Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Liquidazione del Patrimonio L. 3/2012

  • Domenico Mauro Alloro

    IMPERIA
    02/04/2019 15:22

    Liquidazione del Patrimonio L. 3/2012

    Buongiorno,
    Fra i creditori dell'indebitato figura una finanziaria che si era fatta garantire il proprio credito con cambiali mensili.
    E' corretto che dalla data di apertura della Liquidazione l'indebitato non paghi più le cambiali con scadenze successive?
    E' corretto che la finanziaria per poter partecipare alla liquidazione debba presentare le cambiali in originale se chiede il privilegio?
    Se per paura del protesto l'indebitato avesse provveduto ad alcuni pagamenti sono revocabili ex art. 14 quinquies lett. b) L. 3/2012.
    Grazie
    Mauro Alloro- Imperia
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      04/04/2019 11:18

      RE: Liquidazione del Patrimonio L. 3/2012

      La l. n. 3/2012 non richiama né rinvia agli artt. 42 e 44 l. fall., che in tema di fallimento sanciscono (dalla data della dichiarazione) la privazione del fallito della facoltà di amministrare e di disporre del suo patrimonio, con la conseguente inopponibilità degli atti negoziali e dei pagamenti da lui posti in essere. E' anche vero però che il secondo comma dell'art. 14-novies stabilisce che «Il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione. Fanno parte del patrimonio di liquidazione anche gli accessori, le pertinenze e i frutti prodotti dai beni del debitore. Il liquidatore cede i crediti, anche se oggetto di contestazione, dei quali non è probabile l'incasso nei quattro anni successivi. Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal liquidatore»; inoltre, l'art. 14-quinquies, co. 2 lett. b), stabilisce che il giudice con il decreto di apertura della liquidazione "dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullita', essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive ne' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore".
      Alla luce di queste disposizioni, ed anche dell'art. 14-quinquies, comma 3, che equipara all'atto di pignoramento il decreto di apertura della liquidazione del patrimonio, si può dedurre che la liquidazione del patrimonio determini per il debitore sovra-indebitato una situazione giuridica equivalente allo spossessamento fallimentare, sicchè, come nel fallimento, il debitore in liquidazione, privato della disponibilità dei suoi beni, non può effettuare pagamenti, tant'è che i creditori non possono agire esecutivamente per ottenere il pagamento; di conseguenza gli atti di disposizione compiuti dal debitore, dopo l'apertura della procedura, compresi i pagamenti, sono inefficaci e inopponibili ai creditori. Non è esatto parlare di revocatoria degli stessi, ma può essere fatta valere la inefficacia dei pagamenti per il semplice fatto che sono stati effettuati dopo il decreto di cui all'art. 14quimquies.
      La produzione dell'originale della cambiale è prevista dalla legge cambiaria sia che il creditore agisca in via cartolare che in via causale, per evitare che il titolo continui a circolare.
      Zucchetti SG srl
      • Andrea Salerno

        Modena
        18/04/2024 09:32

        RE: RE: Liquidazione del Patrimonio L. 3/2012

        Gentilissimi, recupero la discussione sopra riportata per domandare analogo Vostro parere, ma nell'ambito di una liquidazione controllata.

        In particolare, un creditore in possesso di cambiali agrarie ha lamentato che la richiesta del Liquidatore di trasmettere l'originale del titolo di credito sarebbe errata, in quanto:
        - non era prevista la produzione di tale documentazione nell'avviso ai creditori inviato dal Liquidatore;
        - l'avvocato che assiste il creditore avrebbe già prodotto l'attestazione di conformità nella domanda di ammissione al passivo;
        - riporto testualmente, "da una decina di anni, nessun titolo viene più depositato in originale in alcuna Cancelleria dei Tribunali di tutto il paese".
        Premesso che presso il Tribunale dello scrivente l'obbligo di produzione del titolo di credito in originale risulta tutt'ora in vigore, con riferimento alle liquidazioni giudiziali, il punto è un altro: si applica per analogia l'art. 201, co. 2, del CCII alla LC? A mio sommesso avviso sì, altrimenti l'art. 150 CCII, richiamato nella LC, non avrebbe molto senso.

