Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

società fallita e partecipazione consorzio edilizio

  • Antonella Cosma

    Salerno
    07/01/2019 16:45

    società fallita e partecipazione consorzio edilizio

    Buonasera, sono il curatore di una società edile fallita che ha all'attivo una partecipazione ad un consorzio edilizio in cui è stato conferito il maggiore bene immobile di proprietà della società.
    All'atto del fallimento, avendo la società fallita interrotto l'attività d'impresa, ho dichiarato la volontà di recedere dal consorzio e chiesto la liquidazione della quota.
    Il legale fiduciario del consorzio mi ha però rappresentato che l'immobile è nella disponibilità del consorzio e, pertanto, verrà espropriato alla società fallita per la realizzazione del progetto pubblico per il quale il consorzio era stato costituito, liquidando il valore alla procedura.
    Qual'è la reale procedura in questi casi? La quota va liquidata? Posso procedere alla vendita all'asta dell'immobile catastalmente di proprietà della procedura e gravato da ipoteca.
    Spero di esser stata chiara e ringrazio anticipatamente per il riscontro.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      09/01/2019 20:21

      RE: società fallita e partecipazione consorzio edilizio

      Presumiamo che la società fallita partecipasse ad un consorzio permanente con attività esterna, coi quali si programma lo svolgimento in comune di una o più fasi delle imprese partecipanti (nei consorzi con attività interna, invece, l'organizzazione comune creata con il contratto si limita a disciplinare e coordinare l'attività dei singoli imprenditori consorziati che, però, continuano a svolgere individualmente tutte le fasi del ciclo economico).
      per queste figure, disciplinate dagli artt. 2602 e segg. c.c., non sono previste normativamente cause di scioglimento relativamente ad un socio, e tutto viene rimesso al contrato istitutivo del consorzio, tant'è che l'art. 2603 c.c. indica espressamente tra gli elementi che devono essere contenuti nel contratto anche l'indicazione dei "casi di recesso e di esclusione" (n.6 art. 20603 c.c.); è presumibile, pertanto, che anche nella fattispecie la cessazione dell'attività d'impresa o l'apertura di una procedura concorsuale siano state indicate come cause di recesso (e di esclusione) dato che queste sono le ipotesi più ricorrenti e normalmente inserite nei contratti in questione.
      Se è così lei poteva recedere dal rapporto e, sebbene il primo comma dell'art. 2609 c.c.,- che tratta del recesso e della esclusione previsti dal contratto- non brilli per chiarezza, si ritiene che il consorziato receduto (o escluso) abbia diritto alla liquidazione della quota, che, tuttavia, dovrà avvenire con criteri conformi alla causa non lucrativa del contratto.
      Quanto alla sorte dell'immobile, non ci è chiaro cosa è stato fatto. Se come lei dice lo stesso è stato conferito al consorzio, che è soggetto giuridico con una sua autonomia patrimoniale perfetta (tranne che per le obbligazioni assunte per conto dei singoli consorziati, cfr. art. 2615 c.c.), il bene è del consorzio che ne dispone per le sue finalità e lei, come detto ha diritto alla sola liquidazione della quota, per cui non può acquisire ko stesso al fallimento né venderlo. Se, invece, come lei dice in seguito, l'immobile è ancora di proprietà della società fallita, vuol dire che il conferimento al consorzio non vi è stato o comunque non si è perfezionato, per cui lo stesso fa parte dell'attivo fallimentare e può essere liquidato dal fallimento, salvo pretese del consorzio, già anticipate (come da lei riferite). Insomma deve verificare bene cosa è stato fatto di questo immobile.
      Zucchetti SG srl
      • Santina Meli

        siracusa
        04/12/2023 19:11

        RE: RE: società fallita e partecipazione consorzio edilizio

        Buonasera, sono curatore di una società dichiarata in liquidazione giudiziale e, dalla visura camerale, è emerso che la stessa è proprietaria al 25% di un consorzio stabile consortile a responsabilità limitata.
        Non ho ancora alcuna documentazione, essendo la procedura recente e non so neppure se nello statuto del consorzio sia prevista una causa di esclusione delle consorziate in caso di procedure concorsuali.
        Mi chiedo se, qualora nello statuto non fossero contemplate cause di esclusione oltre quelle previste dalla normativa e volendo recedere dal consorzio, posso comunicare al consorzio il recesso della fallita considerando l'apertura di liquidazione giudiziale come una giusta causa e chiedere al consorzio la liquidazione della quota sociale della consorziata fallita. Devo, comunque, fare comunicazione al consorzio dell'intervenuta apertura della liquidazione giudiziale della consorziata?
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          05/12/2023 19:46

          RE: RE: RE: società fallita e partecipazione consorzio edilizio

          Presumiamo, come nella risposta che precede, che la società a carico della quale è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale partecipasse ad un consorzio permanente con attività esterna, coi quali si programma lo svolgimento in comune di una o più fasi delle imprese partecipanti. Per queste figure, disciplinate dagli artt. 2602 e segg. c.c., non sono previste normativamente cause di scioglimento relativamente ad un socio, e tutto viene rimesso al contrato istitutivo del consorzio, tant'è che l'art. 2603 c.c. indica espressamente tra gli elementi che devono essere contenuti nel contratto anche l'indicazione dei "casi di recesso e di esclusione" (n.6 art. 20603 c.c.); è presumibile, pertanto, che anche nella fattispecie la cessazione dell'attività d'impresa o l'apertura di una procedura concorsuale siano state indicate come cause di recesso (e di esclusione) dato che queste sono le ipotesi più ricorrenti e normalmente inserite nei contratti in questione.
          Se, pertanto, come è presumibile, si tratta di società consortile a responsabilità limitata, vanno applicate le regole dettate per questo tipo di società, per cui il curatore della liquidazione giudiziale del socio ha la disponibilità della quota da liquidare e, fin quando, non procede alla vendita, assume i diritti e gli obblighi del socio, tra cui quello di partecipare alle assemblee, salvo che nello statuto sia prevista l'esclusione di diritto del socio in caso di suo
          ammissione ad una procedura concorsuale, nel qual caso, determinando tale evento l'esclusione, il curatore del fallimento del socio ha solo un diritto al rimborso della quota, ma non fa più parte della società.
          Sicuramente al momento può fare la comunicazione al consorzio della apertura della liquidazione giudiziale a carico del consorziato, ma è bene prendere visione dello statuto prima di svolgere ulteriori richieste.
          Zucchetti Sg srl