Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

subentro in procedura esecutiva immobiliare e assegnazione immobile

  • Flavio Bertoldi

    TRENTO
    09/11/2019 09:23

    subentro in procedura esecutiva immobiliare e assegnazione immobile

    Buongiorno,
    vorrei cortesemente un parere circa la seguente situazione. Sono curatore del fallimento di una s.a.s. e del socio accomandatario. Alla data del fallimento era in corso una procedura esecutiva immobiliare sui beni dei soci da parte di un istituto di credito finanziatore della società ma garantito, appunto, dal patrimonio del soci (accomandatario e accomandante) costituito dall'abitazione principale in comunione legale dei beni dei medesimi.
    La procedura è subentrata ai sensi dell'art. 107, c. 6, l.fall.
    All'ultima asta (seconda o terza) il delegato alla vendita ha assegnato l'immobile ad una società cessionaria del credito di un istituto di credito (diverso dal procedente), anch'esso subentrato nella procedura, titolare di ipoteca di I e II grado sul medesimo immobile.
    Il provvedimento di assegnazione del Giudice delle Esecuzioni non è ancora stato emesso ma vorrei capire come muovermi in quanto non ritengo corretta tale assegnazione per i seguenti motivi:
    - il mutuo sulla base del quale è fondato il credito non è fondario e quindi è privo del privilegio processuale ex art. 41 T.U.B.;
    - nella procedura fallimentare non è applicabile l'istituto dell'assegnazione dei beni di cui alla disciplina dell'esecuzione forzata individuale;
    - la società assegnataria (cessionaria del credito dell'istituto bancario ammesso allo SP) non ha (ancora) comunicato l'acquisto del credito alla procedura e, pertanto, ad oggi, non risulta creditrice della medesima.
    A complicare ancor di più la questione il fatto che, come accennato, l'immobile "appartiene" al fallimento solo per la quota indivisa del 50% di pertinenza di socio accomandatario.
    Ringrazio anticipatamente.


    • Zucchetti SG

      Vicenza
      11/11/2019 19:58

      RE: subentro in procedura esecutiva immobiliare e assegnazione immobile

      Preso atto che non si tratta di esecuzione fondiaria, ma questo dato serve a giustificare l'intervento sostitutivo della curatela, ai sensi del sesto comma dell'art. 107 l.fall., che è stata la scelta sicuramente più corretta in considerazione che l'esecuzione colpiva l'intero bene, di proprietà del socio fallito solo per il 50%. Tuttavia, come dice il comma sesto dell'art. 107, nel caso di subentro del curatore nella esecuzione pendente "si applicano le disposizione del codice di procedura civile"; pertanto diventa legittima anche l'assegnazione.
      Se poi questa operazione è stata fatta in modo irrituale per le ragioni da lei esposte, seguendo ancora la norma citata che impone l'applicazione della disciplina del codice di rito, la via che ha la curatela per reagire è proporre una opposizione agli atti esecutivi, se è ancora in tempo.
      Zucchetti Sg srl