Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

IMU

  • Tina Talucci

    San Benedetto Del Tronto (AP)
    18/10/2019 18:43

    IMU

    Buonasera,
    il Comune si è insinuato al passivo fallimentare per IMU dal 2012 al 2016.
    Il fallimento è del 29/05/2014.
    Il credito IMU è stato escluso, per il periodo antecedente la data di fallimento, in quanto la domanda era ultra tardiva.
    Il credito IMU è stato ammesso, nella categoria privilegiati generali di grado 20 per imposte degli Enti locali di cui all'art. 2752, co. 3, c.c. (come richiesto), dalla data del fallimento al 31/12/2016.
    L'immobile è stato venduto il 14/02/2018.
    Si intende procedere in questo modo:
    a) Nessun pagamento per il credito ante fallimento escluso, in quanto la domanda era ultra tardiva;
    b) Pagamento (eventuale), in sede di riparto, per la somma ammessa al passivo in privilegio generale fino al 2016;
    c) Pagamento in prededuzione dell'IMU dal 2017 e fino alla data della vendita (somma non insinuata al passivo).
    Si chiede, se ritenete corretto questo approccio e conseguentemente il differente trattamento del credito IMU.
    Grazie.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      19/10/2019 18:36

      RE: IMU

      Certamente nessun pagamento può essere fatto per il credito ante fallimento sub a) dal momento che questo non è stato ammesso al passivo, indipendentemente dalla ragione che ha determinato l'esclusione.
      Il credito sub b) riguardando l'IMU maturata successivamente al fallimento poteva essere ammesso in prededuzione, tuttavia essendo stato ammesso in privilegio e non essendo stata fatta opposizione, va bene pagarlo comne privilegiato di grado ventesimo,, il che presuppone che le liquidità disponibili siano tali da consentire il pagamento dei crediti con privilegio anteriore.
      Il credito sub c), anch'esso in prededuzione può essere pagato come tale.
      Zucchetti SG srl
      • Irma Coiro

        Ravenna
        21/10/2019 12:58

        RE: RE: IMU

        vorrei sapere se nel caso in cui il prezzo realizzato dalla vendita dell'immobile sia incapiente rispetto all'imposta da versare , come si deve calcolare l'imposta da prelevare sul prezzo ricavata dalla vendita , e se si devono dedurre le spese in prededuzione , già liquidate prima della vendita ( perito stimatore , pubblicità) .
        Naturalmente il Comune non vuole ammettere nè la prima nè la seconda impostazione , avendo comunque realizzato ulteriore liquidità .

        Grazie

        dr.ssa Irma Coiro



        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          30/10/2019 19:42

          RE: RE: RE: IMU

          Dopo la modifica operata dall'art. 1 della Legge 296/2006 l'art. 10, comma 6, del D.Lgs. 504/1992 non presenta più la frase "l'imposta ... è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita", di conseguenza l'IMU è dovuta per intero, ovviamente in prededuzione, anche se superiore al ricavato dalla vendita dell'immobile. Di conseguenza, a norma dell'art. 111-bis l.fall.:

          a) se l'attivo è sufficiente per il pagamento di tutte le prededuzioni, l'IMU va pagata per intero (tempestivamente, se vi sono le disponibilità)

          b) se invece l'attivo è insufficiente per il pagamento di tutte le prededuzioni, i debiti in prededuzione debbono essere graduati in base al grado di privilegio e in tale graduazione l'IMU è assistita dal privilegio generale mobiliare di grado 20 "crediti degli enti locali per tributi indicati dal quarto comma dell'articolo 2752".
          In tale ultimo caso, qualora l'immobile sia gravato da ipoteca, si dovrà:
          - in primo luogo destinare il ricavato dall'immobile al pagamento delle spese specifiche gravanti su di esso
          - se il ricavato (come nel caso prospettato nel quesito) è insufficiente, riteniamo che anche per il pagamento delle spese specifiche si debba rispettare l'ordine dei privilegi: prima le spese di giustizia (specifiche e quota di quelle generali), poi i compensi professionali (specifici e quota dei generali), e così via, fino all'IMU, che non è assistita da alcun privilegio
          - le spese specifiche che non hanno trovato soddisfazione sul ricavato dell'immobile concorreranno con le altre prededuzioni al residuo attivo, sempre rispettando l'ordine dei privilegi.
          Per quanto infine riguarda la tempistica, come abbiamo detto più volte in questo Forum, seguendo il dettato dell'art. 111-bis l.fall., poiché si tratta di debiti "liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare" allora "possono essere soddisfatti ai di fuori del procedimento di riparto", e quindi rispettando le rispettive scadenze, "se l'attivo e' presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti".

