Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Cessione ramo d'azienda

  • Marco Braga

    Cremona
    14/10/2019 18:08

    Cessione ramo d'azienda

    Buonasera,
    in una procedura che sto gestendo ho ricevuto un'offerta irrevocabile di acquisto per un ramo d'azienda, comprendente tra le altre cose delle licenze connesse al nominativo della società in fallimento.
    Chiedo pertanto se:
    - nella cessione di ramo di azienda, posso includere anche la ditta dell'azienda?
    - in caso di risposta affermativa alla precedente domanda, la successiva attività della procedura di liquidazione dell'attivo non ricompreso nell'offerta (cessione delle rimanenze, incasso dei crediti) sotto quale nominativo posso svolgerlo?
    In merito alle modalità dell'atto di trasferimento sembra pacifico che, seppur in assenza di beni immobili o beni mobili registrati, sia preferibile quantomeno una scrittura privata autenticata.
    Vi ringrazio per l'attenzione.
    I migliori saluti

    MB
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      14/10/2019 20:35

      RE: Cessione ramo d'azienda

      La ditta è il nome sotto il quale l'imprenditore, titolare di una determinata azienda, esercita la propria attività ed è un bene immateriale, non un soggetto di diritto - persona fisica o giuridica che sia - od anche soltanto centro autonomo d'imputazione d'interessi, per cui il fallito non è la ditta bensì l'imprenditore che esercitava l'attività sotto quella ditta, anche se di carattere individuale. In sostanza, checchè sia scritto nella sentenza di fallimento, non fallisce la ditta X di Mario Rossi, ma fallisce Mario Rossi titolare della ditta X.
      Questa distinzione comporta, in primo luogo, che la ditta, essendo un bene, seppur immateriale, passa nella disponibilità del curatore in caso di fallimento del soggetto che utilizzava quella ditta come nome commerciale, e questo bene, a norma dell'art. 2565 c.c. può essere venduto con l'azienda; anzi detta norma precisa che la ditta non può essere trasferita separatamente dall'azienda, e questa disposizione è applicabile anche in caso di vendita dell'azienda in sede fallimentare. Il trasferimento della ditta comporta, quindi, la possibilità per l'acquirente di esercitare la sua impresa con l'azienda acquistata utilizzando la denominazione commerciale preesistente. Poiché l'utilizzo della precedente ditta è finalizzata al mantenimento dell'avviamento che quella denominazione attraeva, è normale che, in caso di acquisto da fallimento, ci sia comunque una qualche modifica per evidenziare il cambio di gestione (per lo più si aggiunge Nuova ditta X di Mario Rossi) non essendo commercialmente conveniente servirsi della stessa denominazione già utilizzata dall'imprenditore fallito, per cui non dovrebbe sorgere un problema di omonimia con lo svolgimento delle ulteriori attività fallimentari.
      Ad ogni modo, quand'anche la ditta restasse identica, il curatore, in forza della precedente distinzione tra ditta e soggetto fallito, può continuare ad utilizzare il nome dell'imprenditore fallito, anche se questo coincide con la ditta.
      Quanto alla forma del contratto definitivo, l'art. 2556 c.c. richiede il requisito della forma scritta ad probationem, qualora si tratti di aziende relative ad imprese soggette a registrazione; considerato il ruolo e l'ambito della vendita è preferibile, pur in mancanza di beni immobili, ricorrere almeno ad una scrittura privata autenticata.
      Zucchetti SG srl