Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

revocatoria concorso tra creditori

  • Graziella Silvana Zarcone

    ROMA
    14/02/2019 16:50

    revocatoria concorso tra creditori

    Buonasera, devo predisporre un progetto di distribuzione e mi trovo a dover decidere un contrasto tra il creditore revocante e il creditore procedente. La situazione temporale delle formalità è la seguente:
    1) Trascrizione compravendita -A vende a B l'immobile oggetto di esecuzione
    2) Iscrizione ipotecaria da parte di C a garanzia di mutuo (creditore di B)
    3) trascrizione domanda revocatoria di D (creditore di A)
    4) pignoramento da parte di C
    5) annotamento sentenza inefficacia parziale su atto sub1) in favore di D
    6) trasferimento immobile pignorato e cancellazione ipoteca sub 2
    Prima dell'udienza per la distribuzione il creditore chirografario D interviene tardivamente e chiede di partecipare alla distribuzione in base a titolo esecutivo nei confronti di A in forza di sentenza revocatoria che rende inefficace nei suoi confronti l'atto di disposizione sub 1).
    A quale creditore si dovrà attribuire preferenza nella distribuzione? Preciso che le somme non sono sufficienti a soddisfare entrambi.
    Dalle ricerche effettuate, ho verificato che a favore del creditore agente in revocatoria verrebbe a crearsi una sorta di garanzia specifica per cui sarebbe preferito ai creditori del terzo acquirente , fatti salvi i diritti maturati in base ad un atto trascritto precedentemente alla domanda di revoca.
    Vi è però da dire che, ai sensi dell'art. 2644 cc e 2652 co.1 cc, si ritiene che siano opponibili al creditore revocante anche le iscrizioni ipotecarie anteriori alla trascrizione della domanda revocatoria.
    A questo punto, seppur in presenza di una sentenza revocatoria dell'atto, l'ipoteca iscritta prima della trascrizione della domanda di revoca è opponibile al revocante, con la conseguenza che viene soddisfatto prima l'ipotecario?
    Oppure: la inefficacia dell'atto di compravendita nei confronti del revocante fa si che, in qualche maniera, sia inefficace(solo nei suoi confronti) anche l'ipoteca che scaturisce dall'atto revocato? In questo caso il creditore del revocante (seppur tardivo e chirografario) potrebbe dover essere preferito all'ipotecario.
    Vi ringrazio per il chiarimento che potrete darmi.
    Graziella Silvana Zarcone
    • Zucchetti SG

