Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Riassunzione giudizio di appello- natura giuridica delle spese legali del giudiizo di primo grado

  • Chiara Fabbroni

    AREZZO
    03/09/2019 21:52

    Riassunzione giudizio di appello- natura giuridica delle spese legali del giudiizo di primo grado


    Buonasera,
    in qualità di Curatore sto valutando se riassumere in prosecuzione ex articolo 302 c.p.c. un appello- ovviamente già pendente alla data del fallimento- avverso una sentenza di primo grado che ha condannato la Società - ora fallita-alle spese legali, oltre al risarcimento per lite temeraria con rilevante importo anche per la registrazione della sentenza di primo grado.
    In disparte dal merito dell'appello e del relativo ricorso per riassunzione, sono a chiedere, nell'ipotesi di soccombenza della Curatela anche nell'ambito del Giudizio di secondo grado, se le spese legali del giudizio di primo grado, come pure quelle processuali e per lite temeraria assumerebbero natura prededotta per effetto della loro conferma a seguito dell'iniziativa della Curatela, o comunque rimerebbero chirografarie come nell'ipotesi di passaggio in giudicato della sentenza per mancata riassunzione.
    Ringrazio anticipatamente per l'attenzione.

    • Zucchetti SG

      Vicenza
      04/09/2019 19:46

      RE: Riassunzione giudizio di appello- natura giuridica delle spese legali del giudiizo di primo grado

      Nei rapporti tra sentenza di primo grado e sentenza d'appello, la giurisprudenza della S. Corte attribuisce alla sentenza d'appello, salvo i casi di inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'appello (e, quindi, quelli in cui l'appello sia definito in rito e non sia esaminato nel merito con la realizzazione dell'effetto devolutivo di gravame sul merito), l'efficacia di sostituire quella di primo grado, tanto nel caso di riforma che in quello di conferma di essa (cfr. Cass. n. 2885/73; n.6438/92; n. 586/99; n. 6911/02; n. 29205/08; n. 7537/09 n. 29021/2018). Si tratta di decisioni in tema di formazione di titolo esecutivo, ma il principio che la sentenza di appello, anche se integralmente confermativa, si sostituisce a quella di primo grado, è di carattere generale e comporta che, nel caso da lei prospettato, sarà la sentenza di appello che confermi eventualmente quella di primo grado, il titolo utilizzabile, per cui la fonte della condanna alle spese e al risarcimento per lite temeraria sarà costituita dalla sentenza di appello emessa nei confronti della curatela, con conseguente carattere prededucibile.
      Non riassumendo il giudizio di appello, diventa giudicato la sentenza di primo grado che, come lei giustamente rileva, essendo emessa nei confronti del fallito, fa sì che il credito per le condanne alle spese e lite temeraria rimangano concorsuali e chirografarie.
      Zucchetti Sg srl