Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

TRATTAMENTO SEQUESTRO CONSERVATIVO RISPETTO AD IPOTECA

  • Gualtiero Contu

    Cagliari
    21/03/2018 11:02

    TRATTAMENTO SEQUESTRO CONSERVATIVO RISPETTO AD IPOTECA

    Gentili Signori,
    la presente per richiederVi come ci si debba comportare in sede di progetto di distribuzione delle somme ricavate dall'aggiudicazione, quando si ha su un immobile un'iscrizione di ipoteca da parte del creditore procedente e una successiva trascrizione di un sequestro conservativo da parte di altro creditore.
    Se non è ancora stato definito giudizialmente l'importo delle somme dovute al creditore che ha effettuato il sequestro conservativo, come ci si deve comportare per la fase di accantonamento delle somme ex art. 510 c.p.c comma 2 e 3?
    Inoltre se la somma ricavata dalla vendita fosse sufficiente a pagare solo il compenso per il delegato e il credito del primo ipotecario come ci si comporterebbe nei confronti di chi ha effettuato il sequestro conservativo?
    Avendo il GE ordinato nel decreto di trasferimento la cancellazione sia dell'ipoteca che del sequestro conservativo che effetto avrebbe quest'ultima nei confronti di chi l'ha trascritto quando l'udienza per la definizione delle sue pretese è fissata per dicembre c.a. ?
    RingraziandoVi per la vostra consueta disponibilità.
    Vogliate gradire i miei più cordiali saluti.
    Gualtiero Contu
    • Gualtiero Contu

      Cagliari
      21/03/2018 11:06

      TRATTAMENTO SEQUESTRO CONSERVATIVO RISPETTO AD IPOTECA

      TRATTAMENTO SEQUESTRO CONSERVATIVO RISPETTO AD IPOTECA

      Gentili Signori,
      la presente per richiederVi come ci si debba comportare in sede di progetto di distribuzione delle somme ricavate dall'aggiudicazione, quando si ha su un immobile un'iscrizione di ipoteca da parte del creditore procedente e una successiva trascrizione di un sequestro conservativo da parte di altro creditore.
      Se non è ancora stato definito giudizialmente l'importo delle somme dovute al creditore che ha effettuato il sequestro conservativo, come ci si deve comportare per la fase di accantonamento delle somme ex art. 510 c.p.c comma 2 e 3?
      Inoltre se la somma ricavata dalla vendita fosse sufficiente a pagare solo il compenso per il delegato e il credito del primo ipotecario come ci si comporterebbe nei confronti di chi ha effettuato il sequestro conservativo?
      Avendo il GE ordinato nel decreto di trasferimento la cancellazione sia dell'ipoteca che del sequestro conservativo che effetto avrebbe quest'ultima nei confronti di chi l'ha trascritto quando l'udienza per la definizione delle sue pretese è fissata per dicembre c.a. ?
      RingraziandoVi per la vostra consueta disponibilità.
      Vogliate gradire i miei più cordiali saluti.
      Gualtiero Contu
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        21/03/2018 20:36

        RE: TRATTAMENTO SEQUESTRO CONSERVATIVO RISPETTO AD IPOTECA

        Va premesso che ell'esecuzione individuale possono intervenire, a norma dell'art. 499 cpc, oltre ai creditori che i creditori hanno un credito fondato su titolo esecutivo (creditori titolati), anche quelli che, al momento del pignoramento, avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati ovvero avevano un diritto di pegno o un diritto di prelazione risultante da pubblici registri ovvero erano titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all'art. 2214 c.c. (creditori non titolati). Questi ultimi possono essere riconosciuti dal debitore, ma ove non lo siano, come nel vaso da lei prospettato ove è in corso una vertenza giudiziaria, il comma sesto dell'art. 499 c.cp. stabilisce che "questi creditori disconosciuti "hanno diritto, ai sensi dell'articolo 510, terzo comma, all'accantonamento delle somme che ad essi spetterebbero, sempre che ne facciano istanza e dimostrino di avere proposto, nei trenta giorni successivi all'udienza di cui al presente comma, l'azione necessaria affinché essi possano munirsi del titolo esecutivo".
        In applicazione dell'art. 499 cpc, per la parte riportata sub a), il terzo comma dell'art. 510 cpc prevede che in sede di riparto vanno accantonate, per un periodo massimo di tre anni, le somme spettanti ai creditori intervenuti non titolati i cui crediti non sono stati riconosciuti dal debitori. Se alla scadenza del termine tali creditori non si sono muniti di titolo esecutivo, le somme accantonate saranno distribuite tra i creditori ancora insoddisfatti. Peraltro, l'art. 596, come novellato dal d.l. 3 maggio 2016, n. 59, ha stabilito che i creditori intervenuti non titolati possono, nelle more, partecipare alla distribuzione del ricavato ove prestino una fideiussione autonoma, irrevocabile ed a prima richiesta, presso un primario istituto di credito indicato dal giudice dell'esecuzione.
        Lei chiede quale somma accantonare. dal combinato disposto degli artt. 499 e 510 cpc d è agevole dedurre che la somma da accantonare è quella che ai creditori aventi diritto spetterebbe secondo la loro richiesta.
        Il prosieguo della sua domanda implicitamente propone anche il problema se effettuare l'accontamento nel caso concreto. E qui soccorre un principio basilare delle espropriazioni, siano esse individuali che collettive, secondo cui quando all'esecuzione individuale partecipano più creditori, la distribuzione del ricavato della vendita, nel caso immobiliare, tra gli stessi va effettuata secondo le forme previste dagli artt. 596 e ss. cpc avendo riguardo alle cause legittime di prelazione.
        Posto che nel suo caso un creditore, quello che ha promosso l'esecuzione se non andiamo errati, è ipotecario, per stabilire la priorità con il sequestrante bisognerebbe sapere se quest'ultimo abbia un credito assistito da privilegio immobiliare e di che tipo, in quanto, in forza del secondo comma dell'art. 2748 c.c., solo i privilegi speciali immobiliari, salva diversa disposizione di legge. prevalgono sulle ipoteche. Ovviamente questa indagine deve farla lei, ma prendendo in esame i privilegi immobiliari, ci sentiremmo di escludere che il sequestrante goda di un privilegio di questo tipo, per cui ipotizziamo, come lei stesso ha fatto, che debba essere soddisfatto subito dopo le spese dell'esecuzione, (tra cui il compenso dl delegato) ed, eventualmente le spese per ottenere ed eseguire il sequestro (per quanto si dirà infra) il credito ipotecario.
        Se si ipotizza che, dopo il pagamento dell'ipotecario, resta qualcosa da attribuire al creditore sequestrante, ove questi risultasse vittorioso nella causa in corso, procede all'accantonamento della somma residua, nella misura massima del credito vantato; se invece ritiene, come ci pare di aver capito, che non riesce a pagare per intero neanche l'ipotecario, l'accantonamento diventa superfluo.
        Come vede il fatto che il secondo creditore abbia effettuato un sequestro conservativo, gli consente di intervenire nell'esecuzione anche se non ha un titolo esecutivo, ma diventa poi irrilevante nella determinazione delle priorità in quanto il sequestro attribuisce un privilegio al credito per le spese per l'ottenimento e l'esecuzione dello stesso, prevalente anche sull'ipoteca ove il sequestro sia stato di utilità per i creditori, ma non al credito che si è cercato di cautelare, il quale a godrà o meno di un privilegio a seconda della causa del credito, visto che i privilegi sono attribuiti dalla legge in ragione della causa del credito (art. 2745 c.c.).
        Zucchetti Sg srl