Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Imposta di registro

  • Marco Piccoli

    MESTRE (VE)
    06/11/2019 09:36

    Imposta di registro

    Buongiorno,
    viene chiesto al fallimento quale debitore solidale, il pagamento di imposta di registro (cessione immobile del fallimento) non versata dall'acquirente.
    Al contempo viene presentata insinuazione al passivo, in privilegio speciale immobiliare (art. 2752 c.c.), per totale a ruolo per imposte, sanzioni ed interessi, oltre ulteriori interessi maturandi.
    Risulta corretto respingere la richiesta degli interessi per tali tributi indiretti e le spese di notifica?
    Marco Piccoli
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      07/11/2019 09:40

      RE: Imposta di registro

      Dato per scontato che si discute di vendita antecedente la dichiarazione di fallimento, la norma di riferimento dovrebbe essere quella di cui all'art. 2772, co. 1, c.c., che tratta dei privilegi dello Stato per tributi indiretti. Tuttavia questa norma attribuisce un privilegio speciale "sopra gli immobili ai quali il tributo si riferisce", per cui, salco che non ricorra la possibi lità di una revocatoria della vendita, il bene immobile oggetto dedl privilegio non fa parte né farà parte dell'attivo fallimentare, per cui il credito in questione va ammesso con collocazione chirografaria. Conseguenza di tale ammisione è il vlocco 8rectius, sospensione) degli interessi alla data del fallimento; nel mentre sanzioni per il ritardo ed eventuali spese possono essere riconosciute, pur sempre in chirografo.
      Zucchetti Sg srl
      • Marco Piccoli

        MESTRE (VE)
        07/11/2019 15:01

        RE: RE: Imposta di registro

        Per completezza di informazione, la vendita dell'immobile è avvenuta successivamente la dichiarazione di fallimento. A seguito del mancato/incompleto versamento dell'imposta da parte dell'acquirente è stato comunicato avviso di liquidazione imposte da parte dell'Agenzia delle Entrate, in solido, anche al fallimento stesso.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      20/11/2019 20:22

      RE: Imposta di registro

      Nella precedente risposta avevamo ipotizzato la concorsualità del credito sia perché l'AdE chiedeva la collocazione in privilegio e non in prededuzione sia perché ci sembrava alquanto strano che fosse stato disposto il trasferimento dell'immobile venduto dal fallimento prima del pagamento dell'imposta di registro.
      Comunque prendiamo atto che si tratta di vendita fallimentare e che la richiesta dell'AdE è nel senso dell'ammissione in privilegio ex art. 2752 c.c., come lei riferisce. A questo punto il credito. poichè nato in occasione e in funzione del fallimento, godrebbe della prededuzione, che tuttavia non è stata richiesta, a meno che non si interpreti la richiesta di privilegio dell'Ufficio come richiesta di collocazione privilegiata all'interno delle prededuzioni, dando cioè la prededuzione per "sottintesa". Questa interpretazione così estensiva della domanda non è agevole, ma potrebbe anche sostenersi ritenendo che la qualifica della prededuzione, attinendo ad un aspetto giuridico processuale, compente all'ufficio verificarla.
      Se si segue questa linea, più aderente alla realtà dei fatti, allora l'imposta è dovuta, in prededuzione, ma all'interno delle prededuzioni, andrebbe collocata in chirografo perché il privilegio ex art. 2752 c.c. richiesto non ha nulla a che fare con la fattispecie in esame; questa ricadrebbe nella previsione dell'art. 2772 c.c., ma in mancanza del bene (che è stato venduto) il privilegio speciale sullo steso degrada al chirografo.
      Queste ultime considerazioni sono valide anche ove si ritenesse di non riconoscere la prededuzione, nel senso che, in tal caso, il credito sarebbe in chirografo rispetto alla massa dei creditori, e non- come nel caso precedente- in chirografo nell'ambito delle prededuzioni.
      Zucchetti SG srl
      • Marco Piccoli

