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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
Concordato fallimentare
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Marco Scattolini
Macerata11/07/2017 11:41Concordato fallimentare
Buongiorno,
chiedo cortesemente il vostro parere sulla seguente questione: in un fallimento di cui sono stato nominato curatore la società ha provveduto a proporre reclamo alla sentenza di fallimento a norma dell'art. 18 l.f..
La Corte di Appello ha accolto il reclamo revocando la sentenza dichiarativa di fallimento, non sospendendo però la liquidazione dell'attivo fallimentare a norma dell'art. 19 l.f..
Il sottoscritto ha proposto ricorso per Cassazione che è tutt'oggi ancora pendente e, come stabilito dalla sentenza n. 13100/2013 della Suprema Corte, il sottoscritto ha proseguito la propria attività di curatore vista la finalità della disciplina diretta a privilegiare gli interessi dei creditori rispetto all'interesse del debitore.
Dal momento in cui si è presentata l'ipotesi di un concordato fallimentare, vorrei sapere se è possibile procedere in tal senso vista la situazione sopra descritta o se sia necessario aspettare la pronuncia della Suprema Corte.
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Zucchetti SG
Vicenza12/07/2017 18:54RE: Concordato fallimentare
Lei ha perfettamente ragione nel ritenere che fino al passaggio in giudicato del provvedimento che revoca il fallimento la sentenza dichiarativa è esecutiva e quindi il curatore, ove non sia stata disposta la sospensione della liquidazione, può proseguire la normale attività che compete a tale organo, ma è anche vero che, nel suo caso, è già intervenuta una sentenza di revoca di primo grado, per cui prudenza vuole che il curatore si muova con cautela avendo già un collegio di giudici affermato che il fallimento non doveva essere dichiarato. Poiché il concordato fallimentare è una forma di chiusura legale del fallimento, lo stesso, se proviene dal fallito, evidentemente non crea alcun problema essendo lo stesso diretto interessato a chiedere la chiusura del fallimento, ma se proposto da un terzo, come riteniamo sia più probabilmente accaduto o possa accadere, noi consiglieremmo al curatore di dare parere negativo in considerazione della pendenza della del giudizio sulla revoca. Tanto più che la sentenza di accoglimento della revoca del fallimento non è passata in giudicato per aver lei, quale curatore, proposto ricorso in cassazione; il che è perfettamente legittimo e ammissibile, ma sicuramente in un eventuale futura azione risarcitoria da parte del fallito potrebbe essere sfruttato come un suo personale accanimento nei suoi confronti.
Zucchetti Sg srl
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Marco Scattolini
Macerata19/07/2017 16:27RE: RE: Concordato fallimentare
Ad integrazione della cortese risposta, mi sovviene una ulteriore riflessione:
fermo il principio della prudenza, ritengo però che una eventuale proposta di concordato fallimentare non possa recare parere negativo da parte del Curatore , per così dire di natura "formale" e preventiva, recante quale motivazione, la prudenza dettata dalla pendenza del contenzioso in merito alle sorti della Procedura, ove ad esempio, nell'interesse dei creditori il concordato Fallimentare sia ben preferibile rispetto all'alternativa liquidatoria fallimentare.
In siffatta ipotesi, una sorta di ulteriore "autorizzazione" di natura del tutto atecnica quale ad esempio una delibera Assembleare da parte della Società fallita che vada ad esprimere una autonoma valutazione e ratifica della eventuale proposta di concordato fallimentare, non potrebbe in qualche modo agevolare una decisione più serena del Curatore?
Me lo chiedo in quanto ove dovessi esprimere un parere sulla eventuale proposta di Concordato Fallimentare, l'espressione formale di un parere negativo (a fronte magari di ottimi presupposti della proposta) potrebbe parimenti espormi nei confronti della massa dei Creditori, nel cui interesse volge la Procedura.
Ringrazio in anticipo di eventuali spunti.
