Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

Piano di Riparto - spese legali in prededuzione

  • Giuliano Cesarini

    Fossombrone (PU)
    14/09/2019 11:50

    Piano di Riparto - spese legali in prededuzione

    Il creditore procedente, nella sua precisazione del credito inserisce le spese che chiede in prededuzione. Tra esse vi sono due fatture di un'agenzia di servizi che ha curato la trascrizione del pignoramento e l'estrazione di certificati ipotecari. Le due fatture contengono ovviamente, oltre al rimborso delle "spese vive", anche i compensi per i servizi effettuati.
    A me sembra che tali compensi siano compresi nella liquidazione delle spese effettuata ai sensi dl DM 55/2014 e quindi non possano essere riconosciuti. Cosa ne pensate?
    Inoltre, sempre tra le spese in prededuzione, viene indicata la somma di €uro 250 per l'istanza di vendita. Esiste un riferimento normativo specifico per tale compenso?
    saluti
    • Zucchetti SG

      18/09/2019 20:28

      RE: Piano di Riparto - spese legali in prededuzione

      La risposta alla domanda formulata richiede lo svolgimento di alcune premesse intorno alla categoria delle "spese di giustizia"
      Si tratta, secondo l'art. 2770 c.c., dei "crediti per le spese di giustizia fatte per atti conservativi o per l'espropriazione di beni immobili nell'interesse comune dei creditori".
      Il credito per spese di giustizia è dunque il credito per le spese del processo esecutivo; esso non è un credito autonomo ma accessorio al credito azionato dal creditore procedente per il quale, a differenza di quanto accade per il giudizio di cognizione, non vige il principio della soccombenza ma la regola di cui all'art. 95 c.p.c., secondo cui sono a carico di chi ha subito l'esecuzione le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione.
      Tali spese gravano in "prededuzione" sulla massa attiva (nel senso che devono essere riconosciute prima che siano soddisfatti tutti gli altri creditori, anche se assistiti da privilegio o ipoteca), poiché assistite dal privilegio di cui agli 2755 c.c. (ai sensi del quale "i crediti per spese di giustizia fatte per atti conservativi o per l'espropriazione di beni mobili nell'interesse comune dei creditori hanno privilegio sui beni stessi"), 2770 c.c. (il quale dispone che "i crediti per le spese di giustizia fatte per atti conservativi o per l'espropriazione di beni immobili nell'interesse comune dei creditori sono privilegiati sul prezzo degli immobili stessi") e 2777 c.c. (in forza del quale "I crediti per spese di giustizia enunciati dagli articoli 2755 e 2770 sono preferiti ad ogni altro credito anche pignoratizio o ipotecario").
      Svolta questa premessa, riteniamo che l'importo relativo al compenso richiesto dall'agenzia non possa godere della prededuzione.
      Invero, si tratta di compenso per attività che il difensore ben avrebbe potuto compiere in proprio, e dunque esse non erano "necessarie" per i creditori, ma solo al creditore che le ha sostenute, e che liberamente si è determinato a rivolgersi a terzi per ottenere l'esecuzione di una prestazione che aveva la possibilità di svolgere personalmente.
      Peraltro, a ben vedere, non si tratta neppure di spese, ma di compensi per l'opera svolta da terzi.
      • Giuliano Cesarini

        Fossombrone (PU)
        20/09/2019 17:33

        RE: RE: Piano di Riparto - spese legali in prededuzione

        L'onorario del legale che assiste il creditore procedente e liquidate ai sensi del DM 55-2014 a seconda dello scaglione di riferimento dell'importo del credito possono dirsi sostenute nell'interesse della procedura ai sensi degli artt. 2755 e 2770 (e quindi da pagarsi "in prededuzione") anche se il credito del procedente è di natura chirografaria? La natura di quelle spese cioè è, in qualche modo, "attratta" dalla natura chirografaria del credito?
        In effetti sembra che trattandosi di spese legali sostenute per l'avvio e la gestione dell'esecuzione possano rientrare tra quelle in prededuzione.
        • Zucchetti SG

