Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

applicazione art. 41 TUB con ricavato dalla vendita superiore al credito fondiario

  • Marcello Perocco

    Marano di Mira (VE)
    13/11/2019 11:16

    applicazione art. 41 TUB con ricavato dalla vendita superiore al credito fondiario

    Buongiorno,
    immobile venduto a 80.000,00 euro. Il creditore procedente (unico creditore) ha erogato mutuo fondiario e richiede con istanza successiva alla vendita del bene applicazione dell'art.41 TUB. Il G.E. dispone che venga prodotta precisazione del credito e il delegato distribuisca al max 80% del ricavato dalla vendita al procedente. La precisazione di credito ammonta ad Euro 63.000,00 ca, comprensivi di quota capitale, interessi, anticipazioni, compensi del legale che ha assistito l'istituto. La cifra quindi è inferiore all'80% di quanto ricavato dalla vendita, quindi potenzialmente potrei distribuire la somma di 63000 e il procedente si vedrebbe saldato l'intero credito precisato.
    Se non che ho il dubbio sulle spese relative al compenso del delegato ed alle spese per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli che dovranno gravare sulla procedura.
    Dovrei fare una proiezione di quelli che saranno i relativi costi e decurtarli da quanto richiesto in precisazione del credito? Secondo voi come è più opportuno procedere?

    Ringrazio.
    • Zucchetti SG

      18/11/2019 15:55

      RE: applicazione art. 41 TUB con ricavato dalla vendita superiore al credito fondiario

      Per rispondere alla sua domanda riteniamo di dover muovere dalla lettura dell'art. 41, comma quarto, TUB, a norma del quale Con il provvedimento che dispone la vendita o l'assegnazione il Giudice dell'esecuzione prevede, indicando il termine, che l'aggiudicatario o l'assegnatario, che non intendano avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto di finanziamento, versino direttamente alla banca la parte del prezzo corrispondente al complessivo credito della stessa. L'aggiudicatario o l'assegnatario che non provvedano al versamento nel termine stabilito sono considerati inadempienti ai sensi dell'art. 587 del codice di procedura civile".
      Rispetto a questa norma la giurisprudenza è pacificamente orientata nel ritenere che essa non crei un privilegio speciale per la banca, ma le riconosca, più semplicemente, di ottenere in via anticipata (cioè prima dell'approvazione del piano di riparto) e provvisoria (nel senso che quell'attribuzione dovrà trovare conferma nel piano di riparto) il ricavato dalla vendita, nella misura corrispondente al credito complessivo da essa vantato.
      La giurisprudenza è pacificamente orientata in questa direzione (da ultimo, in questi termini Cass., sez. III, 28 settembre 2018, n. 23482 e la giurisprudenza da essa richiamata).
      Se dunque si tratta di una attribuzione di carattere provvisorio, non ha alcun senso attribuire alla banca somme che la stessa sarebbe certamente chiamata restituire in sede di distribuzione del ricavato.
      Pertanto, appare evidente che dall'importo da versare al creditore fondiario andranno sottratte le spese di procedura, e dunque il compenso del professionista delegato e le spese di cancellazione delle formalità pregiudizievoli, ove poste a carico della procedura dal giudice dell'esecuzione.