Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Vendita di quote di proprietà di beni immobili e quote di proprietà terreni agricoli

  • Giuseppe Labricciosa

    PESCARA
    19/02/2019 15:00

    Vendita di quote di proprietà di beni immobili e quote di proprietà terreni agricoli

    Buonasera, sono curatore fallimentare di una procedura fallimentare di una ditta individuale, mi accingo a vendere(senza incanto),alcune quote di proprietà di un magazzino (1/3 della proprietà nello specifico) e quote di proprietà di alcuni terreni agricoli (nello specifico varie quote pari a 1/5, 1/3, 4/5,43/180 di propietà di uliveti,vigneti etc..), ho obblighi verso gli altri compropietari? nello specifico ho l'obbligo d'informarli dell'imminente vendita all'asta?
    Leggevo che nelle procedure fallimentari, non esiste alcuna prelazione agricola.
    Grazie della Vostra collaborazione
    G.L
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      20/02/2019 20:41

      RE: Vendita di quote di proprietà di beni immobili e quote di proprietà terreni agricoli

      A norma dell'art. 599, comma secondo, c.p.c. il creditore che pignora la quota indivisa appartenente al proprio debitore deve notificare agli altri comproprietari un avviso che contiene l'indicazione dei dati identificativi del creditore, del bene pignorato, della data dell'atto di pignoramento e della sua trascrizione, nonchè l'ingiunzione di non lasciar separare dal debitore la quota di sua spettanza; il resto è disciplinato dalla normativa di cui agli artt. 600 e segg.
      Come è noto, la legge fallimentare non prevede specifiche disposizioni in merito alla liquidazione della quota indivisa, a differenza di quanto avviene
      Si è sempre discusso circa la possibilità di estendere questa disciplina al fallimento del comproprietario, ove è pacifico che il curatore può acquisire (e quindi disporre della) la quota ideale che compete al fallito e mai l'intero, posto che le altre quote appartengono agli altri comproprietari non falliti.
      Nel vigore della vecchia legge fallimentare un peso determinate per l'applicazione delle norme processuali nell'ambito della procedura fallimentare era dato dal richiamo generale operato dall'art. 105 l.f., in forza del quale alle vendite di beni mobili o immobili del fallimento si applicavano le disposizioni del codice di procedura civile relative al processo di esecuzione in quanto compatibili, salvo poi a stabilire se le norme processuali dovevano intese come integrative o come applicabili in via diretta nel fallimento; rimaneva tuttavia, in entrambi i casi, il problema di verificare entro quali limiti le disposizioni del codice di rito fossero compatibili con quelle fallimentari nonché quali potessero essere le conseguenze in caso di loro violazione.
      Resa autonoma la liquidazione fallimentare rispetto a quella dell'espropriazione individuale e degiurisdizionalizzate la stessa nel senso che le vendite, anche di beni immobili, possono essere effettuate direttamente dal curatore, riesce più difficile estendere la disciplina del codice di rito sui beni indivisi alla liquidazione fallimentare e, comunque, riesce più difficile quel giudizio di compatibilità, che è implicito in ogni trasposizione normativa, data la diversa figura e le diverse funzioni che ha il giudice delegato rispetto a quello dell'esecuzione.
      Ad ogni modo, al di là di capire quali norme di questa disciplina del codice di rito sia applicabile nel fallimento, (in linea di massima, si ritiene compatibile coi poteri e con la funzione del g.d. la parte relativa alla fase di convocazione dei comproprietari del bene indiviso al fine di tentare la separazione in natura della quota di pertinenza del fallimento o al fine di procedere alla vendita transattiva della quota (art. 600 c. 1 cpc), mentre viene escluso che il g.d. possa trattare il giudizio di divisione eventualmente autorizzato a norma del comma 2 dell'art. 600 cpc), ci sembra che la parte relativa alla comunicazione ai comproprietari debba applicarsi anche al fallimento, considerato l'interesse di costoro di seguire le vicende della liquidazione della quota del bene comune.
      Zucchetti SG srl