Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

riparto

  • Lisa Bonfante

    Legnago (VR)
    08/03/2019 17:01

    riparto

    buonasera, sono a porre il seguente quesito:
    immobile con ipoteca volontaria iscritta nell'anno 2008 dall'istituto di credito per la concessione di un mutuo fondiario.
    Anno 2014 trascritta sentenza di reintegrazione della quota dell'erede legittimario; precisamente il GI accerta e dichiara il diritto dell'erede ad ottenere la propria quota con l'attribuzione di una quota di comproprietà pari a 1/4 dell'immobile relitto (la domanda non era stata trascritta in sede di instaurazione del contenzioso).
    Anno 2019 l'istituto di credito garantito dalla suddetta ipoteca promuove azione di esecuzione individuale.
    In sede di riparto il creditore procedente avrà titolo per soddisfarsi integralmente sul corrispettivo della vendita coattiva o dovrà riconoscere comproprietario (erede legittimario) il valore della propria quota?
    Preciso infine che la trascrizione della dichiarazione di successione è avvenuta nell'anno 2006.
    Nell'attesa di un cortese riscontro, saluto cordialmente
    avv. Lisa Bonfante
    • Zucchetti SG

      13/03/2019 09:01

      RE: riparto

      Per rispondere all'interrogativo formulato occorrerebbe comprendere in modo preciso che tipo di domanda giudiziale è stata proposta, e segnatamente se essa possa ascriversi nel perimetro di cui all'art. 2652 n. 8 c.c. (che prevede la trascrizione delle domande di riduzione delle donazioni e delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima) piuttosto che in quello di cui all'art. 2652 n. 7 (a mente del quale si devono trascrivere le domande con le quali si contesta il fondamento di un acquisto a causa di morte).
      Partendo dalla prima ipotesi, va osservato in generale che la domanda posta è figlia di un più ampio tema riguardante il giusto contemperamento dell'esigenza di tutela del legittimario pretermesso, che ha diritto alla tutela della legittima ed alla conseguente restituzione dei beni che la compongono e che vengono sottoposti all'azione di riduzione, con quella, pure avvertita dal mercato, di attribuire stabilità ai trasferimenti immobiliari che hanno ad oggetto beni di provenienza donativa o testamentaria.
      Si tratta, com'è facile intuire, di due interessi confliggenti: invero, ove si accordasse incondizionata preferenza al primo, colui che abbia vittoriosamente esperito un'azione di riduzione potrebbe sempre agire contro l'erede, il donatario o il legatario, o ancora contro i terzi acquirenti per riacquisire al suo patrimonio la quota dovutagli; al contrario, una scelta di garanzia nel senso della tutela della stabilità degli atti dispositivi di beni ricevuti in eredità o donazione, mortificherebbe irrimediabilmente le ragioni del legittimario, il quale non potrebbe mai agire contro i terzi aventi causa dall'erede, legatario o donatario.
      Il punto di equilibrio delle due opposte esigenze si rinviene all'interno degli artt. 561 e 563 c.c.
      L'art. 561 c.c. (al quale limiteremo la nostra analisi poiché è questa la norma che rileva nella situazione prospettata con la domanda) prevede che a seguito del positivo esperimento dell'azione di riduzione gli immobili devono essere restituiti liberi da ogni peso o ipoteca di cui il legatario o il donatario ( ma anche l'erede, secondo le argomentazioni espresse da cass., sez. 2, 22 marzo 2001, n. 4130 a proposito dell'art. 563, ma assolutamente spendibili, stante l'eadm ratio, anche all'art. 561) può averli gravati.
      La tutela riconosciuta al legittimario incontra tuttavia due limitazioni.
      La prima è stabilita dallo stesso primo periodo dell'art. 561, il quale fa "salvo il disposto del n. 8 dell'articolo 2652". Poiché questa norma dispone che sono soggette a trascrizione le domande di riduzione delle donazioni e delle disposizioni testamentarie per lesioni di legittima, aggiungendo che la sentenza di accoglimento della domanda non pregiudica i diritti di terzi che abbiano acquistato titolo oneroso diritti in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda se la domanda è trascritta dopo dieci anni dall'apertura della successione, si ha che il legittimario, se vuole rendere opponibile la sua azione, ha l'onere di trascriverla entro 10 anni dall'apertura della successione.
      La seconda limitazione è quella per cui i pesi e le ipoteche restano efficaci se la riduzione è domandata dopo venti anni dalla trascrizione della donazione (o della disposizione testamentaria).
      Orbene, applicando queste regole al caso di specie, non solo l'ipoteca iscritta verrebbe travolta dall'azione dalla sentenza di accoglimento dell'azione di riduzione e reintegrazione trascritta, ma il pignoramento eseguito nel 2019 sarebbe viziato dal fatto che esso è stato trascritto (ci sembra di capire) per l'intero, contro colui che aveva concesso ipoteca, mentre in realtà il bene appartiene pro quota ad un terzo (l'erede l'egittimario), sicché a monte si pone non tanto un problema di distribuzione del ricavato, quanto piuttosto di nullità del pignoramento medesimo.
      Tutto questo vale, come abbiamo anticipato, nel caso di domanda giudiziale ascrivibile all'ipotesi di cui all'art. 2652, n. 8 c.c.
      Se invece la domanda fosse qualificabile ex art. 2652 n. 7, la procedura, a nostro avviso, non presenta irregolarità, ed il legittimario non ha titolo per concorrere alla distribuzione del ricavato.
      Invero, l'art. 2652, n. 7 c.c. prevede che se la domanda è trascritta dopo cinque anni dalla data della trascrizione dell'acquisto a causa di morte, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati a qualunque titolo dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda.
      La norma fa tuttavia salvo l'art. 534, commi secondo e terzo, per cui se la domanda è diretta a far pronunziare l'annullamento per una causa diversa dall'incapacità legale, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda, anche se questa è stata trascritta prima che siano decorsi cinque anni dalla data della trascrizione dell'atto impugnato, purché in questo caso i terzi abbiano acquistato a titolo oneroso.
      La regola generale è che se viene trascritta una domanda volta a contestare un acquisto mortis causa, la sentenza che la accoglie prevale sugli acquisti trascritti anteriormente, a condizione che la domanda sia trascritta entro cinque anni dalla trascrizione dell'atto impugnato, e il motivo della contestazione sia l'incapacità legale di chi ha posto in essere l'atto impugnato.
      Se invece la domanda è diretta ad impugnare l'atto per cause diverse dalla incapacità legale, la domanda non pregiudica i diritti trascritti prima della domanda, anche se essa è trascritta entro i 5 anni.
      Applicando queste coordinate al caso di specie si avrebbe che l'ipoteca (e quindi la procedura esecutiva in forza dell'art. 2808 c.c.) rimarrebbero salve poiché la sentenza, non sarebbe opponibile al creditore ipotecario in quanto trascritta dopo l'iscrizione ipotecaria, e dopo più di 5 anni dall'apertura della successione.