanti una situazione simile; la stazione appaltante ha pagato all'Inps successivamente al fallimento le somme derivanti da irregolatità contibutive della fallita ex art 4 comma 2 dpr 207/10.
        Covenite con la possibilità di eseprire un'azione ex art 44 lf ?
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          05/04/2019 19:37

          RE: RE: RE: Recupero credito con DURC irregolare

          Come è noto, con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 23 febbraio 2016 è stato sostituito il comma 2 dell'art. 5 del d.m. 30 gennaio 2015 prevedendo che, in caso di fallimento o liquidazione coatta amministrativa con esercizio provvisorio, l'impresa si consideri regolare con riferimento agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all'esercizio provvisorio e, per effetto della modifica, la regolarità contributiva sussiste anche a prescindere dal fatto che i suddetti obblighi contributivi siano stati insinuati.
          Il nuovo provvedimento è quindi intervenuto al fine di permettere la prosecuzione dell'attività imprenditoriale, attraverso un esercizio provvisorio, perché, senza questa nuova disposizione, l'impresa non sarebbe nelle condizioni di ottenere il DURC a causa di una condizione di irregolarità insita nella stessa condizione di insolvenza, e, quindi, l'autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa sarebbe inevitabilmente vanificata.
          Qualora non ricorra la condizione dell'esercizio provvisorio permane la situazione precedente con applicazione dell'art. 4 del DPR n 207 del 2010; questo articolo è stato abrogato dall'articolo 217, comma 1, lettera u), numero 2), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, "con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del presente codice, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 da esse sostituite".
          Non abbiamo trovato il decreto attuativo di questa parte normativa ed è ben accetta ogni informazione sul punto da parte di qualche esperto del settore, per cui dovrebbe ancora attuarsi la precedente normativa, alla luce della quale avevamo posto, alla fine del precedente nostro intervento risalente al marzo del 2015, il dubbio se, in caso di fallimento dell'appaltatore, si debba dare prevalenza all'esigenza di garantire, in ogni caso, il soddisfacimento del credito previdenziale anche a fronte dell'insolvenza dell'appaltatore/debitore per le finalità pubblicistiche di tutela sociale perseguite dalla norma citata, tese ad assicurare al lavoratore il versamento del credito previdenziale ed assicurativo, ovvero ai principi che reggono la procedura fallimentare, che ricomprende nel compendio fallimentare qualsiasi credito vantato dal fallito/appaltatore nei confronti del debitore/committente, somma sulla quale si apre poi il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito stesso.
          Sul punto è intervenuto il tribunale di Milano (Trib. Milano 01 settembre 2015) che ha così statuito: "La disposizione di cui all' art. 118 c. 6 del d.lgs. 163/2006 (c.d. codice dei contratti pubblici, di cui l'art. 4 citato costituiva il decreto attuativo), che prescrive alla stazione appaltante, responsabile del procedimento, la sospensione del pagamento dei corrispettivi qualora l'impresa esecutrice o subappaltatrice, impiegata nell'esecuzione di un contratto, non provi (tramite il DURC) di essere in regola con i versamenti contributivi relativi ai lavoratori impiegati, non può essere applicata ad una procedura concorsuale, stante che il credito relativo al corrispettivo dell'appalto è, in caso di fallimento dell'impresa appaltatrice, acquisito alla massa, onde un eventuale successivo pagamento effettuato in corso di procedura, in considerazione delle irregolarità contributive commesse dalla fallita in bonis, dalla pubblica amministrazione appaltante direttamente a favore degli enti previdenziali ed assistenziali, risulterebbe inefficace ai sensi dell'art. 44 L.F. in quanto avvantaggerebbe quei terzi rispetto agli altri creditori concorsuali, facendo ottenere agli stessi in prededuzione una somma che sarebbe loro dovuta con privilegio di grado posteriore".
          Se si segue questa tesi, quindi, il pagamento di cui lei parla deve ritenersi inefficace per la massa.
          Zucchetti SG srl
    • Antonio Perfetto

      Bologna
      24/04/2024 08:56

      RE: Recupero credito con DURC irregolare

      Buongiorno,
      vorrei sapere se nella Liquidazione Giudiziale del nuovo CCII vale quanto previsto nella Procedura di Fallimento e cioè che i crediti sorti nel periodo in bonis non riscossi per durc irregolare possono essere invece riscossi dalla procedura in modo tale da non ledere la par condicio creditorum che emergerebbe nel caso in cui i debitori pagassero direttamente gli istituti INPS e INAIL.

      nel caso specifico si tratta di una società operante nell'edilizia che non ha potuto incassare nel periodo in bonis per durc irregolare.

      grazie del conforto,
      cordiali saluti
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        24/04/2024 18:26

        RE: RE: Recupero credito con DURC irregolare

        Riteniamo che nulla sia cambiato rispetto al passato in quanto i motivi secondo cui in presenza di procedura fallimentare, l'obbligo dell'intervento sostitutivo dell'amministrazione richiedente la verifica della regolarità contributiva resta inibito in quanto il suo esercizio determinerebbe una decurtazione dell'asse fallimentare e si risolverebbe in una lesione della par condicio creditorum, sono tuttora validi in quanto gli effetti dell'apertura della liquidazione giudiziale per i creditori e per il debitore sono rimasti gli stessi che operavano all'epoca del fallimento.
        In realtà i vari provvedimenti legislativi che su sono succeduti in materia di durc hanno fissato il principio che "in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali ed assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile" Orbene una tale disposizione non è stata ritenuta applicabile al fallimento "stante che il credito relativo al corrispettivo dell'appalto è, in caso di fallimento dell'impresa appaltatrice, acquisito alla massa, onde un eventuale successivo pagamento effettuato in corso di procedura, in considerazione delle irregolarità contributive commesse dalla fallita in bonis, dalla pubblica amministrazione appaltante direttamente a favore degli enti previdenziali ed assistenziali, risulterebbe inefficace ai sensi dell'art. 44 L.F. in quanto avvantaggerebbe quei terzi rispetto agli altri creditori concorsuali, facendo ottenere agli stessi in prededuzione una somma che sarebbe loro dovuta con privilegio di grado posteriore" (Trib. Milano 01 settembre 2015). L'art. 44 l. fall. è stato riprodotto nell'art. 144 del CCII.
        Zucchetti SG srl