Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RELAZIONE PERIODICA E CONTO GESTIONE

RELAZIONE PERIODICA DI FALLIMENTI CHIUSI

  • Antonino Edmondo Ficalora

    Milano
    02/09/2019 15:43

    RELAZIONE PERIODICA DI FALLIMENTI CHIUSI

    Buongiorno,
    Vi chiedo chiarimenti in merito alle seguenti due casistiche:
    1) Fallimento chiuso a marzo 2019, vi è l'obbligo di redazione della relazione periodica per il periodo 1/1/2019 - data di chiusura?

    2) Fallimento chiuso a luglio 2019, quindi il primo semestre è stato interamente svolto. Vi è l'obbligo di redazione della relazione periodica per il primo semestre?
    Successivamente, ci sarà l'obbligo della relazione del secondo semestre ossia dal 01/07/19 alla data di chiusura?

    Se la risposta alla precedenti fosse un si, vorrei sapere come gestire l'adempimento Fallco dove la procedura è già tra quelle "chiuse".

    Vi ringrazio in anticipo per la collaborazione.
    Cordialmente.

    • Zucchetti SG

      Vicenza
      03/09/2019 20:31

      RE: RELAZIONE PERIODICA DI FALLIMENTI CHIUSI

      Il comma 9-quater dell'art. 16bis del d.l. n. 179 del 2012 stabilisce che "Unitamente all'istanza di cui all'articolo 119, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il curatore deposita un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 33, quinto comma, del medesimo regio decreto….." Come si vede la norma non parla di rapporti periodici, che sono quelli il curatore presenta semestralmente nel corso della procedura, ma di rapporto riepilogativo che va presentato, con le modalità di quelli di cui all'ult. comma dell'art. 33, insieme all' istanza di chiusura del fallimento. Pertanto fin quando la procedura è aperta, il curatore, ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui al primo comma, redige un rapporto riepilogativo delle attivita' svolte, con indicazione di tutte le informazioni raccolte dopo la prima relazione, accompagnato dal conto della sua gestione; all'atto della chiusura, che sia decorso un giorno o sei mesi dall'ultimo rapporto periodico, redige il rapporto riepilogativo dell'intera procedura, da presentare unitamente all'istanza di chiusura.
      Zucchetti SG srl
      • Giancarlo Corsi

        Ancona
        06/09/2019 14:12

        RE: RE: RELAZIONE PERIODICA DI FALLIMENTI CHIUSI

        Con riferimento alla precisazione circa lo specifico obbligo previsto dall'Articolo 16-bis comma 9-quater DL 179/12, mi risulterebbe che tale obbligo, per quanto previsto dal comma 5° dell'Articolo 20 del D.L. n° 132/14 convertito con la Legge n° 162/14, sia stato esteso anche alle procedure concorsuali (ed esecutive individuali) pendenti a decorrere dal 90° giorno dalla pubblicazione in G.U. del provvedimento contenente le specifiche tecniche di cui al comma 9-septies del riferito D.L. n° 179/12. Alla luce di ciò:
        1) tale adempimento si applicherebbe ad un Fallimento dichiarato nell'Anno 2002 in corso di chiusura ;
        2) comunque si chiede se tale provvedimento sia stato effettivamente emanato e, se del caso, si possono avere dei riferimenti di pubblicazione.
        Si ringrazia.
        • Zucchetti SG