          Se invece sussistono dubbi sulla capienza dell'attivo, il pagamento va effettuato in sede di riparto e in quel caso non vi è a nostro avviso obbligo di rispettare le scadenze (ancorché imposte dalla legge), conseguentemente non posso quindi essere irrogate sanzioni per ritardato pagamento.
          • Alessandro Bartoli

            Citta' di Castello (PG)
            31/10/2019 09:01

            RE: RE: RE: RE: IMU

            Grazie per l' ulteriore specifica.
            Alessandro Bartoli
      • Carlo Brogioni

        Firenze
        22/10/2019 09:55

        RE: RE: IMU

        Buongiorno,
        mi inserisco nel dialogo aperto da Tina Talucci e della vostra risposta mi convince l'affermazione secondo la quale il credito IMU poteva essere richiesto in prededuzione.
        Osservo peraltro che, a norma dell'art. 111 bis, secondo comma, anche per i crediti prededucibili opera la graduazione codicistica delle cause legittime di prelazione, con la precisazione però che tale graduazione non opera sul realizzo dei beni soggetti a pegno od ipoteca.
        Da ciò mi pare si possa pervenire alla conclusione che, nel caso di concorso fra IMU - assistito dal privilegio generale di cui all'art. 2752 c.c. - e crediti di ordine poziore (come ad esempio i crediti professionali), il credito per imposta è postergato rispetto al credito preferito e che tutti e due soccombono quando sono in concorrenza col credito assistito da pegno o ipoteca.
        Il principio suddetto a me parrebbe doversi applicare anche alla procedura di concordato ex art. 160/1 lettera a) perché comunque si applica ad esso la disciplina codocistica.
        Gradirei un cortese parere. Grazie.
        Carlo Brogioni - Firenze
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          22/10/2019 16:24

          RE: RE: RE: IMU

          Tutto dipende da come si considera l'IMU. A nostro avviso questa va considerata come una spesa della procedura, di carattere specifico, per cui troverebbe applicazione non il secondo comma dell'art. 111bis lf. da lei implicitamente richiamato quando parla di soccombenza rispetto ai crediti assistiti da pegno o ipoteca, bensì il terzo comma dell'art. 111ter l.f., per il quale anche i beni gravati da ipoteca partecipano al pagamento delle spese. Siamo d'accordo sul fatto che, qualora l'attivo non è sufficiente al pagamento di tutte le prededuzioni è necessario effettuare la graduazione all'interno di questa categoria, con la conseguenza di dover seguire detta graduazione nel pagamento.
          Per quanto riguarda il concordato ci riesce difficile pensare che possa essere ammessa e omologata una procedura concordataria nella quale non si riescano a soddisfare neanche le prededuzioni; se poi questa situazione si determina dopo l'omologa per un fatto imprevisto e sopravvenuto (ad esempio incendio dell'immobile che costituiva il cespite principale da vendere) è chiaro che il concordato dovrà essere risolto o, in mancanza di istanze in tal senso da parte dei creditori, unici legittimati, il PM chiederà il fallimento che ora la Cassazione ammette anche senza passare attraverso la risoluzione.
          Zucchetti Sg srl
          • Alessandro Bartoli

            Citta' di Castello (PG)
            24/10/2019 07:44

            RE: RE: RE: RE: IMU

            Buongiorno,
            considerato quindi che il credito per Imu endofallimentare, credito concorrente con altri crediti prededucibili che insistono sullo stesso immobile (perito, quota parte del compenso del curatore, spese di promozione e vendita del fabbricato...) e ponendo quindi che il ricavato debba soddisfare, pro-quota, i rispettivi crediti si pone il problema di pagare la quota imu entro i tre mesi successivi alla data del decreto di trasferimento. Il che equivale a fare una lotta contro il tempo per la approvazione di una piano di riparto parziale ad hoc.
            Alessandro Bartoli
            • Stefano Andreani - Firenze
              Luca Corvi - Como

              19/11/2019 18:09

              RE: RE: RE: RE: RE: IMU

              Come scritto sopra, se l'attivo se l'attivo NON è presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i creditori prededucibili, deve essere fatto un riparto ma, anche se ovviamente si deve operare con tempestività, non riteniamo necessario rispettare i termini di Legge, quindi è necessario non perdere tempo, ma non fare una lotta contro il tempo.
              • Alessandro Bartoli

