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Piano di riparto con creditore fondiario

  • Filomena Colepio

    Porto Sant'Elpidio (FM)
    02/08/2019 15:39

    Piano di riparto con creditore fondiario

    Chiedo cortesemente aiuto in merito ad una casistica sulla quale non ho trovato indicazioni.
    Trattasi di mutuo fondiario stipulato nel 1991, con ipoteca iscritta in data 03/05/1991, atto di precetto in data 17/16/1996 e pignoramento in data 18/10/1996.
    Il creditore fondiario nelle note di precisazione del credito indica separatamente il credito in grado ipotecario e il credito in grado chirografario.
    Dal totale dei crediti chirografari poi sottrae due accrediti indicando le date del 28/09/2000 e 04/07/2001 relativamente ai quali non ho alcuna documentazione.
    Da cosa evinco che detti importi si riferiscono alla parte del credito chirografario ? Dovrei invece considerarli a scomputo dei crediti ipotecari ? Quale documentazione dovrei avere per essere certa della classificazione ?
    Grazie
    • Zucchetti SG

      11/08/2019 09:33

      RE: Piano di riparto con creditore fondiario

      La risposta all'interrogativo formulato riposa nella disciplina della imputazione di pagamento.
      Con questa espressione ci si riferisce, in generale, al riferimento di una prestazione adempitiva ad un certo debito del debitore nei confronti del suo creditore.
      Essa assume rilevanza quando, come nel caso prospettato nella domanda, esistono più debiti della stessa specie, tutti potenzialmente suscettibili di essere estinti mediante lo stesso adempimento. Se per esempio tizio ha due debiti nei confronti di caio, uno per 120 ed uno per 150, ed esegue un pagamento di 100, occorrerà chiedersi e verificare a quale credito quel pagamento deve essere imputato.
      L'imputazione di pagamento (intesa quindi come riferibilità di un adempimento ad un debito) può avere fonte in un atto di parte o nella legge. I criteri di imputazione non operano indifferentemente l'uno rispetto all'altro, ma secondo criteri predeterminati.
      L'imputazione spetta in primo luogo al debitore, il quale nel momento in cui adempie può dichiarare al proprio creditore quale debito intende estinguere in tutto o in parte.
      Se il debitore non effettua l'imputazione nel momento in cui adempie, questa può essere eseguita dal creditore.
      L'imputazione di pagamento, sia del debitore che del creditore, è un atto volontario avente natura negoziale. Si tratta, in particolare, di un atto unilaterale ricettizio, che pertanto si perfezione con la comunicazione alla controparte.
      Nulla esclude tuttavia che le parti già in sede di stipula del contratto abbiano disciplinato i criteri di imputazione dei pagamenti, sicché l'imputazione è già presente, ex ante, nel contratto.
      La legittimazione del debitore ad imputare il pagamento si rinviene nell'art. 1193 c.c., a mente del quale il debitore, quando paga, può dichiarare quale debito intende estinguere.
      Se tale facoltà non è esercitata dal debitore, il codice (art. 1195) la riserva al creditore, il quale può farlo nell'atto di quietanza. Secondo una parte della dottrina questa imputazione deve essere accettata dal debitore, almeno implicitamente, mediante la non contestazione della stessa.
      Se nessuna delle parti imputa il pagamento, soccorrono i criteri legali disciplinati dall'art. 1193, comma secondo, c.c., a mente del quale:
      1. tra più debiti, il pagamento va imputato a quello scaduto;
      2. tra più debiti scaduti, a quello meno garantito;
      3. tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore;
      4. tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico.
      Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti.
      Ed allora, venendo alla risposta al quesito formulato per una corretta imputazione dei pagamenti parziali esibiti il professionista dovrà in primo luogo verificare se nel contratto sono indicati eventuali criteri di imputazione dei pagamenti parziali.
      Se questo non dovesse essere, ed il creditore non ha depositato le quietanze di pagamento nelle quali ha eseguito l'imputazione, varranno i criteri che sono stati sopra indicati, con la conseguenza che, verosimilmente, il pagamento parziale andrà imputato al chirografo.