          08/09/2019 08:22

          RE: RE: RE: RELAZIONE PERIODICA DI FALLIMENTI CHIUSI

          Rispondiamo alla domanda dipanando preliminarmente l'aggrovigliato tessuto normativo di riferimento.
          Ai sensi dell'art. 16-bis comma 9-quater d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, con l. 17 dicembre 2012, n. 221, (comma aggiunto dall'art. 20, comma 1, d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla l. 10 novembre 2014, n. 162) il curatore, unitamente alla istanza di chiusura del fallimento "deposita un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 33, quinto comma, del medesimo regio decreto". Allo stesso adempimento è tenuto il liquidatore a conclusione dell'esecuzione del concordato preventivo con cessione dei beni, si procede a norma del periodo precedente, sostituendo il liquidatore al curatore.
          Il successivo comma 9-quinquies (anch'esso aggiunto dal citato art. 20, comma 1, d.l. 12 settembre 2014, n. 132) prevede che nelle procedure concordatarie con continuità aziendale il commissario giudiziale ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui all'articolo 172, primo comma, redige un rapporto riepilogativo e lo trasmette ai creditori. Analogo rapporto viene redatto a conclusione dell'esecuzione del concordato.
          Il regime applicativo di queste disposizioni alle procedure concorsuali pendenti è disciplinato dal comma quinto del citato art. 20 d.l. 12 settembre 2014, n. 132, il quale dispone che esse (man anche quella di cui al comma 9-sexies, che introduce l'obbligo di deposito del rapporto riepilogativo periodico anche per i professionisti delegati in seno alle procedure esecutive individuali) si applichino anche alle procedure concorsuali ed alle esecuzioni individuali pendenti, "a decorrere dal novantesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento contenente le specifiche tecniche di cui all'articolo 16-bis, comma 9-septies, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012", il quale a suo volta prevede che il responsabile del DIGISIA debba adottare specifiche tecniche concernenti la sottoscrizione, trasmissione, e la ricezione dei citati rapporti riepilogativi periodici.
          Queste specifiche tecniche non sono state ancora pubblicate in gazzetta ufficiale. Esse risultano tuttavia adottate e pubblicate sul pst giustizia quali schemi di xsd (proprio perché si tratta di specifiche tecniche) e sono consultabili all'indirizzo:
          http://pst.giustizia.it/PST/it/pst_3_1.wp?previousPage=pst_3&contentId=NEW4102
          Dunque, esse sono materialmente esistenti solo nel SIECIC, ma la loro omessa pubblicazione in G.U. rende il loro deposito nelle procedure pendenti non ancora obbligatorio.
          • Giancarlo Corsi

            Ancona
            08/09/2019 17:13

            RE: RE: RE: RE: RELAZIONE PERIODICA DI FALLIMENTI CHIUSI

            Ringrazio della puntuale risposta.
            In concreto, pur tenuto conto dell'assenza di contenuto precettivo della norma, una soluzione pragmatica potrebbe essere quella, visto che i rapporti semestrali per il Fallimento in oggetto sono sempre stati redatti in forma libera (anche se non obbligatori), possa essere quella di predisporre comunque la relazione finale per coprire l'ultima fase della liquidazione fallimentare. A tale riguardo chiedo conferma, in presenza di un mero generale richiamo per la sua redazione al 5° comma dell'Articolo 33 LF. che comprenderebbe anche l'invio al Comunicato ed ai creditori ammessi, se tale conclusivo rapporto finale sia comunque esclusivamente da allegare all'istanza per il decreto di chiusura e quindi non sia soggetto di alcuna comunicazione ai creditori ammessi (nel caso specifico si tratterebbe di chiusura di Fallimento vecchio rito con soddisfazione integrale dei creditori oltre che con assegnazione di un residuo attivo ai soci della società). Si ringrazia.
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              09/09/2019 19:51

              RE: RE: RE: RE: RE: RELAZIONE PERIODICA DI FALLIMENTI CHIUSI

              La questione è dubbia. Noi nella prima risposta abbiamo parlato di rapporto riepilogativo che va presentato, con le modalità di quelli di cui all'ult. comma dell'art. 33, insieme all' istanza di chiusura del fallimento; in realtà, il comma 9-quater dell'art. 16bis del d.l. n. 179 del 2012 dispone che "il curatore deposita un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 33, quinto comma, del medesimo regio decreto".
              Noi abbiamo interpretato questa norma pensando che il legislatore avesse richiamato le modalità di redazione cui al quinto comma dell'art. 33 compatibili con il resoconto finale, per cui comunicazione ai creditori e invio al Registro delle imprese, senza possibilità di contestazione da parte dei creditori facenti parte del comitato dei creditori. Ad una più attenta valutazione, sollecitata dalla sua ultima domanda, forse la dizione legislativa che fa leva sul rapporto "redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 33, quinto comma", può essere più coerentemente interpretata come rinvio al contenuto soltanto della riepilogo, anche se , pur sotto questo profilo rimane il fatto che già il lessico "rapporto riepilogativo" fornisce il contenuto e il quinto comma dell'art. 33 parla anche di conto gestione, che non ha senso alla chiusura del fallimento, dopo che il conto è stato già approvato, a meno che non si voglia ritenere che il legislatore intendesse dire che il curatore debba comunque elencare le movimentazioni successive a questo evento e allo stesso riparto finale fino alla data della chiusura.
              Come vede i dubbi non mancano, e pragmaticamente, poiché il rapporto deve essere allegato alla istanza di chiusura del fallimento che va depositata in cancelleria, si potrebbero limitare le incombenze per il rapporto al solo deposito in cancelleria.
              Zucchetti SG srl
              • Donatella Perna