        Altro quesito, correlato al precedente: se il creditore, una volta prodotto l'originale del titolo, chiede di rientrarne in possesso ai sensi dell'art. 201, co. 9, del CCII, può il Liquidatore restituirli, con l'annotazione dell'avvenuta domanda di ammissione al passivo? Se sì, chi procede con l'annotazione? Il Liquidatore o il Cancelliere, magari su istanza specifica del Liquidatore al GD?

        Grazie
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          18/04/2024 19:36

          RE: RE: RE: Liquidazione del Patrimonio L. 3/2012

          La S. Corte, allo scopo di tutelare il debitore cambiario nei cui confronti sia stata esercitata l'azione causale mediante l'insinuazione allo stato passivo nell'ambito della procedura fallimentare, ha più volte enunciato il principio di diritto secondo cui, in sede di domanda di ammissione al passivo fallimentare, anche il portatore di un titolo di credito che eserciti l'azione causale ha l'onere di produrre il titolo in originale ai sensi degli artt. 66, cit. e 58, R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736 del 1933 (Legge assegni), essendo la produzione del titolo intesa ad evitare la possibilità di insinuazione da parte di altri creditori in via cambiaria, ovvero ad assicurare al debitore l'esercizio di eventuali azioni cambiarie di regresso (Cass. 14 giugno 2019, n. 16109; Cass. 9 novembre 2016, n. 22847).
          Questi principi, applicabili al fallimento permangono nella liquidazione giudiziale, essendo nel secondo comma dell'art. 201 CCII riprodotta la stessa frase contenuta nel secondo comma dell'art. 93 l., fall. secondo cui "L'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale".; sono altresì applicabili anche nella liquidazione controllata, non solo per l'affinità tra le due liquidazioni, ma perché, come evidenziato dalla Cassazione, tale obbligo discende dall'art. 66 l. camb. Che impone la produzione dell'originale anche in un ordinario giudizio, sia che si eserciti l'azione cambiaria (ove la produzione dell'originale del titolo è implicito) sia che si eserciti l'azione causale, in quanto questa risponde alla rispondano alla duplice esigenza di tutelare il debitore convenuto (condannato a pagare in base all'azione causale) contro il rischio di pagare una seconda volta in forza dell'azione cambiaria, e, al tempo stesso, di consentirgli di ottenere la restituzione del titolo per esercitare le azioni eventualmente spettantigli.
          In conclusione ci sembra legittima e condividibile la posizione del liquidatore.
          Zucchetti SG srl
          • Andrea Salerno

            Modena
            18/04/2024 23:13

            RE: RE: RE: RE: Liquidazione del Patrimonio L. 3/2012

            Ringrazio del tempestivo riscontro.

            Quanto all'annotazione ex art. 201, co. 9, CCII? A vostro avviso vi può provvedere direttamente il Liquidatore?

            Cordiali saluti
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              19/04/2024 19:38

              RE: RE: RE: RE: RE: Liquidazione del Patrimonio L. 3/2012

              A nostro avviso deve essere il cancelliere a provvedere all'annotazione dato che, come prevede l'art. 201, comma 2, l'originale del titolo di credito allegato al ricorso- a differenza degli altri documenti che vanno inviati al curatore e non ne è previsto il deposito in cancelleria unitamente al progetto di stato passivo- va depositato presso la cancelleria del tribunale; depositario, quindi diventa il cancelliere che può restituirlo con l'annotazione dovuta.
              Zucchetti SG srl
              • Andrea Salerno

                Modena
                20/04/2024 10:57

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: Liquidazione del Patrimonio L. 3/2012

                Ringrazio per il Vostro prezioso parere.
                Cordiali saluti