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FALLIMENTO DEL CREDITORE NEL PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

  • Matteo Bozzo

    Pescara
    24/03/2016 12:10

    FALLIMENTO DEL CREDITORE NEL PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

    Buongiorno a tutti,
    pongo un quesito pratico.
    Fallimento di società parte di procedura esecutiva in corso (pignoramento presso terzi) quale creditore.
    Il 12.04.2016 è fissata la prossima udienza.
    E' mia intenzione intervenire nella procedura quale curatore del creditore fallito nell'interesse dell'accrescimento della massa attiva fallimentare.
    In virtù dell'art. 43 L.F. che prevede l'interruzione automatica dei procedimenti di cui è parte il fallito, in che modo operativo devo proseguire l'azione?
    Mi spiego meglio: è sufficiente intervenire con una semplice "memoria di costituzione" per conto della curatela, oppure è necessario presentare un vero e proprio ricorso per riassunzione della procedura interrotta ex lege?
    Che ne sarà dell'udienza del 12 aprile? quali provvedimenti adotterà il G.E.?
    Inoltre, con l'interruzione cessa in automatico il vincolo di disposizione sulle somme pignorate? oppure permane anche a seguito dell'interruzione?
    Ringrazio anticipatamente per la cortese risposta.
    Saluti.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      24/03/2016 17:55

      RE: FALLIMENTO DEL CREDITORE NEL PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

      E' pacifico che la l'improseguibilità del processo esecutivo consegue alla dichiarazione di fallimento del debitore fallito, non già del creditore istante; il fallimento di questi comporta soltanto il subentro del curatore nella sua posizione, nello stato in cui il processo si trovava, senza necessità di riassunzione dal momento che non vi è interruzione del processo esecutivo a causa della profonda differenza di struttura con il processo di cognizione, che esclude una automatica trasposizione degli istituti di questo, in difetto di un testuale richiamo. Ovviamente il curatore, come il creditore in bonis prima del fallimento, può valutare come meglio crede se continuare o rinunciare all'esecuzione a norma dell'art. 629 cpc o tenere altro comportamento che determini egualmente la estinzione (cfr. artt. 630,361 cpc); se intende continuare come nel suo caso, basta chiedere l'autorizzazione al giudice delegato e dare mandato all'avvocato (anche lo stesso che già difendeva il creditore) il quale farà presente all'udienza già fissata la volontà del fallimento di proseguire il giudizio esecutivo o farà una memoria di tal contenuto. Se nessuno compare a detta udienza il g.e. provvederà ai sensi dell'art. 631 cpc; ovviamente il provvedimento permane.
      Zucchetti SG srl
      • Carmela Orlando

        Manfredonia (FG)
        20/10/2017 19:21

        RE: RE: FALLIMENTO DEL CREDITORE NEL PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

        Salve,
        avrei bisogno di chiarimenti in merito al da farsi nella circostanza in cui il fallito sia il debitore della procedura esecutiva mobiliare.
        Nel caso di mio interesse il fallito ha subito un ppt prima della sentenza di fallimento; il terzo pignorato è il suo attuale datore di lavoro e il creditore procedente è una società. La prima udienza è fissata per gennaio 2018, pertanto, mi domando come dovrà costituirsi la curatela fallimentare in tale procedura esecutiva? Inoltre, ai sensi dell'art. 46 l.f. la valutazione dei limiti entro i quali è pignorabile lo stipendio del fallito, verrà decisa dal giudice secondo quali criteri?
        Inoltre, quale come devo dare atto dell'esistenza del fallimento nei diversi giudizi pendenti (penali e civili) che vedono interessati il fallito a vario titolo?
        Ringrazio anticipatamente per il cortese riscontro.
        Distinti saluti.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          21/10/2017 13:12

          RE: RE: RE: FALLIMENTO DEL CREDITORE NEL PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

          Nella procedura esecutiva attuata con il pignoramento presso terzi il soggetto passivo dell'esecuzione non è il terzo (nel suo caso il datore di lavoro), ma il debitore di chi agisce, che va a pignorare un credito che il suo debitore vanta verso un terzo. Da questa impostazione discende l'applicazione alla fattispecie dell'art. 51 l.f., per il quale, "Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento". Ossia il procedimento esecutivo di pignoramento presso terzi va dichiarato improcedibili; ovviamente il giudice dell'esecuzione, per dichiarare la improcedibilità a causa dell'intervenuto fallimento dell'esecutato deve sapere che questi è stato dichiarato fallito, ma può apprendere tale circostanza in qualsiasi modo, senza bisogno di una formale costituzione in giudizio, per cui alla prossima udienza può presentarsi lei, con la sentenza di fallimento che la nomina curatore, e far presente che l'esecutato è stato dichiarato fallito; del resto il creditore non avrà nulla da obiettare perchè gli atti esecutivi successivi alla dichiarazione di fallimento sono nulli.
          Bloccata l'azione esecutiva, viene meno il discorso del quinto, giacchè il fallito continuerà a lavorare alle dipendenze di un terzo e, a norma dell'art. 46, egli potrà trattenere ciò che guadagna con la sua attività entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della famiglia; questi limiti sono fissati dal giudice delegato, non in base al quinto o altre frazioni, ma tenendo conto "della condizione personale del fallito e di quella della sua famiglia".
          Per quanto riguarda gli altri giudizi civili di cognizione pendenti, può comportarsi allo stesso modo di cui sopra o comunque trasmettendo al giudice e alle controparti la comunicazione dell'intervenuto fallimento. Lei rimane, invece, estraneo ai processi penali che vedono il fallito imputato e che continueranno a suo carico.
          Zucchetti SG srl