      17/02/2019 09:28

      RE: revocatoria concorso tra creditori

      Il quesito formulata richiede lo svolgimento di alcune premesse di carattere generale.
      L'azione revocatoria è un tipico mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale, consistente nel potere del creditore di agire giudizialmente per domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore reca pregiudizio alle sue ragioni.
      Essa è dunque uno strumento di tutela della effettività della previsione di cui all'art. 2740 c.c.
      Come si vede, il legislatore non tutela l'astratto interesse a che i beni del debitore non fuoriescano dal suo patrimonio, quanto piuttosto l'interesse a che gli atti dispositivi del debitore non compromettano la possibilità che su quel patrimonio il debitore possa soddisfarsi in caso mancato spontaneo adempimento delle obbligazioni.
      In ragione di questa esigenza sono state abbandonate le idee dottrinarie che vedevano nella revocatoria la conseguenza di un vincolo di indisponibilità del patrimonio del debitore o una sanzione per un illecito commesso. Poiché infatti non esiste all'interno dell'ordinamento un divieto, per il creditore, di compiere atti dispositivi, la funzione dell'azione revocatoria e quella di rendere l'atto meramente inefficace per il creditore.
      Questo principio si declina nell'affermazione per cui l'effetto della revocatoria non è l'oggettiva reintegrazione del patrimonio del debitore ma la declaratoria di inefficacia relativa dell'atto, ossia la sua inopponibilità rispetto al creditore revocante, laddove latto revocato conserva i suoi effetti rispetto alle parti (in primis alienante ed acquirente) ed agli altri creditori.
      Le considerazioni che abbiamo sin qui esposto trovano conferma nell'art. 2902, comma primo, c.c., a mente del quale il creditore, ottenuta la dichiarazione di inefficacia, può promuovere nei confronti dei terzi acquirenti le azioni esecutive o conservative sui beni che formano oggetto dell'atto impugnato, cui segue, con specifico riferimento all'esecuzione per espropriazione, l'art. 2910, secondo comma, c.c., secondo cui "possono essere espropriati anche i beni di un terzo quando sono vincolati a garanzia del credito o quando sono oggetto di un atto che è stato revocato perché compiuto in pregiudizio del creditore".
      Il precipitato processuale di questo paradigma si rinviene nell'art. 602 c.p.c., a mente del quale "Quando oggetto dell'espropriazione è … un bene la cui alienazione da parte del debitore è stata revocata per frode, si applicano le disposizioni contenute nei capi precedenti, in quanto non siano modificate dagli articoli che seguono" (Vale la pena di precisare che il termine "terzo" contenuto nel titolo del capo VI non deve trarre in errore, in quanto la nozione va intesa con riferimento alla titolarità dell'obbligazione per la cui tutela il creditore agisce, non già rispetto alla posizione processuale del terzo soggetto ad espropriazione, che sotto questo profilo sarà parte dell'espropriazione, cioè soggetto passivo dell'esecuzione. Così cass., 29.9.2007, n. 20580).
      Così succintamente ricostruito il quadro normativo di riferimento, e venendo alla domanda prospettata, è evidente che l'esercizio dell'azione revocatoria ed il conseguente effetto della declaratoria di inefficacia dell'atto che ne viene colpito, pongono il problema del conflitto tra i creditori ed aventi causa dell'acquirente, che potrebbero avere interesse ad aggredire quel bene effettivamente entrato nel patrimonio del loro debitore, a garanzia dei loro crediti, o che vedrebbero pregiudicato il loro acquisto dall'esperimento vittorioso di un'azione revocatoria, e creditori dall'alienante, i quali proprio attraverso l'azione revocatoria mirano ad ottenere una sentenza che sostanzialmente renda pignorabile quel bene a tutela di un loro credito nei confronti dell'alienante, benché patrimonio dell'acquirente.
      La sintesi di questi opposti interessi si rinviene nell'ultimo comma dell'art. 2901 c.c., a mente del quale la declaratoria di inefficacia dell'atto oggetto di azione revocatoria non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione.
      Da questa norma pertanto si ricava la regula iuris per cui l'azione revocatoria non pregiudica i diritti dei terzi, a condizione che si tratti di terzi di buona fede e che l'acquisto sia a titolo oneroso. Essa tuttavia fa salvi gli effetti della trascrizione, con la conseguenza che per dirimere il conflitto tra più aventi causa rispetto al bene oggetto di revocatoria occorre guardare alle norme che disciplinano la trascrizione quante volte i diritti dei terzi siano stati acquistati in forza di atti soggetti a trascrizione.
      Ed allora, poiché la costituzione dell'ipoteca è soggetta, come noto, alla formalità costitutiva dell'iscrizione, il conflitto tra creditore ipotecario dell'acquirente e creditore chirografario che agisce in revocatoria andrà risolto in applicazione del combinato disposto dell'ultimo comma dell'art. 2901 appena richiamato, e dell'art. 2652 n. 5 c.c., a mente del quale la domanda di revoca di un atto soggetto a trascrizione deve essere a sua volta trascritta, e la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede in base ad un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda (mentre, a contrario, pregiudica sempre gli acquisti trascritti dopo la trascrizione della domanda, a prescindere dalla buona o mala fede dei terzi acquirenti).
      Applicando i principi sin qui richiamati alla vicenda prospettata, siamo dell'avviso per cui nel piano di riparto dovrà essere tenuta in considerazione la prelazione del creditore ipotecario, trattandosi di ipoteca iscritta prima della trascrizione della domanda di revocazione, come tale prevalente rispetto a questa a norma del richiamato art. 2652 n. 5 c.c., tenuto conto che la buona fede del terzo subacquirente si presume (cfr, sul punto, cass. sez. 6 - 1, 09/08/2017 n. 19918), e sarà onere del creditore cha ha agito in revocatoria dedurre (ai sensi dell'art. 512 c.p.c.) la mala fede del creditore ipotecario.
      • Federico Caracciolo

        BOLOGNA
        08/09/2020 08:40

        RE: RE: revocatoria concorso tra creditori

        Buongiorno,
        leggendo la discussione vorrei porvi un quesito.
        Risolta la problematica del creditore ipotecario, qualora vi siano più creditori chirografari in cui solo alcuni di essi abbiano esperito azione revocatoria (successivamente regolarmente trascritta) gli stessi hanno "preferenza" rispetto agli altri creditori chirografari che non abbiano partecipato?
        Grazie
        • Zucchetti SG

          11/09/2020 08:59

          RE: RE: RE: revocatoria concorso tra creditori

          La risposta a questa richiesta di precisazioni riposa nell'affermazione, pacifica, per cui l'effetto della revocatoria non è l'oggettiva reintegrazione del patrimonio del debitore, ma l'inefficacia relativa dell'atto. La revoca dell'atto determina, cioè, la sua inopponibilità al creditore revocante, mentre rispetto alle altre parti ed agli altri creditori l'atto conserva i suoi effetti.
          Del resto, l'art. 2901 c.c. è chiaro nel riconoscere al creditore il diritto potestativo di domandare al giudice che siano dichiarati inefficaci "nei suoi confronti" gli atti di disposizione del patrimonio con cui il debitore diminuisce la sua garanzia patrimoniale generica.
          Si giustifica allora quella dottrina la quale ha correttamente tratto da questa affermazione il precipitato per cui gli altri creditori del debitore, cioè quelli che non abbiano vittoriosamente esercitato l'azione revocatoria, non possono partecipare all'esecuzione spiegando intervento.
          In ciò, peraltro, si annida una significativa differenza tra la revocatoria fallimentare (o la revocatoria ordinaria esercitata dal curatore) e la revocatoria ordinaria esperita dal singolo creditore del debitore in bonis.