          22/09/2019 21:32

          RE: RE: RE: Piano di Riparto - spese legali in prededuzione

          La risposta richiede lo svolgimento di alcune premesse intorno alla categoria delle "spese di giustizia"
          Si tratta, secondo l'art. 2770 c.c., dei "crediti per le spese di giustizia fatte per atti conservativi o per l'espropriazione di beni immobili nell'interesse comune dei creditori".
          Il credito per spese di giustizia è dunque il credito per le spese del processo esecutivo; esso non è un credito autonomo ma accessorio al credito azionato dal creditore procedente per il quale, a differenza di quanto accade per il giudizio di cognizione, non vige il principio della soccombenza ma la regola di cui all'art. 95 c.p.c., secondo cui sono a carico di chi ha subito l'esecuzione le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione.
          Tali spese gravano in "prededuzione" sulla massa attiva (nel senso che devono essere riconosciute prima che siano soddisfatti tutti gli altri creditori, anche se assistiti da privilegio o ipoteca), poiché assistite dal privilegio di cui agli 2755 c.c. (ai sensi del quale "i crediti per spese di giustizia fatte per atti conservativi o per l'espropriazione di beni mobili nell'interesse comune dei creditori hanno privilegio sui beni stessi"), 2770 c.c. (il quale dispone che "i crediti per le spese di giustizia fatte per atti conservativi o per l'espropriazione di beni immobili nell'interesse comune dei creditori sono privilegiati sul prezzo degli immobili stessi") e 2777 c.c. (in forza del quale "I crediti per spese di giustizia enunciati dagli articoli 2755 e 2770 sono preferiti ad ogni altro credito anche pignoratizio o ipotecario").
          Le spese dell'esecuzione sostenute dai creditori intervenuti e quelle sostenute dal creditore procedente che non godono della collocazione di cui all'art. 2770 c.c., concorrono alla distribuzione del ricavato negli stessi termini in cui vi concorrono i crediti in funzione dei quali sono state sostenute. La norma di riferimento è l'art. 2749 c.c., a mente del quale "il privilegio accordato al credito si estende alle spese ordinarie per l'intervento nel processo di esecuzione".
          Le spese di giustizia pongono un problema di loro esatta individuazione. A questo proposito va osservato che sebbene il creditore procedente potrebbe aver sostenuto numerose spese per la tutela giurisdizionale del proprio credito (spese legali nel giudizio di cognizione, spese preliminari al giudizio di esecuzione e spese dell'esecuzione) solo alcune di esse sono assistite dal privilegio di cui all' art. 2770 c.c., e precisamente quelle fatte nell'interesse comune di tutti i creditori; le altre spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti sono collocate nello stesso grado del credito cui si riferiscono.
          Rientrano certamente tra le spese di giustizia quelle del pignoramento (notifica e trascrizione), le spese di conversione del sequestro, quelle di iscrizione a ruolo (e di contributo unificato), le spese della documentazione ipocatastale (o della certificazione notarile sostitutiva), le spese per gli ausiliari (stimatore, delegato e custode), le spese relative al compenso spettante al difensore, la cui liquidazione deve essere comunque compiuta dal Giudice dell'esecuzione.
          Sulla scorta delle premesse sin qui svolte possiamo affermare che la prededuzione non è riconosciuta in funzione della "natura", privilegiata o chirografaria, delle spese, bensì piuttosto in ragione della utilità rispetto agli interessi dei creditori, poiché funzionali all'esecuzione.
          Precisiamo, infine, che a nostro avviso tra le prededuzioni vanno collocate anche le spese di precetto,
          Infatti, se è vero che il precetto non crea vincoli sui beni del debitore, è altrettanto vero che, una volta iniziata l'esecuzione, un ulteriore creditore che voglia agire esecutivamente contro il debitore per soddisfare la sua pretesa nel momento in cui spiega l'intervento si giova del pignoramento già eseguito, essendo dispensato dalla necessità di eseguirne uno ulteriore, e quindi trae beneficio anche del precetto già notificato.
          In questi termini si è pronunciata Cass. civ. sez. III, 11 dicembre 2012, n. 22645, secondo la quale "non è mai previsto… in linea generale e salve specifiche disposizioni (dettate da esigenze particolari, connesse a peculiari necessità pubblicistiche di tutela del debitore in funzione delle attività esercitate e della destinazione del bene staggito, come nel sottosistema delle espropriazioni in danno di pubbliche amministrazioni non economiche: Cass. 18 aprile 2012, n. 6067), che l'intervento debba essere preceduto da precetto".
    • Patrizia De Paola

      Roma
      10/05/2023 11:54

      RE: Piano di Riparto - spese legali in prededuzione

      non devono invece essere inserite tra le spese prededucibili quelle per compensi del creditore intervenuto che le ha invece inserite come tali nella nota di precisazione del credito. o sbaglio?
      • Zucchetti SG

        12/05/2023 09:57

        RE: RE: Piano di Riparto - spese legali in prededuzione

        Applicando il principio per cui le spese prededucibili sono solo quelle sostenute dal creditore nell'interesse comune di tutti i debitori, normalmente non possono essere collocate in prededuzione le spese relative al compenso dovuto in favore del creditore intervenuto in quanto esse non hanno apportato alcuna utilità alla procedura.
        Tuttavia, questa conclusione deve essere rivista quante volte il creditore intervenuto abbia concretamente compiuto atti di impulso della procedura, utili alla massa stante l'inerzia del creditore procedente o addirittura la sua rinuncia all'esecuzione.
        In questi casi, è evidente che i costi delle attività compiute dal creditore intervenuto devono essere collocate in sede di riparto con il privilegio di cui all'art. 2770 c.c.
    • Giampiero Serafini

