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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
termine di prescrizione dell'azione di responsabilità dei creditori sociali
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Gianluca Risaliti
Livorno27/10/2019 22:19termine di prescrizione dell'azione di responsabilità dei creditori sociali
Buona sera,
vorrei conoscere il Vostro autorevole parere in merito alla seguente questione.
Il quadro è il seguente:
1) fallimento di una s.r.l. nell'ambito della quale si pone il tema dell'esercizio dell'azione di responsabilità dei creditori sociali nei confronti dei componenti il collegio sindacale;
2) la cronologia (essenziale) degli eventi è la seguente:
-- luglio 2013: deposito di bilancio con deficit patrimoniale (l'assemblea di approvazione del bilancio prevede però anche una delibera di aumento di capitale sociale a copertura della perdita e reintegro del capitale sociale; aumento di CS sottoscritto ma conferimenti non eseguiti), precedenti bilanci con Patrimonio Netto positivo;
-- settembre 2013: deposito di domanda prenotativa di concordato;
-- marzo 2014: ammissione della società alla (prima) procedura di concordato preventivo;
-- aprile 2015: a causa del tardivo deposito della domanda (definitiva) di concordato, il Tribunale dichiara l'inammissibilità;
-- ottobre 2015: la società deposita una nuova domanda di concordato;
-- febbraio-maggio 2016: anche la seconda domanda di concordato è dichiarata inammissibile;
-- novembre 2016: la società è dichiarata fallita.
Ulteriori elementi:
(a) la prima domanda di concordato era stata qualificata (forse impropriamente) come "con continuità aziendale" (indiretta), ma prevedeva il pagamento dei creditori chirografari soltanto nella misura del 20%;
(b) nei confronti del collegio non è stato avviato alcun procedimento penale (per gli amministratori sì);
(c) il Collegio Sindacale cessa le proprie funzioni nel giugno 2013.
L'azione sociale di responsabilità è quindi prescritta, si pone però la domanda se anche l'azione dei creditori sociali – in assenza di atti interruttivi – sia da considerarsi prescritta dovendo retrocedere il dies a quo del termine di prescrizione quinquennale per l'esercizio dell'azione alla data del deposito della prima domanda di concordato o alla data di ammissione di questo primo concordato.
Ho trovato sul punto giurisprudenza di merito favorevole alla seconda soluzione (con la sola eccezione, che parrebbe però isolata, del Tribunale di Palermo). Soluzione per la quale, personalmente, propenderei. Non ho trovato però giurisprudenza di legittimità.
Ringraziando fin d'ora porgo cordiali saluti.
Gianluca Risaliti
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Zucchetti SG
Vicenza30/10/2019 17:28RE: termine di prescrizione dell'azione di responsabilità dei creditori sociali
Premesso che è pacifico che l'art. 2949, c.c., nella parte in cui dispone che nel termine di cinque anni "si prescrive l'azione di responsabilità che spetta ai creditori sociali verso gli amministratori nei casi stabiliti dalla legge", è applicabile anche all'azione espletata nei confronti dei sindaci, la giurisprudenza è unanime nel ritenere che "L'azione di responsabilità nei confronti di amministratori di una s.p.a., sub specie di azione dei creditori sociali ai sensi dell'art. 2394 c.c., pur quando sia esercitata dal curatore del fallimento, si prescrive nel termine di 5 anni, con decorrenza dal momento dell'oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti. La prescrizione decorre cioè dal momento in cui l'insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei crediti risulti da qualsiasi fatto che possa essere conosciuto" (da ult. Cass. 04/09/2019, n.22077; Cass. 4 dicembre 2015, n. 24715; Cass. 12 giugno 2014, n. 13378; Cass. 21 luglio 2010 n. 17121; Cass. 22 aprile 2009 n. 9619; Cass., 8 aprile 2009 n. 8516; Cass. 25 luglio 2008 n. 20.476; ecc.). Pertanto, il termine prescrizionale decorre non dalla cessazione della carica degli amministratori e sindaci fondandosi questa azione su presupposti diversi da quelli che sono alla base dell'azione sociale, né dal momento della commissione dei fatti che integrino violazioni dell'obbligo degli organi sociali di garantire l'integrità del patrimonio sociale, bensì dal momento in