Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Sentenza favorevole riguardante un debito già ammesso allo stato passivo

  • Annalisa Monaco

    Vicenza
    06/09/2019 18:04

    Sentenza favorevole riguardante un debito già ammesso allo stato passivo

    Buongiorno.
    La banca X si è insinuata allo stato passivo di un fallimento per un credito derivante da un conto corrente + altre posizioni. Nonostante fosse già stata riassunta dal fallimento una causa nei confronti della stessa banca per il medesimo rapporto (per usura + anatocismo + mancata pattuizione delle condizioni), il Giudice non ha voluto escludere il credito, ma ha ammesso il credito per un importo generico (cioè senza specificare per quali posizioni), escludendo solamente un importo per interessi anatocistici.
    Ora è giunta la sentenza favorevole al fallimento, che ha riconosciuto solamente la mancata pattuizione delle condizioni, e ha indicato che il saldo del conto corrente ammonta a euro xxxx a favore del fallimento (e non a debito!). La banca, inoltre, ha spontaneamente provveduto al pagamento delle spese legali poste a suo carico con medesima sentenza.
    Ci si chiede:
    - è possibile ora per il curatore richiedere il pagamento di euro xxxx per il saldo attivo del conto corrente, o la posizione deve ritenersi "chiusa" (giudicato endofallimentare)?
    - nel caso fosse possibile la richiesta di pagamento, la banca può eccepire la compensazione ex art. 56 L.F. (l'importo ammesso, infatti, è maggiore di xxxx, perché riguarda anche altre posizioni)?
    Ringrazio per la collaborazione.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      08/09/2019 19:13

      RE: Sentenza favorevole riguardante un debito già ammesso allo stato passivo

      Situazione apparentemente semplice ma molto complessa che evidenzia, ancora una volta, l'utilità del principio della esclusività dell'accertamento del passivo nel quale far convergere le domande dei creditori, ma anche le eccezioni che il curatore può muovere in relazione alla pretesa azionata.
      Nel caso, il dato fondamentale è che le obiezioni che il curatore ha mosso alla banca trovano fondamento nello stesso titolo su cui si fonda il credito insinuato dalla banca stessa e queste obiezioni, sotto forma di eccezione riconvenzionale, sono stata rappresentata al giudice delegato (lei dice che è stato fatto presente al questi l'esistenza della causa ordinaria e, presumibilmente, ha sollevato le stesse eccezioni in sede fallimentare), ma il giudice non le accolte se non in parte e il credito è stato ammesso in via pura e semplice senza alcuna riserva, ad esempio dell'esito del giudizio in corso, né questa decisione è stata impugnata, per cui è divenuta definitiva nell'ambito fallimentare. Questo avrebbe forse dovuto portare all'abbandono della causa ordinaria o alla continuazione al solo fine delle spese, ma così non è stato e ci sembra che questa sentenza non possa essere utilizzata dal curatore perché bisognerebbe prima espungere dallo stato passivo il provvedimento ivi contenuto. L'unica via sarebbe quella della revocazione per sopravvenienza di documenti decisivi che non sono stati prodotti tempestivamente per causa non imputabile, ma la sentenza del giudice ordinario non può essere portata come fatto sopravvenuto sconosciuto perché era nota ed anzi le obiezioni mosse in quella sede dal curatore sono state esaminate e rigettate dal giudice delegato.
      In sostanza ci sembra di poter dire che il credito della banca è ormai definitivamente quello che è stato ammesso al passivo e non può essere quindi chiesto alla stesso creditore il pagamento in restituzione di una somma perché portata da una sentenza che valutato diversamente lo stesso titolo e le stesse questioni esaminate dal giudice delegato.
      Zucchetti SG srl