                Citta' di Castello (PG)
                19/11/2019 19:34

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: IMU

                Grazie.
                Alessandro Bartoli
    • Salvatore Catorano

      bologna
      28/01/2022 16:50

      RE: IMU

      Gent.mi, mi accodo alla discussione, trovandomi in una fattispecie analoga. Il comune infatti ha infatti insinuato l'IMU precedente alla dichiarazione di fallimento e quella maturata in corso di procedura con privilegio di grado 20 (includendovi anche le sanzioni e gli interessi). E' mia intenzione ammettere il credito come richiesto. Se infatti venisse escluso, in caso di successiva vendita dell'immobile e di capienza per il pagamento dell'IMU maturata in corso di procedura, ovvero nell'ipotesi di ammissione in prededuzione della sola quota maturata dopo la sentenza di fallimento diversamente da quanto richiesto, si genererebbe un'ammissione ultra petitum, in nessun caso possibile. Ovviamente le sanzioni saranno ammesse in chirografo con l'eccezione di quelle richieste per l'IMU maturata in seguito alla dichiarazione di fallimento. Confidando di poterVi leggere sul punto, saluto cordialmente.
      Salvatore C.
      • Stefano Andreani - Firenze
        Luca Corvi - Como

        10/02/2022 23:23

        RE: RE: IMU

        Le questioni sollevate nel quesito sono due, e per comodità di lettura dividiamo la risposta in due interventi

        Per quanto riguarda il riconoscimento o meno della prededuzione, non espressamente richiesta nell'istanza, la problematica è ancora irrisolta.

        Autorevole dottrina (Bozza e altri) ritiene che anche la prededuzione debba essere richiesta e in caso di contestazione debba essere formulata istanza di ammissione, per cui se non richiesta non può essere concessa.

        Un orientamento di segno opposto era stato seguito in passato, ma è stato progressivamente abbandonato dopo la riforma del 2006 e si è rafforzato nel tempo per il costante avvicinamento della prededuzione al privilegio, al punto che alcuni Autori (Fabiani, ad esempio) ritengo i due concetti sovrapponibili.

        Pur senza arrivare a tanto, quindi, la mancanza di specifica richiesta della prededuzione farebbe ritenere l'ammissione riconoscendola, come ipotizzato nel quesito, ultra petitum.


        Esiste però un'altra corrente di pensiero, probabilmente meno fondata giuridicamente ma che soprattutto in casi come quello qui in esame ci pare porti a risultati più ragionevoli, che muove dalla lettura coordinata degli artt. 93, 111 e 111-bis l.fall. per giungere a ritenere:

        - il privilegio un titolo stabilito dalla legge ordinaria (o speciale, ma comunque al di fuori della legge fallimentare), del quale il creditore ha l'onere di chiedere il riconoscimento; se non lo chiede, non si può andare ultra petitum concedendoglielo

        - la prededuzione invece una "qualità" del credito che dipende dalla sua collocazione rispetto al fallimento, che il Curatore ben conosce, e che non deve quindi essere specificatamente chiesta; tanto che nel caso di crediti "non contestati per collocazione e ammontare" l'istanza di ammissione non è nemmeno necessaria.

        Come anticipato, ciò vale proprio nel caso specifico qui in esame: l'IMU maturata in corso di procedura se il Comune non avesse presentato alcuna istanza di ammissione sarebbe stata pagata dal Curatore, in prededuzione e seguendo l'ordine dei privilegi; per quale motivo se il Comune si è fatto parte diligente e ha comunque presentato l'istanza, segnalando anche il privilegio (che, ricordiamo, opera anche all'interno delle prededuzioni), la prededuzione non gli deve essere riconosciuta?
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          10/02/2022 23:25

          RE: RE: RE: IMU

          Per quanto riguarda le sanzioni, quelle sull'IMU ante procedura dovranno essere riconosciute, ovviamente in chirografo (come scritto nel quesito).

          Per quelle sull'IMU maturata in corso di procedura la questione non è invece a nostro avviso pacifica.

          È vero che la norma stabilisce un termine per il versamento, ma per tutti i debiti prededucibili l'art. 111-bis , attuale III comma, stabilisce che se essi, come nel caso in esame, "sono liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare, possono essere soddisfatti ai di fuori del procedimento di riparto se l'attivo è presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti".

          La regola generale è quindi quella del pagamento in sede di riparto (il cui iter procedurale ben difficilmente consente il rispetto del termine di legge) e solo a particolari condizioni, prima fra tutte la valutazione della sufficienza dell'attivo al pagamento di tutte le prededuzioni, esso può avvenire al di fuori di tale sede; e l'eccezionalità di tale procedura è sottolineata dal fatto che in tal caso, come prosegue l'art. 111-bis, "Il pagamento deve essere autorizzato dal comitato dei creditori ovvero dal giudice delegato".

