Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Nuovo codice dell'insolvenza - art. 356

  • Michele Quarto

    Noventa Vicentina (VI)
    04/03/2019 17:58

    Nuovo codice dell'insolvenza - art. 356

    Ai fini del primo popolamento dell'Albo istituito presso il Ministero di Giustizia dei curatori fallimentari e commissari, nei quattro incarichi negli ultimi quattro anni può essere compresa la nomina di Commissario Giudiziale di un concordato con riserva?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      05/03/2019 21:10

      RE: Nuovo codice dell'insolvenza - art. 356

      La norma in questione richiede di essere stati nominati "in almeno quattro procedure negli ultimi quattro anni, curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali", per cui riteniamo che tra quelle utilizzabili per il primo popolamento ci sia anche la nomina a commissario in un concordato con riserva.
      Comunemente si parla di pre commissario e di pre concordato, di concordato con riserva, o in bianco o prenotativo, ecc., ma questa terminologia è utile al solo fine descrittivo di individuare le fasi di una unica procedura concordataria, giacchè il concordato con riserva è ad ogni effetto parte integrante della procedura di concordato preventivo, che inizia, come emerge dal tenore letterale dell'art. 161, comma 6, l.f., con la presentazione del "ricorso contenente la domanda di concordato", ma non anche la proposta, il piano e altra documentazione; tuttavia, già questa domanda iniziale contiene l'espressione della volontà del debitore di voler accedere alla procedura di concordato e, non essendo ancora pronte la proposta e il piano, per realizzare questo scopo, questi chiede un termine per approntare quanto necessario. Entro tale termine, infatti, il debitore non presenterà un'altra domanda di concordato, ma si limiterà a depositare la proposta, il piano e la relativa documentazione; è vero che alla scadenza del termine può presentare una domanda di ristrutturazione, ma questa è una eventualità alternativa consentita al debitore che ha intrapreso il percorso concordatario, posto che se questi vuole anticipare gli effetti della omologa dell'accordo di ristrutturazione può seguire la procedura di cui ai commi sesto e settimo dell'art. 182bis.
      Al pre commissario, infatti, sono stati attribuiti compiti che si inquadrano nell'ambito delle stesse funzioni informative, consultive e di vigilanza del commissario del concordato pieno, limitate alla fase in cui opera; manca pertanto, quella funzione informativa nei confronti dei creditori al fine di favorire il loro voto consapevole o nei confronti del giudice al fine di agevolare la decisione dell'omologa perché manca, in questa fase, la votazione e l'omologa, e, di conseguenza, il commissario non è tenuto alla redazione della relazione ex art. 172 l.f. e del deposito del parere ex art. 180 l.f.. Tuttavia ha una serie di altri compiti che lo assimilano al commiaassrio del concordato pieno, in quanto è tenuto a:
      a- consultare i libri contabili del debitore, giusto il richiamo al secondo comma dell'art. 170;
      b-verificare se l'imprenditore ha tenuto o tiene una delle condotte descritte dall'art. 173, al fine di riferirne al tribunale, il quale può, sulla base di tale informativa, aprire il procedimento che si svolge nelle forme dell'art. 15, al fine di dichiarare l'improcedibilità della domanda di concordato, ed, eventualmente, il fallimento, se vi è istanza in tal senso da parte di uno dei soggetti legittimati;
      c- esprimere obbligatoriamente (anche se non vincolante) il proprio parere sul compimento degli atti di straordinaria amministrazione, che l'imprenditore chiede al tribunale di autorizzare;
      d-vigilare sull'adempimento da parte del debitore degli obblighi informativi e sull'andamento della predisposizione della proposta e del piano, nel senso che vigila se effettivamente il debitore si sta adoperando per la predisposizione di quanto necessario per presentare nel termine la domanda di concordato.
      Zucchetti SG srl