Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA E RINUNCIA ALLA LIQUIDAZIONE DI UN BENE IMMOBILE

  • Francesco Cappello

    ALBA (CN)
    16/10/2019 14:07

    LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA E RINUNCIA ALLA LIQUIDAZIONE DI UN BENE IMMOBILE

    Gent.mi,
    sono commissario liquidatore di una società cooperativa edilizia.
    La soc coop è proprietaria di un posto auto per il quale, visto il mancato interesse da parte di potenziali soggetti interessati all'acquisto ed essendo un bene immobile di scarsissimo valore, il sottoscritto intende rinunciare alla liquidazione del bene.
    Qualora il MISE autorizzi alla rinuncia della liquidazione del bene immobile, come si può riconsegnare il bene al fallito? Trattandosi di una cos coop. vi sono innumerevoli soci.
    Il bene va formalmente riconsegnato al legale rappresentante della soc coop ? Qualora l'amministratore Unico e/o legale rapp della soc coop non sia più reperibile, come si può ovviare a tale incombente?
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      16/10/2019 21:06

      RE: LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA E RINUNCIA ALLA LIQUIDAZIONE DI UN BENE IMMOBILE

      La generica disposizione dell'art. 210 l.f. in tema di liquidazione dei beni nella l.c.a. e la mancanza di richiami alla normativa fallimentare ha sempre creato molti dubbi in ordine alla disciplina applicabile e, in particolare se e quale parte delle regole fallimentari siano applicabili. Di sicuro si è detto è applicabile il principio della competitività in quanto criterio generale delle procedure concorsuali, ma quando si passa a questioni più specifiche non si ha più alcuna certezza; ad esempio si discute ancora se il commissario possa subentrare, così come il curatore, nelle esecuzioni pendenti, si discute se e chi possa ordinare la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, ecc. Non abbiamo trovato nulla circa la possibilità della derelizione nella l.c.a, prevista dall'art. 104ter per il fallimento e, poiché si tratta di una norma di carattere eccezionale in quanto è diretta ad eliminare dall'attivo da liquidare per pagare i creditori alcuni beni, riteniamo che questo istituto non possa trovare applicazione lì dove non sia previsto o richiamato. Peraltro, mentre la finalità del fallimento è la soddisfazione dei creditori ed a questo scopo viene liquidato il patrimonio del fallito, che, anche se a carattere societario, può sopravvivere alla procedura, la finalità principale della l.c.a. è l'eliminazione dal mercato dell'impresa non più in grado di svolgere la propria attività o almeno di svolgerla in maniera regolare e , dovendo raggiungere questo scopo si liquida il patrimonio destinando il ricavato ai creditori, per cui l'obiettivo del soddisfacimento dei diritti dei creditori è perseguito in via meramente strumentale; in questa ottica non pare compatibile non liquidare tutti i beni e restituirne alcuni al soggetto destinato a sparire.
      Zucchetti Sg srl