Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Riparto del fallimento, credito fondiario e graduazione ipoteche

  • Giorgio Salvinelli

    Sarezzo (BS)
    18/02/2019 17:31

    Riparto del fallimento, credito fondiario e graduazione ipoteche

    Buonasera,
    ho in chiusura un fallimento il cui unico immobile è gravato da ipoteca di primo grado (creditore non fondiario) e da ipoteca di secondo grado (creditore fondiario). Entrambi i creditori si sono insinuati tempestivamente al passivo del fallimento. Il fondiario aveva attivato una procedura esecutiva immobiliare nella quale è intervenuto il fallimento.
    Col riparto dell'esecuzione il netto ricavato dalla vendita immobiliare è stato interamente assegnato al creditore fondiario.
    Adesso in fase di predisposizione del piano di riparto finale del fallimento, approfondendo la questione dal punto di vista sia giurisprudenziale che dottrinale, atteso che il riparto dell'esecuzione immobiliare ha natura provvisoria, mi trovo di fronte a due possibili alternative che intendo sottoporvi:

    a) chiedere al creditore ipotecario di secondo grado (fondiario) la retrocessione di quanto incassato dalla procedura esecutiva individuale, nella misura necessaria al soddisfacimento del creditore ipotecario di primo grado, nel rispetto dell'ordine delle ipoteche;

    b) essendo già stato venduto l'immobile in sede esecutiva, degradare il creditore ipotecario di primo grado al rango di creditore chirografario, confermando in via definitiva quanto disposto provvisoriamente in sede di riparto dell'esecuzione immobiliare.

    Quale ritenete sia la soluzione più corretta?
    Vi ringrazio per la disponibilità
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      18/02/2019 20:26

      RE: Riparto del fallimento, credito fondiario e graduazione ipoteche

      Sicuramente l'ipotesi sub a) proprio perché, come lei ricorda, l'attribuzione fatta in sede esecutiva individuale a favore del creditore fondiario ha carattere provvisorio, per cui in sede fallimentare bisogna tener conto delle prededuzioni e di tutte le prelazioni che precedono l'ipoteca fondiaria.
      La seconda soluzione penalizzerebbe il creditore ipotecario di primo grado che si vedrebbe privato della garanzia senza sua colpa. Egli infatti, dichiarato il fallimento del debitore, non poteva agire in via esecutiva né poteva intervenire nella procedura esecutiva non essendo il suo un credito fondiario e suoi interessi potevano ivi essere tutelati dall'intervento del curatore, che lei dice essere stato effettuato, per cui già in quella sede poteva essere detratta la quota spettante all'ipotecario di primo grado, da assegnare al curatore perché la distribuisse nel fallimento ove anche il creditore non fondiario è stato ammesso in via ipotecaria.
      Ma è proprio sicuro che il fondiario abbia una ipoteca di secondo grado?.
      Zucchetti Sg srl
      • Sabina Megale Maruggi

        SAREZZO (BS)
        19/02/2019 18:29

        RE: RE: Riparto del fallimento, credito fondiario e graduazione ipoteche

        Buonasera.
        Grazie per il riscontro, tempestivo e chiarissimo.
        Confermo che il fondiario è garantito da ipoteca iscritta nel 2003, mentre l'ipoteca di primo grado venne iscritta nel 1999.

        Cordiali saluti
        dott. Giorgio Salvinelli