Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

tirocinio_ come va inserito

  • Franca Stradella

    Torino
    27/02/2019 17:06

    tirocinio_ come va inserito

    Buongiorno,
    Avrei una casistica in cui dovrei inserire il compenso di un dipendente, che era tirocinante, prima poi di essere assunto dall' azienda, la quale poi è fallita. Vorrei sapere se il suddetto compenso ( di quando era tirocinante), abbia una codice particolare su fallco, o posso inserirle tutto l'importo ( tirocinio+ retribuzione dipendente) nella voce A.3 e poi nelle specifiche del provvedimento indicare questa suddivisione?

    Grazie per l'eventuale risposta.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      28/02/2019 19:58

      RE: tirocinio_ come va inserito

      Il problema non è tanto la voce della tabella Fallco utilizzabile quanto la qualificazione del rapporto di tirocinio. Invero il tirocinio, o meglio, i tirocini sono quei rapporti instaurati con lo scopo di formare e orientare al lavoro, per cui seppur connessi a un'attività lavorativa, sono inidonei a instaurare un rapporto di lavoro e difettano del relativo tipico requisito contrattuale rappresentato dallo scambio tra prestazione di lavoro e retribuzione.
      Tuttavia, come precisato nella circolare n. 8/2018 dell'Ispettorato del Lavoro rivolta agli ispettori, l'attività di vigilanza in materia è principalmente finalizzata alla verifica della genuinità dei rapporti formativi atteso che, in termini generali, l'organizzazione dell'attività dei tirocinanti – benché finalizzata all'apprendimento on the Job – può presentare aspetti coincidenti con i profili dell'eterodirezione che tipicamente connotano i rapporti di lavoro subordinato. È pertanto necessario che la verifica ispettiva valuti complessivamente le modalità di svolgimento del tirocinio in modo tale da poter ritenere l'attività del tirocinante effettivamente funzionale all'apprendimento e non piuttosto all'esercizio di una mera prestazione lavorativa. In termini generali il personale ispettivo, ove riscontri la violazione delle disposizioni regionali che regolano l'istituto o in caso di mancanza dei requisiti propri del tirocinio extracurriculare, fermo restando un accertamento in concreto della reale natura del rapporto intercorso tra le parti, potrà ricondurre il tirocinio alla forma comune di rapporto di lavoro, ossia il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, così come previsto dall'articolo 1 del D.Lgs. n. 81/2015.
      Dovrebbe quindi valutarsi a monte il tipo di rapporto intercorso; in particolare di che tipo di tirocinio si è trattato, se sia stata convenuta una retribuzione (e non una semplice indennità prevista anche per il tirocinante), se il lavoro si sia svolto sotto la direzione e la guida del datore di lavoro, se siano stati superati gli orari fissati per i tirocinanti alla luce anche delle linee guida di cui alla L. 28 giugno 2012, n. 92 ecc.; se alla fine arriva alla conclusione che nel caso è intercorso un rapporto di lavoro assimilabile a quello di lavoro subordinato, la voce da utilizzare A3.5, senza necessità di particolari spiegazioni se non quelle necessarie a ricondurre il rapporto nel lavoro subordinato.
      Zucchetti SG srl