Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RELAZIONE PERIODICA E CONTO GESTIONE

ricerche beni del fallito

  • Giuseppina Renda

    Mesoraca (KR)
    03/10/2017 17:32

    ricerche beni del fallito

    buonasera, sono un curatore al suo primo fallimento. ho fatto tutte le ricerche del caso al fine di trovare beni (PRA, Agenzia del Territorio, Cassetto Fiscale, Cancelleria esecuzioni mobiliari ed immobiliari, Centrale dei rischi, istanze alle Banche e alla Posta), ma non ho trovato beni e denaro, nè tantomeno esistono scritture contabili o beni presso la sede. Mi rivolgo a chi ha più esperienza: dove potrei proseguire le ricerche?
    Anche perchè il Giudice delegato mi suggerisce di procedere lo stesso con il programma di liquidazione.
    in più ho inviato due racc. al Fallito (tornate indietro per compiuta giacenza) e tentato di contattarlo, ma il telefono risulta disattivato. Come consigliate di contattarlo?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      03/10/2017 20:10

      RE: ricerche beni del fallito

      Ci sembra che abbia già fatto tutte le indagini del caso. Potrebbe, eventualmente tentare anche un accesso Anagrafe tributaria. Allo scopo deve inviare la richiesta all'indirizzo PEC della Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate competente, con la dovuta documentazione che giustifichi la legittimazione alla richiesta da parte del curatore. La Direzione Regionale competente, presa in carico l'istanza, invia al richiedente un prospetto con i diritti di copia da versare tramite modello F24, sulla base della documentazione presente sull'archivio dell'anagrafe tributaria. Ricevuta tale comunicazione, occorrerà quindi pagare l'F24 e inviare all'AdE la ricevuta di pagamento, e solo dopo questo verrà trasmessa la documentazione richiesta che comprenderà: copia dell'ultima dichiarazione dei redditi, copia della documentazione relativa ai rapporti finanziari e con gli istituti di credito e copia di eventuali atti registrati dal contribuente. Il fatto che la richiesta di accesso provenga da una procedura fallimentare non cambia le regole ordinarie, per cui anche il curatore deve provvedere al pagamento di quanto sopra e abbiamo forti dubbi che tale spesa possa rientrare tra quelle da prenotare a debito.
      Inoltre, l'art. 155sexies delle disp. att. cod. proc. civ., introdotto con il d.l. n. 132 del 2014, convertito nella legge n. 162 del 2014 e integrato dal d,l. n. 59 del 2016, convertito nella legge n. 119 del 2016, ha esteso l'applicazione delle disposizioni in materia di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare anche "per la ricostruzione dell'attivo e del passivo nell'ambito di procedure concorsuali", con la sola autorizzazione del giudice del procedimento, anche se il sistema non è pienamente operativo in ogni sede.
      Inoltre, se l'attività veniva svolta in qualche sede operativa, potrebbe cercare di sapere da vicini eventuali informazioni utili.
      Nel programma di liquidazione, al momento non potrà esporre altro che quanto appurato, e cioè la mancanza di attivo da liquidare e di documentazione per valutare eventuali azioni giudiziarie da svolgere, dando conto delle indagini svolte.
      Se il fallito si è reso irreperibile, è difficile rintracciarlo, se non ha un recapito telefonico, un indirizzo e-mail o una pec o altro. Potrebbe chiedere , se consoce qualche familiare, a costoro informazioni sul luogo ove si trova il fallito e come rintracciarlo.
      Zucchetti SG srl
      • Mariano Di Pino

        NAPOLI
        21/02/2019 16:03

        RE: RE: ricerche beni del fallito

        Buonasera
        me per le ricerche all'Anagrafe tributaria per i fallimenti privi di fondi non si puo' accedere con prenotazioni a debito attestando il gratuito patrocinio da parte del G.D della procedura?
        Grazie
        Mariano Di Pino
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          23/02/2019 20:29

          RE: RE: RE: ricerche beni del fallito

          Ragionando diversamente si giungerebbe infatti al risultato aberrante di ritenere il promissario acquirente maggiormente tutelato in caso di fallimento del promittente venditore.
          Ed invero se il promittente venditore in bonis rifiutasse di stipulare il contratto definitivo e il promissario acquirente ottenesse una sentenza ex art. 2932 c.c. in nessun caso il giudice, per quanto possa fissare termini e condizioni di pagamento, potrebbe disporre la cancellazione dell'ipoteca in sentenza.
          E, quindi, a maggior ragione, tale effetto non può verificarsi in ambito fallimentare a tutte quelle vendite, quali quella in esame, a cui non si applica il disposto dell'art. 107, comma 1, l.f. applicabile solo alle vendite che costituiscono "atti di liquidazione" o "in esecuzione del programma di liquidazione".