Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RELAZIONE PERIODICA E CONTO GESTIONE

rendiconto approvato e domanda ultratardiva

  • Alessandro Civati

    Milano
    20/11/2016 17:10

    rendiconto approvato e domanda ultratardiva

    Buonasera.
    In un fallimento viene approvato il conto di gestione.
    successivamente, viene trasmessa una domanda di insinuazione ultratardiva.
    il GD fissa un'udienza per la verifica di tale domanda.
    Ove la stessa risultasse effettivamente presentata oltre il termine di cui all'art. 101 l.f. senza giustificato motivo da parte del creditore, ritengo che non dovrebbero esserci problemi di sorta (mi chiedo, però, cosa potrebbe accadere nel caso in cui il creditore presentasse opposizione allo stato passivo, avverso un'eventuale dichiarazione di inammissibilità: la curatela sarebbe costretta ad attendere la definizione del gravame per poter chiudere il fallimento?).
    Viceversa, ove la domanda venisse considerata tardiva ma non inammissibile (risultando un motivo valido che ha comportato il tardivo deposito della stessa) quali sarebbero gli effetti in relazione al rendiconto già approvato? il curatore dovrebbe ripresentare il rendiconto, per consentire anche al nuovo creditore di esaminarlo, oppure no?
    ringrazio per la risposta.
    cordiali saluti.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      21/11/2016 20:20

      RE: rendiconto approvato e domanda ultratardiva

      Il rendiconto già presentato segue la sua strada e con il suo iter processuale non interferisce la domanda pervenuta.
      Questa, a norma dell'ult. comma dell'art. 101 l.f. può essere presentata "fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo fallimentare", per cui, come lei giustamente ha ipotizzato, si tratta di una super tradiva che deve superare il vaglio della ammissibilità all'udienza fissata dal giudice. Se lo supera e viene ammesso il credito, ne dovrà tenere conto nel riparto finale; se non supera il giudizio di ammissibilità o, superato questo, la domanda viene respinta nel merito, deve attendere il decorso per l'opposizione per sapere se il provvedimento del giudice delegato è definitivo.
      Qualora venga proposta opposizione o avverso il decreto di inammissibilità o avverso il provvedimento di rigetto, trova applicazione il nuovo secondo comma dell'art. 110 l.f., introdotto con il d.l. n. 59 del 2016 convertito dalla legge n. 119 del 2016, e applicabile ai riparti successivi al 3.7.2016. Questa nuova disposizione prevede che nei riparti si possa ripartire quanto preteso ai creditori che siano stati esclusi purchè: (i) abbiano proposto opposizione allo stato passivo e (ii) presentino in favore della procedura "una fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da uno dei soggetti di cui all'art. 574, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile, idonea a garantire la restituzione alla procedura di somme che risultino ripartite in eccesso, anche in forza di provvedimenti provvisoriamente esecutivi resi nell'ambito dei giudizi di cui all'art. 98, oltre interessi, al tasso applicato dalla Banca Centrale Europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali, a decorrere dal pagamento e sino all'effettiva restituzione".
      Alla luce di questa recente disposizione, quindi, lei, se il creditore ultra tardivo ha fatto opposizione allo stato passivo e in caso di accoglimento potrebbe essere incluso nel riparto, deve chiedere allo stesso il rilascio di una fideiussione con le caratteristiche descritte per poter prendere in considerazione il suo credito, altrimenti procede, come in passato, senza tener conto del suo credito e, effettuato il riparto finale, chiude il fallimento.
      Zucchetti SG srl
      • Andrea Gianolio

        Modena
        02/10/2017 16:36

        RE: RE: rendiconto approvato e domanda ultratardiva

        Propongo un'estensione al precedente quesito.
        Se è già stato fatto il riparto finale e il pagamento del curatore con chiusura del conto corrente?
        Se non erro comunque va fatta l'udienza per l'esame della domanda ultra tardiva e solo dopo si puo' procedre alla chiusura della procedura. La domanda ultra tardiva non mette in discussione quello che è già stato fatto.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          03/10/2017 17:56

          RE: RE: RE: rendiconto approvato e domanda ultratardiva

          Come ricordato nella precedente risposta, l'ult. comma dell'art. 101 l.f. precisa che la domanda di insinuazione può essere presentata "fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo fallimentare", per cui, se il riparto finale è stato esaurito, la domanda tardiva o super tardiva non può più essere presentata. Se è così, diventa superfluo fissare una udienza per l'esame della stessa e può chiudere il fallimento.
          Zucchetti SG srl