      Roseto degli Abruzzi (TE)
      02/02/2024 19:37

      RE: Piano di Riparto - spese legali in prededuzione

      Salve, seguendo dunque il ragionamento non dovrebbero essere riconosciuti in prededuzione nemmeno i compensi per il procuratore domiciliatario richiesti dal procedente nella notula, è corretto?
      • Zucchetti SG

        03/02/2024 10:05

        RE: RE: Piano di Riparto - spese legali in prededuzione

        A nostro avviso anche i compensi dovuti al procuratore domiciliatario vanno riconosciuti in prededuzione.
        Proviamo a spiegare le ragioni di questo nostro convincimento.
        A norma dell'art. 480, comma terzo, c.p.c., il precetto (atto extraprocessuale antecedente necessario all'inizio dell'esecuzione secondo quanto previsto dall'art. 479, comma primo, c.p.c.) deve contenere la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante, con l'avvertenza che in mancanza le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato, e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso.
        A sua volta l'art. 489 c.p.c., prevede che le notificazioni e le comunicazioni ai creditori pignoranti si fanno nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto nell'atto di precetto, mentre quelle ai creditori intervenuti si eseguono nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto nella domanda d'intervento, con l'avvertenza che in mancanza le notificazioni saranno eseguite in cancelleria.
        Detto questo, è stato affermato in giurisprudenza che l'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934 - secondo cui gli avvocati, i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati devono, all'atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso, intendendosi, in caso di mancato adempimento di detto onere, lo stesso eletto presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria adita - trova applicazione in ogni caso di esercizio dell'attività forense fuori del circondario di assegnazione dell'avvocato, come derivante dall'iscrizione al relativo ordine professionale. Tuttavia, a partire dalla data di entrata in vigore delle modifiche degli artt. 125 e 366 c.p.c., apportate dall'art. 25 della l. n. 183 del 2011, esigenze di coerenza sistematica e d'interpretazione costituzionalmente orientata hanno indotto a ritenere che, nel mutato contesto normativo, la domiciliazione "ex lege" presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria, innanzi alla quale è in corso il giudizio consegue soltanto ove il difensore, non adempiendo all'obbligo prescritto dall'art. 125 c.p.c. per gli atti di parte e dall'art. 366 c.p.c. specificamente per il giudizio di cassazione, non abbia indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine (In questi termini, Cass., Sez. II, n. 20076 del 13/07/2023).
        Queste considerazioni sono ulteriormente avvalorate dalla entrata in vigore dell'art. 16-sexies d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, l. 17 dicembre 2012, n. 2221, il quale prescrive che quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria, (e quindi in mancanza di domicilio eletto, come previsto dall'art. 489 c.p.c. sopra richiamato) alla notificazione con queste modalità può procedersi esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l'indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui all'articolo 6-bis del d.lgs 7 marzo 2005, n. 82 nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia. Questa disposizione, peraltro, costituisce il perché della eliminazione, dal corpo dell'art. 125 c.p.c., della previsione per cui negli atti di parte dovesse essere indicato anche l'indirizzo di post elettronica certificata: invero, esistendo gli elenchi pubblici di cui all'art. 6-bis del cad, l'indicazione del medesimo indirizzo nel corpo dell'atto risultava, all'evidenza, un inutile orpello. Non a caso, sia l'art. 16-sexies or ora citato che la troncatura appena indicata sono dovute al medesimo d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 agosto 2014, n. 114.
        Dunque, sulla scorta delle disposizioni appena indicate, le notificazioni possono essere eseguite presso il domicilio digitale del difensore, per cui non è più necessario eleggere un domicilio fisico.
        Tuttavia, le norme sulla elezione del domicilio sono rimaste, per cui se il creditore si è avvalso di queste facoltà, il compenso al procuratore domiciliatario deve essere riconosciuto.
        Peraltro, l'avvocato domiciliatario avrebbe potuto svolgere effettiva attività di patrocinio, per la quale il dm n.55/20134 prevede apposito compenso all'art. 8, comma secondo. Inoltre, detta attività potrebbe aver determinato il mancato riconoscimento della indennità dovuta al difensore non domiciliatario per le trasferte, ai sensi dell'art. 11 del medesimo dm, il quale dispone che "Per gli affari e le cause fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, all'avvocato incaricato della difesa è, di regola, liquidata l'indennità di trasferta e il rimborso delle spese a norma dell'articolo 27 della materia stragiudiziale" (è stata riportata la versione della norma previgente alle modifiche introdotte dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147, il quale ha soppresso le parole "di regola").