        MESTRE (VE)
        21/11/2019 09:31

        RE: RE: Imposta di registro

        Grazie
    • Giulio Severo Tavella

      Gorizia
      12/10/2020 10:41

      RE: Imposta di registro

      Buongiorno,
      mi trovo in una situazione molto simile a quella riportata dal collega. A seguito di azione di responsabilità avviata dalla procedura nei confronti dell'amministratore della società fallita lo stesso è stato condannato al pagamento di una certa somma a favore del fallimento. Visto il mancato pagamento da parte dell'amministratore si sono esperite due azioni esecutive, una immobiliare che ha portato alla vendita dell'immobile di proprietà del amministratore, e una mobiliare di PPT per il pignoramento di parte della sua pensione. A seguito della registrazione dei provvedimenti di condanna relativi alle azioni citate il fallimento avrebbe dovuto procedere al pagamento dell'imposta di registro e ipotecaria che per mancanza di attivo non sono state versate. L'Agente di Riscossione ha presentato domanda di ammissione in prededuzione. Considerato che l'attivo netto non è sufficiente a coprire tutte le prededuzioni è necessario procedere a una graduazione al'interno delle prededuzioni. Ci si domanda se al credito per imposta di registro e ipotecaria relativa all'esecuzione immobiliare debba essere riconosciuto il privilegio ex art. 2772 c.c. sul ricavato della vendita dell'immobile dell'amministratore e il credito per imposta di registro e ipotecaria relativa al PPT debba essere riconosciuto in chirografo all'interno delle prededuzioni. Il dubbio sorge in ragione del fatto che nel vostro intervento dd. 20.11.2019 propendevate per il riconoscimento in chirografo (in quanto il bene era stato venduto).
      Ci si chiede, inoltre, se, in mancanza di specifica richiesta nella domanda in prededuzione, l'eventuale privilegio accordato all'imposta debba essere riconosciuto anche agli interessi nel limite legale come previsto dall'art. 2749 c.c.
      Ci si chiede, infine, se le somme aggiuntive maturate dopo la domanda di ammissione in prededuzione (risultanti da estratto di ruolo aggiornato) debbano essere considerate per la soddisfazione del credito o ci si possa limitare a quanto richiesto con istanza formale dall'Agente di Riscossione.
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        13/10/2020 10:27

        RE: RE: Imposta di registro

        Sul primo quesito concordiamo con la soluzione da lei indicata. Il privilegio di cui all'art. 2772 c.c., come tutti i privilegi immobiliare, ha natura specifica sul bene immobile oggetto dell'imposta, sicchè il privilegio può esercitarsi soltanto se ancora presente nell'attivo fallimentare il bene gravato o il ricavato dalla vendita di quel bene, su cui il privilegio si trasferisce. Nel suo caso, lei dà atto che il ricavato è presente, per cui il privilegio, bell'ambito delle prededuzioni può essere attribuito.
        Sul secondo quesito, la mancata espressa richiesta di riconoscimento della prededuzione produce gli effetti che abbiamo esposto nelle risposte precedenti. Quanto agli interessi, questi, che si ammetta il credito in prededuzione o in privilegio, debbono comunque essere richiesti, non potendoli il giudice riconoscerli di ufficio a meno che non si tratti di crediti di lavoro. Se gli interessi sono richiesti, la sorte degli stessi segue la collocazione del credito, nel senso che se viene riconosciuta la prededuzione gli interessi decorrono, a norma dell'art. 111bis l. fall. ed il complessivo credito va poi graduato all'interno delle prededuzioni in caso di insufficienza; se, invece, viene negato la prededuzione e riconosciuto il privilegio, gli interessi (sempre se richiesti) vanno regolamentati secondo il disposto dell'art. 2749 c.c..
        Quanto al terzo quesito, il credito prededucibile è quello complessivo che il creditore può vantare (e non possiamo dire di più non sapendo quali siano le somme aggiuntive maturate successivamente alla domanda); all'atto della graduazione all'interno delle prededuzioni, le varie voci vanno scisse e, poiché il privilegio ex art. 2772 c.c. è accordato al credito per il tributo, le somme ammesse rientranti nel tributo godono del privilegio e le altre somme eventualmente riconosciute, diverse dal tributo, vanno in chirografo.
        Zucchetti SG srl
        • Giulio Severo Tavella

