Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

CREDITO LAVORO DIPENDENTE PIGNORATO E INSINUATO AL PASSIVO

  • Riccardo Stiavetti

    LIVORNO
    01/11/2019 09:04

    CREDITO LAVORO DIPENDENTE PIGNORATO E INSINUATO AL PASSIVO

    A seguito dell'ammissione di un credito di lavoro dipendente allo stato passivo di un fallimento di una SRL, è pervenuta una comunicazione dalla quale si riscontrerebbe che tale dipendente abbia subito antecedentemente al fallimento un pignoramento presso terzi (in tal caso presso la società fallita).
    Premesso che sul pignoramento dovrò effettuare accertamenti ed entrare in possesso dell'assegnazione del Giudice dell'Esecuzione, vi pongo il seguente quesito:
    Sebbene il credito del lavoratore dipendente sia stato pignorato presso la società fallita, posso in ogni caso rilasciare al dipendente il Modello SR52 per attivare l'intervento sostitutivo del fondo di tesoreria INPS per il rimborso delle ultime tre mensilità e TFR?
    E' corretto sostenere che del pignoramento ne devo tenere di conto esclusivamente in sede di riparto parziale/finale? Effettuando in tal caso il pagamento a favore del pignorante invece che a favore del dipendente o, nel caso in cui si sia attivato il fondo garanzia, a favore integrale o parziale dell'INPS.
    Grazie per la collaborazione.
    Un cordiale saluto,
    Riccardo

    • Zucchetti SG

      Vicenza
      04/11/2019 20:22

      RE: CREDITO LAVORO DIPENDENTE PIGNORATO E INSINUATO AL PASSIVO

      Nel modello SR 52 lei deve attestare per quali importi e quali causali il lavoratore dipendente è stato ammesso al passivo, se poi il giudice dell'esecuzione- che può continuare in quanto non è fallito l'esecutato che è il lavoratore- assegna parte del credito insinuato dal dipendente al creditore pignorante, lei, in sede di riparto, attribuirà quella quota al creditore pignorante.
      Zucchetti Sg srl
    • Riccardo Stiavetti

      LIVORNO
      04/11/2019 22:26

      RE: CREDITO LAVORO DIPENDENTE PIGNORATO E INSINUATO AL PASSIVO

      Ringraziando per la vostra celere risposta, vi specifico che l'ordinanza di assegnazione delle somme da parte del Giudice dell'Esecuzione è avvenuta in data anteriore al fallimento e pertanto il pignoramento presso terzi è attualmente già in essere.
      Ritenete che si possa ugualmente procedere con l'emissione del modello SR52 e tenere di conto del pignoramento solo in sede di riparto parziale/finale? Effettuando il pagamento (limitatamente a quanto previsto dall'ordinanza di assegnazione) a favore del pignorante invece che a favore dell'INPS.
      Grazie per la collaborazione.
      Un cordiale saluto,
      Riccardo
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        05/11/2019 18:07