                Foggia
                24/11/2019 23:09

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: RELAZIONE PERIODICA DI FALLIMENTI CHIUSI

                Buonasera.
                Chiusura del fallimento. Comitato dei creditori non costituito.
                Ho letto la Vs. precedente risposta e, poichè ho gli stessi dubbi, vorrei sapere se vi è qualche nuovo spunto di riflessione sul rapporto riepilogativo finale da allegare all'istanza di chiusura, se cioè esso vada prima trasmesso ai creditori (con termine per osservazioni di 15 gg) e all'ufficio del Registro Imprese o se sia sufficiente allegarlo all'istanza di chiusura.
                E' giusto affermare che il termine di 90 gg per il reclamo contro il decreto di chiusura è il termine lungo per l'impugnazione, che scatta solo laddove non vi sia stata la comunicazione o notificazione del provvedimento, per cui ove questa vi sia stata, il termine del reclamo è di 10 gg? O conviene comunque attendere il decorso dei 90 gg?
                Da quando decorrono tali termini di reclamo per il fallito e per i creditori?
                E' onere del curatore eseguire le prescritte comunicazioni o notificazioni nei confronti di tali soggetti?
                Credo che per i creditori valgano le forme di pubblicazione prescritte dall'art. 17 l.f., richiamate dall'art. 119 , I comma, l.f., ma mi domando se ciò sia sufficiente a pormi al riparo da qualsiasi contestazione in ordine agli adempimenti comunicativi...
                Grazie.



                Una volta ricevuta la comunicazione del decreto di chiusura dalla cancelleria, è il curatore a doverlo comunicare/notificare al fallito e ai creditori?
                ma cautelativamente sarei dell'idea di trametterlo comunque anche ai creditori...
                • Donatella Perna

                  Foggia
                  24/11/2019 23:10

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RELAZIONE PERIODICA DI FALLIMENTI CHIUSI

                  Scusate, gli ultimi righi sono un refuso.
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  25/11/2019 19:00

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RELAZIONE PERIODICA DI FALLIMENTI CHIUSI

                  Quanto al rapporto riepilogativo non ci risulta nulla di nuovo, per cu9i permangonoi i dubbi interpretativi già esposti.
                  Il legislatore del 2006, adeguandosi alla pronuncia della Corte costituzionale del 21 novembre 2002 n. 493 che aveva dichiarato l'illegittimità dell'art. 119 l.fall. laddove non prevedeva la possibilità di proporre reclamo avverso il decreto di rigetto dell'istanza di chiusura, ha previsto che "contro il decreto che dichiara la chiusura o ne respinge la richiesta è ammesso reclamo a norma dell'art. 26". A norma dell'art. 26, co. 3, il reclamo va proposto "nel termine perentorio di dieci giorni, decorrente dalla comunicazione o dalla notificazione del provvedimento per il curatore, per il fallito, per il comitato dei creditori e per chi ha chiesto o nei cui confronti e' stato chiesto il provvedimento; per gli altri interessati, il termine decorre dall'esecuzione delle formalità pubblicitarie disposte dal giudice delegato o dal tribunale, se quest'ultimo ha emesso il provvedimento", e, quindi, per costoro il termine di dieci giorni per la impugnazione del decreto di chiusura non può che decorrere dalla pubblicazione del provvedimento di chiusura eseguita nelle forme prescritte nell'art. 17 l.fall., come precisato dal comma primo dell'art. 119, ossia mediante iscrizione nel registro delle imprese.
                  In ogni caso, poiché il reclamo in questione è quello di cui all'art. 26, trova applicazione anche il comma quarto di tale articolo, per il quale "Indipendentemente dalla previsione di cui al terzo comma, il reclamo non puo' piu' proporsi decorso il termine perentorio di novanta giorni dal deposito del provvedimento in cancelleria". Questo costituisce un termine finale di chiusura che serve a sopperire i casi in cui non si siano compiuti gli adempimenti richiesti dalla norma, ossia la comunicazione, a cura della cancelleria, al curatore, al fallito e al comitato dei creditori, ovvero la notifica, a cura del curatore, agli altri soggetti che hanno partecipato al giudizio, ovvero, per gli altri interessati, quando non si sia provveduto alla pubblicazione del decreto a cura del cancelliere. Di conseguenza il fallito, ad esempio, non può avvalersi del termine lungo se ha ricevuto la comunicazione del decreto di chiusura.
                  Zucchetti SG srl