Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

compenso liquidatore giudiziale

  • Andrea Rogialli

    arezzo
    15/05/2019 11:26

    compenso liquidatore giudiziale

    Buongiorno
    sono stato nominato dal Tribunale liquidatore giudiziale di un concordato omologato. A seguito di superamento dei termini concordatari previsti, un creditore ha chiesto risioluzione del concordato e contemporanea dichiarazione di fallimento.
    Il Tribunale con Sentenza ha risolto inl concordato e nel contempo dichiarato il fallimento, nominando Giudice Delegato e curatore
    Non avendo avuto la possibilità di richiedere la liquidazione del mio compenso quale liquidatore nella procedura concordataria, devo procedere alla domanda di insinuazione al passivo fallimentare.
    In questa fase il Giudice Delegato puo determinare il compenso del liquidatore giudiziale sulla base delle tariffe Ministeriali ( scegliendo tra minimo massimo e o medio) operazione normalmente di competenza dell'organo collegiale oppure è il liquidatore che deve proporre l'importo di ammissione sempre calcolato sulle tariffe Ministeriali ?
    grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      15/05/2019 18:33

      RE: compenso liquidatore giudiziale

      Lei ha diritto alla liquidazione del compenso ai sensi del comma terzo dell'art. 5 del d.m. n. 30 del 2012 ed il compenso effettivamente va liquidato dal tribunale per l'espresso rinvio all'art. 39 contenuto sia nel citato d.m. sia nell'art. 182 l.f.
      Pertanto lei dovrebbe, prima dell'insinuazione, chiedere al tribuanle la liquidazione del compenso per l'opera di liquidazione prestata nel concordato, non avendo fatto in precedenza in quanto il concordato è stato risolto. Ottenuta la liquidazione del tribunale, può procedere all'insinuazione del relativo credito, o chiede al curatore del fallimento il pagamento dello stesso, trattandosi di credito prededucibile sul quale evidentemente il curatore non avrà alcuna contestazione da muovere. Se è stato nominato lei stesso curatore, dopo la liquidazione del tribunale, è opportuno che faccia nominare un curatore speciale a norma dell'art. 80 cpc, per evitare il conflitto di interesse.
      Zucchetti SG srl