        RE: RE: CREDITO LAVORO DIPENDENTE PIGNORATO E INSINUATO AL PASSIVO

        La situazione cambia, perché noi eravamo partiti dal concetto che non esistesse ancora un provvedimento di assegnazione a favore del terzo creditore , tanto che avevamo precisato, che l'esecuzione continuava nonostante il fallimento proprio nell'ottica che il giudice dell'esecuzione avrebbe potuto disporre l'assegnazione anche in corso di fallimento.
        Essendo, invece, l'assegnazione già intervenuta, il credito che il dipendente vantava verso il fallito si è giù trasferito in capo al creditore pignorante, il quale, quindi, per partecipare al concorso, deve insinuarsi al passivo per ottenere qui il pagamento del debito che il fallito aveva verso il suo creditore/lavoratore e per legittimare la sua posizione (visto che egli non è creditore diretto verso il fallito) può utilizzare l'ordinanza di assegnazione del giudice che sostanzialmente ha stabilito che il debito che il fallito aveva verso il suo dipendente deve pagarlo a quel creditore del dipendente, il che comporta che questi non può più insinuarsi al passivo del fallimento per la quota di credito assegnata al pignorante perché quella parte di credito da lui vantato verso il fallito si è trasferita in capo ad altri; ulteriore conseguenza è che, quando il terzo pignorante si insinuerà , se il lavoratore non riduce la sua insinuazione eventualmente già effettuata anche per la quota di credito assegnata al terzo, deve procedersi alla revocazione di credito ammesso, ai sensi del comma quarto dell'art. 98 l. fall.
        A questo punto si pone un problema per il curatore a proposito del modello SR52 perché, da un lato, questo deve riflettere lo stato del passivo riguardo al soggetto considerato, dall'altro, il curatore ormai è a conoscenza dell'esistenza del procedimento del terzo e dell'assegnazione, ma il terzo non si è ancora insinuato. In questi casi, probabilmente è più opportuno tenere già conto dell'intervenuta assegnazione, nell'ottica del quasi sicuro intervento del terzo nel fallimento, e redigere quindi il citato modello come se il terzo si fosse già insinuato, tenendo conto che la quota assegnata al terzo pignorante incida proporzionalmente sulle varie voci compponenti l'intero credito del dipendente ammesso al passivo.
        Seguendo questo sistema, non dovrebbero esserci interferenze con la surroga dell'Inps che effettuerà l'anticipazione del TFR e delle ultime tre mensilità perché la parte di credito assegnata al terzo pignorante è già uscita dal patrimonio del lavoratore dipendente e lei ha già calcolato come questa quota, e in che proporzione, incide sul Tfr e sulle ultime tre mensilità, per cui l'Inps anticiperà le voci cui è tenuta già "al netto" della parte di credito assegnata al pignorante.
        Zucchetti Sg srl
        • Daniela Aschi

          Roma
          06/11/2019 09:21

          RE: RE: RE: CREDITO LAVORO DIPENDENTE PIGNORATO E INSINUATO AL PASSIVO

          Vorrei intervenire nella discussione per far presente una circostanza relativa all'onere, per il curatore, di compilazione del modello SR52.
          A questo proposito segnalo alcune pronunce del Tribunale di Roma che hanno stabilito come la compilazione e quindi la sottoscrizione del modello SR52 NON RIENTRINO TRA I COMPITI DEL CURATORE. Sono diversi anni quindi, che sulla scorta di tale orientamento, oppongo il mio rifiuto alla compilazione dei modelli.
          Peraltro l'INPS è bene informato di questo, tanto che richiede al lavoratore che intenda accedere al fondo di garanzia e non abbia il modello SR52, la dichiarazione con la quale il curatore oppone il diniego alla compilazione. A quel punto l'INPS procede egualmente alla liquidazione in favore del richiedente.
          Poichè la compilazione del modello comporta per il curatore una responsabilità ed a me personalmente è accaduto che i modelli a mia firma siano stati successivamente alterati, il mio consiglio ai colleghi curatori è di RIFIUTARE di procedere a tale incombente, non dovuto.
          • Zucchetti SG

            Vicenza
            07/11/2019 09:39

            RE: RE: RE: RE: CREDITO LAVORO DIPENDENTE PIGNORATO E INSINUATO AL PASSIVO

            Ne abbiamo parlato altre volte della mancanza di un obbligo alla sottoscrizione del modello SR52, ed abbiamo ricordato il messaggio n. 2084 dell'11.5.2016 dell'INPS che al n. 4 precisa che "In caso di comprovato rifiuto del responsabile della procedura concorsuale di compilare i modelli in questione, come già indicato nella circolare n. 74 del 15 luglio 2008, le domande non devono essere respinte, ma le informazioni necessarie devono essere richieste direttamente al lavoratore tramite l'esibizione di idonea documentazione (per es. istanza di ammissione al passivo) unitamente alla compilazione del modello SR54 - che sostituisce per il caso delle procedure concorsuali il modello SR53 (ex TFR 3/bis sost) sino ad oggi in uso. La nota con la quale il responsabile della procedura concorsuale si rifiuta di compilare il modello SR52 deve essere allegata al modello SR54".
            Dopo questo messaggio anche noi, che in un primo momento avevamo manifestato una diversa opinione, abbiamo aderito all'indirizzo della facoltatività evidenziando che vari tribunali (Treviso, Padova, Roma) si stavano orientando in tal senso e come anche per l'Inps nessuna sanzione è posta a carico del curatore ove rifiuti la compilazione. Tuttavia, abbiamo sempre suggerito, e continuiamo a farlo, ai curatori una fattiva collaborazione con l'Inps a tutela della tempestiva soddisfazione dei lavoratori dipendenti che, a seguito del fallimento, non solo corrono il rischio di perdere un credito, ma il posto di lavoro.
            Zucchetti SG srl