Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Ordinanza di assegnazione e successiva dichiarazione di fallimento

  • Federico Giordani

    Ravenna
    22/06/2016 11:52

    Ordinanza di assegnazione e successiva dichiarazione di fallimento

    Buongiorno,
    a marzo del 2016 è stata emessa ordinanza di assegnazione a favore del creditore procedente del quinto delle stipendio del sig. x.
    A giugno del 2016 viene dichiarato il fallimento del sig x. e, conseguentemente, l'ordinaza è soggetta a revocatoria ex art. 67 l.f..
    In qualità di curatore devo fare istanza al Giudice Delegato al Fallimeto perchè disponga l'interruzione della procedura esecutiva, e la conseguente attribuzione del quinto dello stipendio alla procedura,o è meglio fare un istanza al giudice delle esecuzioni con la quale chiedere la riassegnazione del quinto dello stipendio alla procedura?
    Ringraziando, porgo cordiali saluti.

    • Zucchetti SG

      Vicenza
      22/06/2016 18:52

      RE: Ordinanza di assegnazione e successiva dichiarazione di fallimento

      L'indirizzo costante della S.C. (Cass. 31/03/2011, n. 7508; Cass. 14/03/2011, n. 5994; Cass. 26/01/2006, n. 1544; Cass. 14/02/ 2000 n. 1611, ecc. ), è nel senso che "In caso di fallimento del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi, il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore che abbia ottenuto l'assegnazione del credito pignorato a norma dell'art. 553 c.p.c. è inefficace, ai sensi dell'art. 44 l. fall., se intervenuto successivamente alla dichiarazione di fallimento, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che l'assegnazione sia stata disposta in data anteriore. L'assegnazione, infatti, non determina l'immediata estinzione del debito dell'insolvente, in quanto, avendo essa luogo "salvo esazione", l'effetto satisfattivo per il creditore procedente è rimesso alla successiva riscossione del credito assegnato, con la conseguenza che è al pagamento eseguito dopo la dichiarazione di fallimento del debitore che deve essere ricollegata l'efficacia estintiva idonea a giustificare la sanzione dell'inefficacia Ed invero, fatta eccezione per l'ipotesi prevista dall'art. 56 l. fall., il principio della "par condicio creditorum", la cui salvaguardia costituisce la ratio della sottrazione al fallito della disponibilità dei suoi beni, è violato non solo dai pagamenti eseguiti dal debitore successivamente alla dichiarazione di fallimento, ma da qualsiasi atto estintivo di un debito a lui riferibile, sia pur indirettamente, in quanto effettuato con suo denaro o per suo incarico o in suo luogo e a tale categoria va ricondotto il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore del fallito che abbia ottenuto l'assegnazione coattiva del credito ai sensi dell'art. 553 c.p.c. Il terzo debitore che esegue il pagamento dopo la dichiarazione di fallimento estingue, infatti, oltre al suo debito nei confronti del creditore assegnatario, anche il debito del fallito, e lo fa con mezzi provenienti dal patrimonio di quest'ultimo".
      Alla luce di questi principi, si può dire:
      a- se al momento del fallimento l'assegnazione non ha ancora avuto seguito, il terzo (probabilmente nel caso il datore di lavoro) deve corrispondere al curatore le somme accantonate e non ancora versate al terzo creditore prima della dichiarazione di fallimento; b- se il terzo debitore ha versato dette somme al creditore pignorante dopo la dichiarazione di fallimento, tale pagamento è inefficace ai sensi dell'art. 44 l.f.;
      c- se il terzo debitore ha versato dette somme al creditore pignorante prima della dichiarazione di fallimento, tale pagamento è revocabile nei limiti di cui al secondo comma dell'art. 67 (altro indirizzo pacifico è che nell'ipotesi di soddisfacimento delle ragioni dei creditori mediante procedure esecutive individuali- nella specie, espropriazione presso terzi- gli atti soggetti a revocatoria ex art. 67 l. fall., non sono i provvedimenti del giudice dell'esecuzione- nella specie, l'assegnazione di un credito vantato dal fallito presso terzi)-bensì i soli, successivi e distinti atti di pagamento coattivo in tal modo ottenuti nel periodo sospetto.
      L'azione revocatoria è quindi necessaria solo nel caso sub c), e per esercitare la stessa deve essere autorizzato dal giudice delegato, giusto il disposto dell'art. 25, co. 1 n. 6 l.f.; nel caso sub b) può chiedere la restituzione dele somme versate al terzo percipiente e, in caso di risposta negativa, deve agire in causa per far accertare la inefficacia del pagamento post fallimentare, per tale azione deve farsi autorizzare dal giudice delegato; nel caso sub a), può rivolgersi al giudice dell'esecuzione direttamente facendo presente l'intervenuto fallimento e, poiché l'azione esecutiva non è ulteriormente proseguibile, ex art. 51 l.f., il giudice dovrà asseganre la somma alla curatela.
      Zucchetti SG srl
      • Federico Giordani