cui, in conseguenza di tali fatti, l'evento dannoso dell'insufficienza del patrimonio della società si presenta in forma oggettivamente conoscibile da parte dei creditori sociali. Come infatti precisa Cass.. n. 13378/2014, cit., "L'azione di responsabilità dei creditori sociali nei confronti degli amministratori di società ex art. 2394 c.c. promossa dal curatore fallimentare ex art. 146 l. fall. è soggetta a prescrizione che decorre dal momento dell'oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti (e non anche dall'effettiva conoscenza di tale situazione), che, a sua volta, dipendendo dall'insufficienza della garanzia patrimoniale generica (art. 2740 c.c.), non corrisponde allo stato d'insolvenza di cui all'art. 5 della legge fall., derivante, "in primis", dall'impossibilità di ottenere ulteriore credito. Ne consegue che l'insufficienza patrimoniale può in concreto rendersi palese prima, dopo, o al momento del fallimento". Significativa anche la precisazione di Cass. n. 25178/2015, quando dice che "l'azione di responsabilità relativa può essere proposta dai creditori sociali (e per essa dal curatore del fallimento) dal momento in cui l'insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei crediti risulti da qualsiasi fatto che possa essere conosciuto, anche senza verifica diretta della contabilità della società, non richiedendosi a tal fine che essa risulti da un bilancio approvato dall'assemblea dei soci".
Questi sono i principi cui attenersi. Stabilire poi nel singolo caso quando l'insufficienza patrimoniale a soddisfare i creditori si diventata percepibile da costoro, diventa una questione di fatto da valutare sulla base della conoscenza dei dati concreti. In linea di massima- ma si ripete l'indagine deve essere specifica- nel quadro da lei rappresentato si può ritenere che, se non a luglio 2013 quando il deficit patrimoniale era stato tamponato con l'aumento di capitale sottoscritto, almeno dal momento in cui è emerso che le quote sottoscritte non sono state versate e principalmente almeno dalla data di deposito della domanda prenotativa di concordato nel settembre 2013, esistevano sufficienti elementi per allertare i creditori sociali, per cui, noi porremmo il diesa quo del decorso della prescrizione a settembre 2013, con conseguente intervenuta prescrizione.
Il fatto che in questo periodo la società sia passata attraverso procedure concordatarie è irrilevante ai fini del problema in esame della decorrenza della prescrizione dell'azione di responsabilità che i creditori sociali possono esercitare nei confronti dei componenti degli organi sociali per inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione della integrità del patrimonio sociale, sia perché nel caso- a quanto è dato di capire- la società non è mai stata ammessa al concordato ma ha solo usufruito del termine di cui all'art. 161, co. sesto l.fall.; sia, principalmente, perché per è opinione pacifica e incontrastata che non rientra nella legittimazione del liquidatore ex art. 182 né tanto meno del commissario l'esercizio di tale azione posto che nel concordato preventivo non vi è una norma simile a quella dell'art. 146 l.f. o 2394bis che attribuisca la legittimazione di detta azione al commissario o al liquidatore.
A questo punto, il problema è di stabilire se, esclusa la legittimazione degli organi concorsuali, permanga quella dei creditori sociali a norma dell'art. 2394 c.c. nei confronti degli amministratori della società debitrice quando la società è ammessa alla procedura di concordato preventivo.
La risposta è sicuramente affermativa fino all'omologa, ma anche dopo, nonostante alcuni dubbi sollevati da parte della dottrina, sia perché l'azione in questione non ha natura surrogatoria dell'azione sociale (nel qual caso seguirebbe il destino giuridico che caratterizza l'azione sociale) ma trattasi di un'azione autonoma e, precisamente, di un'azione di responsabilità extracontrattuale per lesione esterna del diritto di credito; sia perché il credito che viene azionato dai creditori ha carattere risarcitorio ed è rivoto nei confronti non della società debitrice, per la quale il concordato ha effetti esdebitatori, ma nei confronti di terzi, quali gli amministratori o sindaci.
Zucchetti SG srl
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