Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Gratuito Patrocinio

  • Catia Concetti

    Grottamare (AP)
    08/10/2019 18:26

    Gratuito Patrocinio

    Buonasera,
    sono curatore di un fallimento che presenta un attivo di circa 12.000 euro, derivante dalla vendita di alcuni beni mobili. I beni sono oggetto di rivendica attualmente, in un procedimento di opposizione allo Stato passivo, quindi l'intera somma dell'attivo è messa in discussione.
    Inoltre, risultano prenotate spese in prededuzione che assorbono l'intera somma disponibile.
    Il legale della curatela può essere ammesso al gratuito patrocinio ai sensi del'art. 144 del DPR 115/2002?
    Grazie
    Cordiali Saluti
    Catia Concetti
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      09/10/2019 19:14

      RE: Gratuito Patrocinio

      L'art. 144 del DPR n.115 del 2002, da lei giustamente richiamato, stabilisce che "Nel processo in cui è parte un fallimento, se il decreto del giudice delegato attesta che non è disponibile il denaro necessario per le spese, il fallimento si considera ammesso al patrocinio ai sensi e per gli effetti delle norme previste dalla presente parte del testo unico,
      eccetto quelle incompatibili con l'ammissione di ufficio". Come si vede è il giudice delegato che, su richiesta del curatore, deve stabilire se vi sono le disponibilità per far fronte alle spese del processo e il caso da lei rappresentato si presta a qualunque soluzione in quanto, essendo abbastanza al limite, può far ritenere al giudice sia che non esistano sia che esistano le necessarie disponibilità; tutto dipende da come si interpreta il concetto della disponibilità del danaro necessario per le spese, se riferito al danaro attualmente esistente oppure si proietta tale indagine in futuro su ciò che rimane di tale danaro dopo aver fatto fronte quanto meno alle prededuzioni. Noi optiamo per la prima soluzione in quanto il giudice deve fare una attestazione, che in quanto tale, non può che essere riferita al momento in cui attesta, per cui se in quel momento vi sono delle liquidità il giudice non può attestare che manca il denaro necessario per le spese. In tal caso il curatore dovrà evitare di pagare le altre prededuzioni perché anche parte delle spese di causa potranno avere tale collocazione, per cui bisognerà fare una graduatoria tra le prededuzioni.
      Questa è la nostra opinione, ma nulla esclude che il giudice del fallimento possa pensarla diversamente, sicchè potrebbe essere opportuno che lei faccia egualmente la richiesta di attestazione al giudice, rappresentando la realtà della situazione che ha succintamento riassunto nella domanda.
      Zucchetti SG srl