Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

concordato fallimentare

  • Teodoro Barbati

    MARIGLIANO (NA)
    19/07/2019 12:01

    concordato fallimentare

    Una procedura fallimentare ha promosso in danno del fallito (dichiarato tale in estensione del fallimento della società di persone di cui faceva parte) un'azione revocatoria ex artt. 66 l.f. e 2901 c.c. finalizzata a far dichiarare inefficace sia la costituzione di un fondo patrimoniale (ed in particolare l'atto di apporto di un bene immobile), sia il successivo atto di donazione, effettuato dal fallito in favore della figlia, del diritto di abitazione sull'unità immobiliare apportata nel fondo patrimoniale.
    La domanda è la seguente.
    E' possibile presentare una domanda di concordato fallimentare finalizzata a chiudere sia il fallimento della società che dei soci illimitatamente responsabili prevedendo la cessione della predetta azione revocatoria in favore dell'assuntore dei debiti dei falliti con possibilità per quest'ultimo all'esito dell'esperimento vittorioso dell'azione revocatoria (dopo che la decisione è passata in cosa giudicata) di poter direttamente acquisire il bene oggetto di revocatoria?
    Ovvero, siccome la revocatoria determina soltanto l'inefficacia dell'atto (senza effetti restitutori), dando la possibilità al creditore e/o ai creditori di poter soddisfare il proprio credito per mezzo dell'espropriazione del bene (e questa situazione non cambia neppure in ambito fallimentare), è possibile cedere questo bene all'assuntore anche se all'esito del concordato c'è una chiusura del fallimento con conseguente estinzione dei crediti? In sintesi c'è il rischio che venga dichiarata soltanto l'inefficacia del bene e non sia possibile poi trasferirlo all'assuntore?
    Saluti
    Teodoro Barbati

    • Zucchetti SG

      Vicenza
      19/07/2019 19:49

      RE: concordato fallimentare

      Non vi è dubbio che le azioni revocatorie possano essere cedute all'assuntore, posyto che il comma quarto dell'art. 124 l.f. dispone espressamente che "La proposta presentata da uno o piu' creditori o da un terzo puo' prevedere la cessione, oltre che dei beni compresi nell'attivo fallimentare, anche delle azioni di pertinenza della massa, purche' autorizzate dal giudice delegato, con specifica indicazione dell'oggetto e del fondamento della pretesa".
      Più dubbia è la risposta al secondo quesito, su cui non ci risultano precedenti. E' chiaro che oggetto della domanda di revocatoria fallimentare non è il bene in sé, ma la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori mediante l'assoggettabilità a esecuzione e, quindi, la liquidazione di un bene che, rispetto all'interesse dei creditori, viene in considerazione soltanto per il suo valore; tanto presuppone, rispetto alla revocatoria ordinaria, anche la restituzione del bene al fallimento, ma al solo scopo della liquidazione dello stesso nell'interesse della massa. Per raggiungere, quindi, il fine prefissato di far acquistare all'assuntore il bene oggetto degli atti colpiti da revocatoria si dovrebbe ritenere (o comunque costruire il concordato nel senso) che la curatela cede fin da ora il bene in questione all'assuntore alla condizione dell'esito vittorioso delle revocatorie che vengono cedute con l'accordo concordatario; o comunque qualcosa di simile che abbia ad oggetto la vendita di un bene futuro. Può reggere? Non lo sappiamo e non siamo neanche molto ottimisti; ma non vediamo altra via perché se si cedono soltanto le revocatorie , l'assuntore in caso di vittoria non si troverà in mano un provvedimento inutile che accerta la inefficacia degli atti impugnati, ma avrà solo il diritto, così come lo avrebbe avuto il fallimento ove non fosse intervenuto il concordato, di espropriare il bene e ottenerne il ricavato.
      Zucchetti SG srl