Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

spese custode e delegato

  • Elena Pompeo

    Salerno
    06/07/2019 16:28

    spese custode e delegato

    In una procedura contro due esecutati ho venduto un bene intestato per una quota ad uno degli esecutati e per altra quota ad altro esecutato.
    Vi è creditore intervenuto che agisce nei confronti di uno solo degli esecutati.
    Il creditore procedente agisce nei confronti di entrambi ma prenderà solo dall'incasso della quota di uno di due esecutati perchè il creditore intervenuto ha iscritto ipoteca sulla quota sulla quale agisce qualche giorno prima del creditore procedente.
    La domanda è la seguente: gli onorari liquidati per il delegato e custode vanno divisi o vanno caricati sul solo creditore procedente?
    • Zucchetti SG

      09/07/2019 07:56

      RE: spese custode e delegato

      A nostro avviso gli onorari indicati nella domanda devono essere collocati in prededuzione sull'intero ricavato dalla vendita, in quanto spese di giustizia.
      Osserviamo preliminarmente che con questa espressione si indicano i crediti di cui all'art. 2770, il quale li definisce come i "crediti per le spese di giustizia fatte per atti conservativi o per l'espropriazione di beni immobili nell'interesse comune dei creditori".
      Il credito per spese di giustizia è il credito per le spese del processo esecutivo; esso non è un credito autonomo ma accessorio al credito azionato dal creditore procedente per il quale, a differenza di quanto accade per il giudizio di cognizione, non vige il principio della soccombenza ma la regola di cui all'art. 95 c.p.c., secondo cui sono a carico di chi ha subito l'esecuzione le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione.
      Tali spese gravano in "prededuzione" sulla massa attiva (nel senso che devono essere riconosciute prima che siano soddisfatti tutti gli altri creditori, anche se assistiti da privilegio o ipoteca), poiché assistite dal privilegio speciale di cui agli 2755 c.c. (ai sensi del quale "i crediti per spese di giustizia fatte per atti conservativi o per l'espropriazione di beni mobili nell'interesse comune dei creditori hanno privilegio sui beni stessi"), 2770 c.c. (il quale dispone che "i crediti per le spese di giustizia fatte per atti conservativi o per l'espropriazione di beni immobili nell'interesse comune dei creditori sono privilegiati sul prezzo degli immobili stessi") e 2777 c.c. (in forza del quale "I crediti per spese di giustizia enunciati dagli articoli 2755 e 2770 sono preferiti ad ogni altro credito anche pignoratizio o ipotecario").
      Quando, come nel caso prospettato, vi sono più masse (per tali intendendosi cespiti sui quali concorrono, in misura diversa, più creditori), le spese prededucibili vanno collocate proporzionalmente su ciascuna massa, in modo tale che in termini percentuali non vi siano squilibri.
      Se per esempio fossero stati pignorati 3 beni (o tre quote) che avessero visto il concorso di creditori diversi per ciascuno di essi (ad esempio il creditore A sul primo bene ed i creditori B e C sugli altri 2), le spese prededucibili avrebbero dovuto gravare in proporzione sul ricavato dalla vendita di ciascun cespite (se ad esempio, avessimo ricavato 100 dalla vendita dei tre beni, di cui 50 provenienti da uno di essi, le spese prededucibili avrebbero pesato per il 50% sul bene dalla cui vendita è stato ottenuto 50); ciò in quanto il ricavato dalla vendita determina in quale misura una spesa è stata sostenuta "nell'interesse comune dei creditori".
      Nella situazione prospettata dalla domanda, se le due quote sono uguali, l'applicazione delle coordinate ricostruttive che abbiamo offerto non determina alcuna particolarità poiché il ricavato dalla vendita di ciascuna quota è identico.