Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

affitto azienda con proposta irrevocabile di acquisto

  • Gianluca Accardi

    roma
    07/01/2019 18:49

    affitto azienda con proposta irrevocabile di acquisto

    Buongiorno
    Una mia cliente ha sottoscritto un contratto di affitto di azienda con proposta irrevocabile di acquisto con efficacia sino al 30/6/2018. La proposta era collegata all’ammissione della società cedente al concordato preventivo richiesto e alla successiva asta. Il tutto comunque da esperirsi entro la data del 30/6/2018, termine anche di scadenza del contratto di affitto.
    A titolo di caparra confirmatoria veniva versata la somma di euro 100 mila che in caso di acquisto sarebbe stata trattenuta come acconto prezzo mentre in caso diverso
    restituita con retrocessione della azienda.
    Per le operazioni di retrocessione il contratto prevedeva un termine di riconsegna di tre mesi dal 30/6/2018.
    Tuttavia la società non veniva ammessa al concordato entro la data del 30/6/2018 ma addirittura la domanda di concordato veniva dichiarata inammissibile e la società dichiarata fallita il 12/7/2018.
    All’esito del fallimento la curatela ha concesso una proroga di sei mesi per la retrocessione della azienda a decorrere dal 30/9/2018.
    Nelle more di procederà anche alla vendita.
    Ora ai fini della ammissione allo stato passivo mi chiedo se la mia cliente possa richiedere l’ammissione del credito per la caparra come credito privilegiato applicando in via analogica l’art.2775 bis oppure la stessa è condannata a vedersi ammessa solo in via chirografaria (con inevitabile perdita del credito)?
    Oppure ci sono altri argomenti per poter richiedere che detto credito sia ammesso come privilegiato?
    Purtroppo non ho trovato argomenti favorevoli ne giurisprudenza in merito.
    Grazie mille.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      08/01/2019 21:10

      RE: affitto azienda con proposta irrevocabile di acquisto

      I privilegi sono concessi dalla legge in ragione della causa del credito e, realizzando una alterazione della par condicio, le norme che li concedono sono di stretta interpretazione, nel senso che non ammetto una interpretazione analogica. peraltro, la fattispecie raffigurata è completamente diversa da quella prevista dall'art. 2775 bis per cui, anche a voler far ricorso all'analogia, mancherebbe quella equivalenza della situazione non regolata con quella regolata che giustifica l'applicazione analogica.
      Si potrebbe pensare, piuttosto, alla prededuzione, ma anche tale qualifica appare difficile in considerazione delle modalità con cui si è svolta la vicenda. Invero, non si può fare appello al criterio funzionale perché il concordato- cui era finalizzata la proposta di acquisto dell'azienda per la quale era stata versata la caparra- non è stato ammesso, né quello cronologico in quanto il contratto in questione era anteriore alla procedura concordataria e, comunque, realizzato senza
      da cui scaturisce il credito, sia stata posta in essere nel corso della procedura concordataria e, comunque senza la partecipazione dei suoi organi, che è elemento indispensabile. Consigliamo la lettura in proposito di Cass. 07/10/2016, n. 20113 che, nell'affermare questo principio, ammette la prededuzione per la restituzione della caparra proprio perché il contratto di riferimento era sorto nel corso del concordato che aveva preceduto il fallimento e autorizzato dagli organi fallimentari.
      Zucchetti Sg srl
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        08/01/2019 21:17

        RE: RE: affitto azienda con proposta irrevocabile di acquisto

        Ci siamo accorti di un errore di scrittura nell'ultima parte della risposta che va corretta come segue:
        né quello cronologico in quanto il contratto in questione era anteriore alla procedura concordataria e, comunque, realizzato senza la partecipazione dei suoi organi, che è elemento indispensabile. Consigliamo la lettura in proposito di Cass. 07/10/2016, n. 20113 che, nell'affermare questo principio, ammette la prededuzione per la restituzione della caparra proprio perché il contratto di riferimento era sorto nel corso del concordato che aveva preceduto il fallimento e autorizzato dagli organi fallimentari.
        Zucchetti Sg srl