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Spese sostenute per la liberazione del bene

  • Francesco Sordi

    12/06/2018 09:36

    Spese sostenute per la liberazione del bene

    In vista della predisposizione della bozza del piano di riparto, l'aggiudicatario chiede che siano inserite quali spese prededucibili (e cioè che siano collocate nel piano di riparto ai sensi dell'art. 2770 c.c.) le spese sostenute per la liberazione del bene, cui egli ha provveduto in proprio. Giustifica la sua richiesta richiamando l'art. 560, comma terzo c.p.c., nella parte in cui la norma prevede che la liberazione dell'immobile debba avvenire senza oneri per l'aggiudicatario.
    È corretta una richiesta di questo tipo?
    • Zucchetti SG

      12/06/2018 11:50

      RE: Spese sostenute per la liberazione del bene

      A nostro avviso, nel suo caso specifico le spese di liberazione del bene non possono essere poste a carico della procedura.
      Com'è noto, ai sensi del terzo comma dell'art. 560 c.p.c. (nel testo riscritto dal d.l. 3 maggio 2016 n. 59 convertito in l. 30 giugno 2016 n. 119), il giudice dell'esecuzione dispone, con provvedimento impugnabile mediante l'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c., la liberazione dell'immobile pignorato, senza oneri per l'aggiudicatario, quando:
      non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso;
      revoca l'autorizzazione, se concessa in precedenza;
      provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile.
      Aggiunge poi il comma quarto della medesima disposizione che l'ordine di liberazione è attuato dal custode secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione immobiliare, il quale piò nominare ausiliari ai sensi dell'art. 68 c.p.c. ed autorizzarlo ad avvalersi dell'assistenza della forza pubblica.
      Questa norma recepisce la prassi adottata in molti uffici giudiziari, consacrandola in testo normativo, di considerare la liberazione dell'immobile funzionale agli interessi della procedura (poiché un immobile che si offre in vendita come libero è più appetibile, e dunque consente un ricavo più alto), ed ha determinato il definitivo superamento del contrario indirizzo in forza del quale poiché la liberazione dell'immobile veniva eseguita (ai sensi del quarto comma dell'art. 560 c.p.c.) "nell'interesse dell'aggiudicatario", le relative spese dovevano essere sopportate da costui.
      Tuttavia, da essa ci sembra sia possibile ricavare il precipitato per cui le spese che possono gravare sulla procedura sono (solo) quelle sostenute dal custode per l'esecuzione dell'ordine di liberazione, e tali non sono quelle che l'aggiudicatario (che verosimilmente ha agito ai sensi degli art. 605 e ss c.p.c. mettendo in esecuzione il decreto di trasferimento, che ai sensi dell'art. 589, ultimo comma, c.p.c. costituisce titolo esecutivo per il rilascio) abbia sostenuto in proprio.
      Si tenga presente, inoltre, che la liberazione dell'immobile attiene comunque alla custodia dello stesso, sebbene ne costituisca, per così dire, il momento finale, e gli atti ad essa relativi devono formare oggetto di autorizzazione da parte del Giudice (anche se molto si discute in ordine alla possibilità che atti di amministrazione "minimi" possano essere compiuti dal custode autonomamente).
      Il comma quinto dell'art. 560 dispone infatti che "Il custode provvede in ogni caso, previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione, all'amministrazione e alla gestione dell'immobile pignorato ed esercita le azioni previste dalla legge e occorrenti per conseguirne la disponibilità". Egli, inoltre, ai sensi dell'art. 593 c.p.c., deve rendere trimestralmente il conto della gestione.
      In definitiva, se l'aggiudicatario avesse voluto ottenere la disponibilità dell'immobile con oneri a carico della procedura avrebbe dovuto chiedere al giudice dell'esecuzione l'emissione dell'ordine di liberazione (ove non adottato al momento dell'aggiudicazione) e la sua attuazione a cura del custode.
      Si tenga inoltre presente che anche nell'esecuzione per rilascio il creditore non può chiedere sic et sempliciter al debitore il rimborso delle spese sostenute, poiché esse devono essere specificate da parte dell'ufficiale giudiziario, e liquidate dal giudice con decreto da adottarsi a norma dell'art. 611 c.p.c.
      L'unica cosa che l'aggiudicatario potrà fare, se è in possesso del predetto decreto di liquidazione (che costituisce titolo esecutivo in forza della citata disposizione), sarà quella spiegare intervento nell'esecuzione.
      Diversamente, delle spese che egli ha sostenuto non potrà che chiedere il rimborso all'occupante che ha rifiutato di rilasciare l'immobile spontaneamente.