Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

riparto finale

  • Marco Lombi

    Forlì (FC)
    10/10/2019 18:04

    riparto finale

    Buonasera,
    stò predisponendo il piano di riparto finale di un fallimento di SNC.
    Con i fondi reperiti nel fallimento della società riesco a soddisfare i dipendenti all' 88%.
    Tra i creditori particolari dei soci ho un creditore ipotecario, soddisfatto con la vendita della massa immobiliare dei soci al 72% e dei crediti 1° grado ex art. 2753 c.c. da soddisfare con il ricavato della massa mobiliare dei soci.
    Mi chiedo se, con il ricavato della massa mobiliare dei soci, prima di soddisfare i crediti particolari dei soci ex art. 2753 c.c.(1° grado), debba pagare il rimanente 12% ai dipendenti della società (crediti ex art. 2751 bis 1 ante 1° grado).
    Grazie

    • Zucchetti SG

      Vicenza
      10/10/2019 19:50

      RE: riparto finale

      I creditori ammessi al passivo della società in privilegio generale o in chirografo sonoi ammessi, con la stessa collocazione nel passivo dei soci (art. 148 co. 3 l.f.), per tanto nel passivo di ciascun socio sono insinuati i creditori sociali indicati e quelli personali, senza alcuna distinzione ai fini della soddisfazione, per la quale valgono le ordinarie regole. Nel suo caso, lei si trova creditori con privilegio ex art. 2751bis n. 1 c.c. per rimbalzo dalla società e creditori con il medesimo privilegio in quanto dipendenti personali del socio; poiché l'art. 2782 c.c. prevede che i crediti egualmente privilegiati concorrono tra loro in proporzione del rispettivo importo, i primi dipendenti parteciperanno al riparto per il residuo credito e i secondi per il loro credito e, se l'attivo mobiliare non è sufficiente a soddisfare tutti, si distribuiscono le disponibilità esistenti proporzionalmente.
      Zucchetti SG srl
      • Marco Lombi

        Forlì (FC)
        14/10/2019 09:17

        RE: RE: riparto finale

        Buongiorno,
        ho depositato in cancelleria il riparto fnale. Successivamente mi sono accorto che proprio la sera prima del deposito mi era stata notificata tramite pec una cessione di credito. Tramite tale cessione, una banca ammessa al passivo aveva ceduto tutti i crediti in sofferenza accesi durante un determinato arco temporale ad una società cessionaria (compresi i crediti ammessi nel fallimento). Il cessionario, oltre all' istanza ex art. 115, produce un estratto della gazzetta ufficiale ove è stata pubblicata tale cessione. Invero, non mi produce l'atto di cessione autenticato con le firme di cedente e cessionario, come richiesto dall'art. 115 l.f. (in pratica io non ho alcun documento dove il cedente attesta la cessione, salvo gazzetta ufifciale).
        Inoltre, la cessione sarebbe avvenuta nell'anno 2018 e io, nel 2019, ho effettuato un riparto in favore del cedente (a quella data non mi era ancora stato notificata la cessione di credito).
        Pensavo di comportarm nel modo seguente:
        - siccome ho già depositato il riparto finale nel quale è stato disposto il pagamento di una somma nei confronti del cedente, procederei ad una rettifica formale dello stato passivo ex art. 115 l.f. ove attribuisco al cessionario solamente la quota di credito ancora da ripartire (visto che la restante quota è già stata rimborsata al cedente).
        Ma poi devo modificare il piano di riparto depositato o non è necessario?
        Qual'è il procedimento corretto per una eventuale modifica del progetto di riparto finale?
        Il progetto finale deve essere comunicato ai creditori i quali hanno 15 gg di tempo per il reclamo?
        Grazie
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          14/10/2019 20:36

          RE: RE: RE: riparto finale

          Ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di
          cartolarizzazioni di crediti, le cessioni di crediti effettuate nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione possono essere notificate ai debitori ceduti a mezzo pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Ovviamente i crediti ceduti sono specificatamente individuati nel contratto di cessione, attraverso una lista in cui e' indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto debitore ceduto e il codice identificativo linea ceduta (con indicazione della categoria del rapporto, filiale e numero rapporto), ecc., per cui chiedere copia del contratto di cessione significherebbe allegare documenti il più delle volte molto voluminosi e riguardanti numerosissime persone, per cui se dall'elenco pubblicato in G.U. il credito in questione risulta tra quelli ceduti, ciò può ritenersi sufficiente prova dell'avvenuta cessione.
          Ciò detto, nel caso specifico, può limitarsi ad una correzione del progetto di riparto ponendo tra i destinatari il cessionario al posto del cedente; ovviamente al cessionario va assegnata la quota che nel riparto sarebbe spettata al cedente, per cui anche se la cessione è per 100, se il cedente ha già ricevuto dal fallimento 30, avrà diritto alle residue 70 (se le liquidità lo permettono) e queste 70 vanno attribuite al cessionario, che poi se la vedrà col cedente che gli ceduto un credito in parte già soddisfatto.
          Quanto alla procedura, il progetto di riparto va presentato al giudice il quale ne ordina il deposito in cancelleria, disponendo che a tutti i creditori, compresi quelli per i quali e' in corso uno dei giudizi di cui all'articolo 98, ne sia data comunicazione mediante l'invio di copia a mezzo posta elettronica certificata. I creditori, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione di questa comunicazione, possono proporre reclamo al giudice delegato contro il progetto di riparto ai sensi dell'art. 36.
          Zucchetti SG srl