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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
Contratti preliminari
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Bruno Capodaglio
Pesaro (PU)07/03/2019 12:09Contratti preliminari
Buongiorno, vorrei sottoporre il seguente quesito: la società di costruzioni Alfa fallisce e vengono rinvenuti alcuni contratti preliminari di compravendita di immobili stipulati sicuramente in epoca anteriore al fallimento, sebbene non registrati e non trascritti.
I promissari acquirenti (che hanno dato acconti e caparre con assegni e bonifici in data anteriore al fallimento) chiedono alla Curatela che venga loro trasferita la proprietà del bene e cancellate le ipoteche che insistono sugli immobili, con pagamento del saldo prezzo.
Ci si chiede se tale operazione sia possibile, visto che in alcuni casi il saldo prezzo è veramente risibile e se gli importi corrisposti prima del fallimento possano essere collocati in chirografo all'interno dello stato passivo.
Ringrazio per la cortese riposta.
Cordiali saluti
Bruno Capodaglio
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Zucchetti SG
Vicenza07/03/2019 18:11RE: Contratti preliminari
Poiché i preliminari in questione, come lei dice, non sono stati trascritti ai sensi dell'art. 2645-bis c.c., tali contratti non rientrano nella previsione del comma ottavo dell'art. 72 (peraltro, per rientravi non basterebbe la trascrizione ma i preliminari dovrebbero avere ad oggetto un immobile ad uso abitativo destinato a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti ed affini entro il terzo grado, ovvero un immobile ad uso non abitativo destinato a costituire la sede principale dell'attività d'impresa dell'acquirente). Di conseguenza, il curatore si trova nella condizione di scegliere se sciogliersi da ciascun preliminare o darvi esecuzione, giusto il disposto del terzo comma dell'art. 72; valutazione che, peraltro in assenza della proposizione da parte dei promissari acquirenti di una azione ex art. 2932 c.c. prima della dichiarazione di fallimento e trascritte sempre prima di tale evento (lei non ne parla), è condizionata esclusivamente da scelte di carattere economico nell'interesse dei creditori, nel senso che se decide di continuare (e per i casi in cui decide di continuare), subentra sostanzialmente nella posizione del promittente venditore ed è tenuto ad adempiere il contratto secondo le clausole in esso contenute, stipulando l'atto definitivo avanti ad un notaio e il promissario acquirente dovrà versare il residuo prezzo secondo le modalità contrattuali; se, invece si scioglie dai preliminari (ossia dai preliminari dai quali si scioglie), lei mantiene o riprende (se già è stato trasmesso) il possesso dei beni che il fallimento venderà, come se quel preliminare non ci fosse mai stato, e i promissari acquirenti si insinueranno per ottenere la restituzione di quanto anticipato, in chirografo, senza cioè il privilegio di cui all'art. 2775-bis non essendo stato i contratti trascritti.
In sostanza lei deve esaminare i contratti uno per uno e per ciascuno fare la scelta se subentrare o continuare, con gli effetti accennati, sulla base di calcoli preventivi dei pro e contro di ciascuna opzione, da sottoporre poi al comitato dei creditori per l'autorizzazione.
Zucchetti SG srl-
Bruno Capodaglio
Pesaro (PU)08/03/2019 09:43RE: RE: Contratti preliminari
Vi ringrazio per la risposta, è esattamente l'iter che avrei seguito.
Bruno Capodaglio
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