Cordialità-
Zucchetti SG
Vicenza19/07/2017 19:48RE: RE: RE: Concordato fallimentare
La nostra risposta era improntata alla prudenza, sempre necessaria in un caso in cui esista già una pronuncia di primo grado, per il fatto che era stato proprio lei come curatore a fare ricorso in cassazione avverso la revoca del fallimento. Di conseguenza, ove eventualmente la S Corte confermasse la revoca, lei si troverebbe nella spiacevole situazione di aver insistito nella dichiarazione di fallimento che non doveva essere dichiarato e di avere, contemporaneamente, favorito la soluzione concordataria, che potrebbe portare alla cessione delle attività a terzi. In una situazione del genere, è facile presumere che il fallito, tornato in bonis, proporrà un'azione di responsabilità nei suoi confronti.
Da qui, e per ragioni di giustizia 8non spogliare il debitore in attesa di giudizio sul fallimento), il consiglio a non favorire il concordato proposto da un terzo. Non favorirlo perché è vero che il concordato, come lei dice, è vantaggioso per i creditori, ma questa procedura presuppone il fallimento, che è stato già revocato con una sentenza di primo grado, non ancora passata in giudicato perché da lei impugnata. Per non favorire il concordato abbiamo parlato di parere negativo quale sintesi, ma è chiaro che lei deve illustrare la bontà della proposta concordataria, ma deve far presente ai creditori l'azzardo a proseguire in questa procedura, visto che già è stata dichiarata la revoca del fallimento nel cui alveo il concordato si inserisce; sicchèil parere negativo si sostanzierebbe in un parere interlocutorio di non procedere nella procedura di concordato in attesa della decisione definitiva sulla revoca.
Avevamo anche precisato che l'esposto problema non sorge se è lo stesso debitore a proporre il concordato, visto che è lui il soggetto interessato alla revoca; lo stesso scopo di sua tutela si raggiunge ove il debitore o gli organi della società debitrice dichiarino la loro adesione alla proposta fatta da terzi. Il debitore che aveva chiesto la revoca del suo fallimento, se è d'accordo sulla soluzione concordataria proposta da altri, non potrà creerà un problema nel caso la Cassazione rigetti il suo ricorso, ma sicuramente non potrà rivalersi nei suoi confronti ove questa situazione si verifichi.
Zucchetti Sg srl
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Marco Scattolini
Macerata13/12/2018 12:10RE: RE: RE: RE: Concordato fallimentare
Buongiorno,
mi ricollego alla discussione precedentemente aperta per chiedere un vostro ulteriore parere.
Nell'ipotesi in cui la società debitrice non ratifichi la proposta di concordato fallimentare fatta da terzi, ma la soluzione concordataria risulti più conveniente per i creditori rispetto all'alternativa della liquidazione fallimentare, in quanto l'attivo è costituito essenzialmente da un credito commerciale difficilmente incassabile, come può tutelarsi il curatore o nei confronti del fallito qualora esprima parere favorevole, o nei confronti di tutti i creditori qualora esprima parere contrario vista la pendenza del ricorso per Cassazione?
In questo scenario, poi, come impatta l'inciso dell'art. 125 l.f. sulla valutazione della ritualità della proposta da parte del G.D.?
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Zucchetti SG
Vicenza13/12/2018 19:51RE: RE: RE: RE: RE: Concordato fallimentare
Quanto detto nella prima risposta circa la esecutività della sentenza dichiarativa di fallimento fino al passaggio in giudicato del provvedimento che la revoca risponde alla sua domanda posta nella parte finale circa la ritualità della proposta concordataria fatta in pendenza del giudizio di revoca, nel senso che questa non preclude la presentazione di una proposta concordataria da parte dei un terzo.
in questa situazione l'unica via per lei di tutelarsi è quella di esporre nel suo parere la verità. Ossia deve far presente che ha proposto ricorso in cassazione avverso la sentenza di revoca del fallimento e spiegarne i motivi che l'hanno spinta a tanto e per cui sostanzialmente ritiene che il fallimento debba continuare; essendo stata presentata domanda di concordato nel mentre la sentenza di fallimento produce ancora i suoi effetti e dovendo esprimere il suo parere sulla stessa, lei esamina i pro e i contro e, se convinto che il concordato è più favorevole per i creditori che il fallimento, dà un motivato parere positivo.
Zucchetti SG srl
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