Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Proroga del termine di presentazione del programma di liquidazione

  • Fiorina Avventuriera

    Belvedere Marittimo (CS)
    16/01/2019 15:04

    Proroga del termine di presentazione del programma di liquidazione

    Il termine di 180 giorni di cui all'art 104 ter l.fa.. per la presentazione del programma di liquidazione può essere prorogato in caso di giusta causa? nel caso di specie la mancanza dell'elettricità nei luoghi dove sono posti i beni, la reiterata richiesta dell'amministratore di posticipare la data di redazione e la disponibilità limitata del cancelliere nelle ore di luce naturale, non hanno ancora reso possibile la redazione dell'inventario che mi accingo a fare proprio in prossimità della scadenza del termine di 180 giorni. Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      17/01/2019 21:10

      RE: Proroga del termine di presentazione del programma di liquidazione

      Il testo attuale del primo comma dell'art. 104ter è il seguente: "Entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario, e in ogni caso non oltre centottanta giorni dalla sentenza dichiarativa di fallimento, il curatore predispone un programma di liquidazione da sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori. Il mancato rispetto del termine di centottanta giorni di cui al primo periodo senza giustificato motivo è giusta causa d revoca del curatore".
      Come si vede, il termine di 180 giorno non è flessibile, come quello dei 60 giorni, in quanto il dies a quo non è ancorato alla conclusione delle operazioni di inventario, che possono richiedere poco o molto tempo, ma al dato certo della dichiarazione di fallimento e la norma prevede espressamente una sanzione, anche grave, per il curatore (la revoca) in caso di mancato rispetto del termine di 180 giorni qualora, però ciò avvenga senza giustificato motivo, sicchè se il curatore dimostra di non aver potuto rispettare il termine indicato per cause a lui non imputabili, non subisce la sanzione della revoca.
      Per il fatto che il termine in questione non è indicato espressamente come perentorio e che questa caratteristica si potrebbe dedurre dalla sola sanzione della revoca del curatore comminata dalla norma per il suo mancato rispetto, riteniamo che in presenza delle stesse ragioni, che obbiettivamente impediscono la presentazione del programma di liquidazione nel termine di 180 giorni dalla dichiarazione di fallimento, il curatore possa chiedere una proroga del termine. In tal caso, la proroga opera nei limiti consentiti dall'art. 154 (la proroga deve essere chiesta prima della scadenza, può avere la durata superiore a quella originaria di 180 giorni, ecc.).
      Zucchetti SG srl