          Gorizia
          13/10/2020 13:05

          RE: RE: RE: Imposta di registro

          Ringrazio per la risposta e specifico che il bene gravato da rpivilegio non è mai stato appreso sostanzialmente all'attivo fallimentare in quanto di proprietà dell'amministratore condannato in sede di azione di responsabilità. Ciò posto il ricavato dalla vendita dell'immobile di proprietà dell'amministratore e dal pignoramento della sua pensione sono stati considerati quali attivo mobiliare. Mi domando ora se sia corretto attribuire i privilegi speciali ex 2772 (in relazione alle imposte indirette afferenti la vendita dell'immobile dell'amministratore) e 2758 (in relazione alle imposte indirette afferenti il ricavato della pensione) o se sia più corretto non attribuire alcun privilegio (riconoscendo la prededuzione chirografaria) in ragione del fatto che i beni non afferiscono direttamente all'attivo fallimentare ma sono beni di soggetto terzo (amministratore) colpiti a seguito di azione di responsabilità.
          Le somme aggiuntive citate sono relative agli ulteriori interessi di mora ed aggi maturati successivamente alla domanda in prededuzione. Considerato che la domanda in prededuzione riporta il debito da estratto di ruolo alla data in cui la domanda è stata presentata propenderei per limitare l'ammissione all'importo richiesto senza riconoscere le ulterori somme maturate. Pare condivisibile?
          • Zucchetti SG

            Vicenza
            15/10/2020 12:27

            RE: RE: RE: RE: Imposta di registro

            Visto che il ricavato dalle esecuzioni, anche di quella immobiliare, è stato considerato attivo mobiliare in quanto evidentemente ritenuto frutto del risarcimento del danno cui l'amministratore era tenuto, viene meno il discorso sul privilegio immobiliare che avevamo fatto nella precedente risposta basato sulla presenza nell'attivo del ricavato della vendita immobiliare; ribadito che il privilegio ex art. 2772 c.c. è di natura speciale, mancando il bene su cui detto privilegio possa esercitarsi, il credito relativo, nella graduazione tra le prededuzioni, va posto in chirografo.
            Anche il privilegio ex art. 2758 c.c. è un privilegio speciale, ma sui mobili ai quali i tributi si riferiscono, ed anche in questo caso, una volta superati gli ostacoli di cui si è discusso nella precedente risposta, mancando una relazione tra il ricavato e l'oggetto del tributo, la collocazione nell'ambito delle prededuzione rimane quella chirografria.
            Quanto agli interessi moratori, vale il principio il principio secondo il quale non sono dovuti dalla procedura gli interessi moratori per i crediti immessi in prededuzione relativamente al tempo intercorrente tra l'accertamento con sentenza esecutiva e il pagamento, ma tale principio non si applica ai debiti di massa contratti nello svolgimento della procedura e nell'interesse della medesima (Cass. 30/03/2012, n.5169). Nel caso ci sembra ricorra questo secondo caso.
            Quanto all'aggio, la Cassazione, anche di recente (Cass. 18/06/2020, n.11883) ha avuto modo di ribadire che "In tema di formazione dello stato passivo, il credito concernente l'aggio per la riscossione e la eventuale esecuzione esattoriale riveste carattere concorsuale solo se la corrispondente attività venga intrapresa e svolta dal concessionario, sia pure solo con la notifica della cartella di pagamento, prima della dichiarazione di fallimento del contribuente, mentre una siffatta natura va esclusa laddove una tale attività abbia avuto inizio dopo la predetta dichiarazione, atteso che, per il principio di cristallizzazione del passivo, i diritti di credito i cui elementi costitutivi non si siano integralmente realizzati anteriormente ad essa sono estranei ed inopponibili alla procedura concorsuale". Con riferimento ai crediti prededucibili, da questa e da tante altre decisioni, emerge il principio che l'aggio costituisce il compenso spettante al concessionario esattore per l'attività svolta su incarico e mandato dell'ente impositore ed il relativo credito pertanto non sorge ove non sia stata svolta quell'attività per la riscossione di cui parla la richiamata sentenza dal momento che il credito per aggio non può essere considerato inerente al tributo riscosso; pertanto, ove anche il credito esista lo stesso non è assistito dal privilegio relativo al tributo né da altri.
            Zucchetti SG srl