        Ravenna
        23/06/2016 12:53

        RE: RE: Ordinanza di assegnazione e successiva dichiarazione di fallimento

        Buongiorno,

        innazitutto ringrazio per la sollecita e competente risposta.
        Sono però a chiedere un'ulteriore precisazione. Infatti, il mio caso rientra nell'ipotesi b e c, concordo sull'inefficacia ex art. 44 L.F. di eventuali pagamenti successivi e sull'esercizio della revocatoria per i pagamenti ante.
        A questo punto è corretto fare istanza al Giudice dell'esecuzione per chiedere che l'assegnazione del quinto già attribuita al creditore a marzo venga trasferita alla procedura, e quindi che la procedura subentri nell'esecuzione?
        Grzie.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          24/06/2016 10:43

          RE: RE: RE: Ordinanza di assegnazione e successiva dichiarazione di fallimento

          Se, come lei dice, nel suo caso ricorrono le ipotesi b) e c) vuol dire che l'assegnazione al creditore ha già avuto esecuzione per cui il giudice del l'esecuzione non può fare più nulla.
          Zucchetti Sg Srl
      • Maddalena Cottica

        sondrio
        18/05/2022 16:24

        RE: RE: Ordinanza di assegnazione e successiva dichiarazione di fallimento

        Buongiorno, fallimento dichiarato in data 25.7.2018, l'agenzia delle entrate in data 20.6.2018 con atto di pignoramento presso terzi ottiene il pagamento della somma del credito vantato dal fallimento avvenuto in data 30.7.2018.
        Si chiede se tale pagamento non sia revocabile.
        Grazie
    • Lydia Ansaldi

      PIACENZA
      10/01/2019 17:09

      RE: Ordinanza di assegnazione e successiva dichiarazione di fallimento

      Buongiorno,
      mi inserisco nella discussione per un chiarimento.
      Nel mio caso due ordinanze di assegnazione sono state emessa prima della dichiarazione di fallimento ma il terzo in un primo tempo non ha pagato le somme accantonate al creditore per errore proprio e nel secondo caso ha accantonato le somme ma non le ha mai pagate per inerzia del creditore che non ha comunicato l'assegnazione. In entrambi i casi le somme sono accantonate ma non pagate e i creditori non hanno fatto richiesta. Posso chiederne l'assegnazione come curatore?
      Grazie, cordialità.
      Lydia Ansaldi

      • Zucchetti SG

        Vicenza
        10/01/2019 19:01

        RE: RE: Ordinanza di assegnazione e successiva dichiarazione di fallimento

        Certamente si perché, come abbiamo detto nella prima risposta di questo dibattito, è pacifico in giurisprudenza che "In caso di fallimento del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi, il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore che abbia ottenuto l'assegnazione del credito pignorato a norma dell'art. 553 c.p.c. è inefficace, ai sensi dell'art. 44 l. fall., se intervenuto successivamente alla dichiarazione di fallimento, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che l'assegnazione sia stata disposta in data anteriore". ne consegue, come avevamo anticipato nella stessa risposta, che, se al momento del fallimento l'assegnazione non ha ancora avuto seguito, il terzo deve corrispondere al curatore le somme accantonate e non ancora versate al creditore prima della dichiarazione di fallimento.
        Zucchetti SG srl