Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

Creditore Procedente ammesso al Gratuito Patrocinio. Assegnazione somme

  • Sauro Paoletti

    Montevarchi (AR)
    24/01/2019 13:39

    Creditore Procedente ammesso al Gratuito Patrocinio. Assegnazione somme

    Il creditore procedente nella esecuzione Immobiliare è stato ammesso al Gratuito Patrocinio e chiede la liquidazione delle proprie competenze al G.E. per poi richiederle allo Stato tramite il gratuito patrocinio. In fase di predisposizione del Piano di Riparto, si deve assegnare pari importo rispetto alle competenze liquidate a favore dell'Erario in prededuzione? Se si, il versamento di tale somme come deve avvenire? Grazie per le risposte.
    • Zucchetti SG

      28/01/2019 09:57

      RE: Creditore Procedente ammesso al Gratuito Patrocinio. Assegnazione somme

      Nel rispondere alla domanda occorre in primo luogo ricordare che è necessario l'emissione, da parte del giudice dell'esecuzione, del provvedimento di liquidazione delle competenze spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
      Infatti, ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, "l'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento…" con onere a cario dell'Erario, (ai sensi degli artt. 107, comma 3 let. f) e 131, comma 4, let. a) del medesimo d.P.R.), e con riduzione della metà, ai sensi dell'art. 130.
      L'importo liquidato deve essere posto, conseguentemente, nel piano di riparto, e collocato in privilegio ai sensi dell'art. 2770, in forza di quanto espressamente previsto dall'art. 135, comma secondo, a mente del quale "Le spese relative ai processi esecutivi, mobiliari e immobiliari, hanno diritto di prelazione, ai sensi degli articoli 2755 e 2770 del codice civile, sul prezzo ricavato dalla vendita o sul prezzo dell'assegnazione o sulle rendite riscosse dall'amministratore giudiziario".
      Dunque, stando alla lettera delle disposizioni appena richiamate, il procedimento di liquidazione si articola in questi termini: il giudice adotta il decreto di liquidazione in forza del quale il difensore richiede il pagamento all'Erario, il quale a sua volta partecipa alla distribuzione del ricavato ed ottiene quella somma con il privilegio di cui all'art. 2770.
      Ciò detto, riteniamo che per ragioni di economia processuale il decreto di liquidazione prima ed il piano di riparto poi, potrebbero prevedere che il pagamento del compenso del difensore venga eseguito direttamente in favore di quest'ultimo. In questo modo, invece di assegnare la somma allo Stato, il quale dovrebbe poi girarla al difensore, potrebbe essere remunerato direttamente, e per lo stesso importo, lo stesso avvocato.
      È necessario a questo punto svolgere un'ultima considerazione.
      L'art. 112 let. d) del citato testo unico prevede che il provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio può essere revocato, tra l'altro "in ogni momento e, comunque, non oltre cinque anni dalla definizione del processo, se risulta provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito di cui agli articoli 76 e 92".
      In questo caso, e a differenza delle altre ipotesi previste dal medesimo art. 112, la revoca ha efficacia retroattiva per espressa previsione dell'art. 114, comma secondo.
      Da questa premessa deve trarsi il precipitato per cui in sede di predisposizione del piano di riparto occorre verificare se la somma da assegnare al creditore ammesso al patrocinio a spese dello stato determini una variazione reddituale tale da superare i limiti di cui al primo comma dell'art. 76 e 92 e comportare, da parte del giudice dell'esecuzione, un provvedimento di revoca. Se così è, sarà preciso onere del professionista delegato segnalare la circostanza.