          Di conseguenza, a nostro parere e senza il conforto di prese di posizione sull'argomento né in giurisprudenza né in prassi:

          - se non è presumibile la sufficienza delle disponibilità per il pagamento di tutte le prededuzioni, certamente il pagamento tardivo non può essere sanzionato, nel rispetto del principio generale stabilito dall'art. 6, V comma, del D Lgs. 472/1997: "Non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore", e certamente una precisa disposizione di legge è forza maggiore

          - se invece "l'attivo è presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti" i debiti in prededuzione, va valutato se il termine "possono" di cui alla disposizione citata, tenuto anche conto del ruolo di pubblico ufficiale del Curatore, in casi come quello in esame divenga "debbono". Personalmente riteniamo di sì, e quindi il mancato rispetto del termine legittima l'irrogazione delle sanzioni (in capo al Curatore e non alla procedura, a nostro avviso), ma non possiamo darne certezza.
          • Salvatore Catorano

            bologna
            15/02/2022 00:41

            RE: RE: RE: RE: IMU

            Ringrazio molto per il riscontro. Mi permetto solo di fornire una precisazione in relazione alle sanzioni richieste per l'IMU maturata in corso di procedura che, in ragione della Vs risposta, meritano una migliore contestualizzazione.
            Il comune ha infatti richiesto le sanzioni per l'IMU maturata in corso di fallimento senza che sia stato emesso il decreto di trasferimento dell'immobile e, pertanto, senza che sia decorso il termine fissato dall'art. 10, VI comma, del D.Lgs. 504/1992. Ragion per cui confermerei l'esclusione di tali sanzioni non essendosi determinato il presupposto tributario per il loro riconoscimento, tanto più ce l'IMU maturata in corso di procedura, sarà regolarmente liquidata.
            Per quel che riguarda l'attribuzione della preduzione all'IMU maturata in corso di procedura ma insinuata al passivo fallimentare in privilegio di grado 20, ringrazio per la chiave di lettura offerta.
            Seppur diverso, mi viene però da considerare il caso di un professionista che, pur avendone la facoltà ex art. 111 c. 2 LF, insinua il proprio credito in privilegio ex art. 2751 bis c. 1 n 2. Ricorrendone i presupposti ammetterei il credito per come insinuato, e lo stesso farei con l'IMU, seppur prededucibile, anche per tutelare il diritto di credito correttamente avanzato da terzi creditori e non attribuirmi la facoltà/responsabilità di favorirne uno tra quesi.
            Mi rendo conto tuttavia che la conclusone adottata dipende più dalla prospettiva in cui si pone che da un orientamento consolidato in merito.
            Cordiali saluti
            • Stefano Andreani - Firenze
              Luca Corvi - Como

              18/02/2022 14:13

              RE: RE: RE: RE: RE: IMU

              Per quanto riguarda le sanzioni richiesta del Comune, evidentemente chi le ha irrogate ha ignorato la speciale normativa dettata per il fallimento dall'art. 1, comma 768, della legge 160/2019.
              Per quanto riguarda la seconda parte dell'intervento, come abbiamo già scritto, quello che abbiamo esposto è un nostro parere, e il confronto con parere diversi, e ben motivati come questo, è sicuramente utile a tutti.
              Proseguendo nel tentativo di inquadrare la questione nel modo più compiuto possibile, esaminandola da più lati, sul confronto con la fattispecie del compenso al professionista proponiamo una ulteriore considerazione.
              Riteniamo che una differenza fra le due fattispecie possa emergere applicando a ogni specifico caso in esame la lettera dell'art. 111-bis l.fall.: possono essere pagati fuori del riparto i debiti "non contestati per collocazione e per ammontare".
              Se tali debiti possono essere pagati "d'ufficio", senza passare per lo stato passivo, non ci convince che il presentare una specifica istanza senza richiedere espressamente la prededuzione possa avere come conseguenza che essa non spetti, quasi che si tratti di una rinuncia del creditore istante.
              Diverso è, seguendo il nostro ragionamento, il caso di debiti che invece non godono di tale pacifica non contestazione.
              Passando agli esempi in esame, il debito per IMU endoconcorsuale è certamente non contestato né contestabile per collocazione e ammontare, mentre per il credito del professionista la valutazione non è così automatica: se la sua pretesa non è pacifica, il vaglio dello stato passivo diviene indispensabile, e in tale sede ciò che è scritto nella sua istanza può avere valore determinante.