Forum ESECUZIONI - LA FASE DELLA VENDITA

Asta immobiliare senza incanto - Inadempimento dell'aggiudicatario

  • Emilio Ressani

    TRIESTE
    29/06/2018 16:34

    Asta immobiliare senza incanto - Inadempimento dell'aggiudicatario

    L'aggiudicatario non ha versato il saldo prezzo, è stata già indetta una nuova asta, che potrebbe andare deserta. Mi domando cosa succederà se l'immobile non venisse aggiudicato dopo un certo numero di esperimenti e pertanto venisse disposta la chiusura anticipata ai sensi dell'art 164-bis delle Disposizioni ai adduazione cpc.
    Dott. Emilio Ressani
    • Zucchetti SG

      02/07/2018 07:41

      RE: Asta immobiliare senza incanto - Inadempimento dell'aggiudicatario

      La risposta alla domanda formulata costituisce il risvolto del più ampio tema della natura della chiusura atipica per infruttuosità della procedura, prevista dall'art. 164 bis disp. att. c.p.c. (introdotto dall'art. 2, comma 4 novies, lett. b), d.l. n. 14.3.2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla l. 14.5.2005, n. 80).
      Con questa norma il legislatore ha espressamente riconosciuto la possibilità di una "chiusura anticipata del processo esecutivo", prevedendo che quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, è disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo, così ponendo rimedio ad un atteggiamento assai rigoroso (ma del tutto condivisibile, de iure condito) della Corte di Cassazione, secondo la quale il principio della tassatività delle ipotesi di estinzione del processo esecutivo rendeva illegittimo un provvedimento di c.d. estinzione atipica fondato sulla improseguibilità per "stallo" della procedura di vendita forzata e, quindi, sulla inutilità o non economicità sopravvenuta del processo esecutivo (Cass. civ., 19 dicembre 2006, n. 27148).
      Dalla relazione relativa al disegno di legge di conversione del d.l. 132/2014, si legge chiaramente che la norma è stata coniata allo scopo di evitare "che vadano avanti (con probabili pregiudizi erariali anche a seguito di azioni risarcitorie per danno da irragionevole durata del processo) procedimenti di esecuzione forzata pregiudizievoli per il debitore ma manifestamente non idonei a produrre il soddisfacimento degli interessi dei creditori in quanto generatori di costi processuali più elevati del concreto valore di realizzo degli asset patrimoniali pignorati", aggiungendo che l'ordinanza di chiusura anticipata per infruttuosità sarà impugnabile nelle forme dell'opposizione agli atti esecutivi.
      Da queste indicazioni è stata ricavata da taluna dottrina la condivisibile affermazione per cui essa non è (come pure altri hanno ritenuto) strumento di contemperamento tra l'interesse al soddisfacimento dei creditori e l'interesse del debitore a non vedere "svenduto", bensì mezzo di tutela di un interesse, proprio dell'amministrazione della giustizia, "ad evitare che proseguano sine die procedure esecutive inidonee a consentire il soddisfacimento degli interessi dei creditori, con inutile dispendio di risorse".
      Così ricostruita la logica dell'istituto, è evidente (questa è l'opinione unanime della dottrina) che esso rappresenti una ipotesi di estinzione atipica della procedura esecutiva.
      Questa affermazione costituisce il presupposto per rispondere alla domanda.
      Ai sensi dell'art. 587 c.p.c., qualora l'aggiudicatario non versi il prezzo nel termine stabilito il Giudice ne dichiara la decadenza, trattenendo la cauzione a titolo di multa e disponendo un nuovo incanto (la norma, dettata a proposito della vendita con incanto, è pacificamente applicabile anche alla vendita senza incanto).
      Dunque, la precipitazione della procedura esecutiva nell'alveo dell'art. 164 bis disp. att. c.p.c. comporta, a nostro avviso, la necessità che si debba procedere alla liquidazione del compenso in favore del custode e del delegato, e quindi alla distribuzione tra i creditori aventi titolo della cauzione (o delle cauzioni) che la procedura esecutiva ha acquisito per effetto della eventuale decadenza degli aggiudicatari inadempienti. Si noti infatti a questo proposito che a mente dell'art. 509 c.p.c. le cauzioni trattenute in caso di decadenza dell'aggiudicatario concorrono a formare la somma da distribuire.
      Non opera invece, nel caso di chiusura anticipata per infruttuosità, l'art. 632 c.p.c. laddove prevede che se l'estinzione avviene dopo l'aggiudicazione la somma ricavata è consegnata al debitore. Infatti, in primo luogo l'art. 632 disciplina gli effetti dell'estinzione tipica del processo esecutivo (e tale non è, come detto, l'estinzione per infruttuosità); in secondo luogo, a bene vedere, la previsione di cui all'art. 632 c.p.c., nella parte in cui attribuisce al debitore esecutato il ricavato dalla vendita, presuppone una estinzione dovuta alla rinuncia dei creditori o alla inattività delle parti, e nel porre al riparo l'aggiudicatario da questi comportamenti assegna al debitore il ricavato dalla vendita, ritenendo incongruo che esso vada riconosciuto a coloro i quali hanno omesso di darvi impulso o hanno rinunciato espressamente. Così non è, invece, nelle ipotesi di chiusura anticipata prevista dall'art. 164 bis disp. att. c.p.c., laddove il creditore subisce l'improseguibilità e dunque sarebbe del tutto irragionevole non attribuirgli la liquidità che la procedura ha comunque conseguito.
      • Zucchetti SG

        02/07/2018 07:52

        RE: RE: Asta immobiliare senza incanto - Inadempimento dell'aggiudicatario

        Precisiamo che l'art. 164 bis disp. att. cpc è stato introdotto dall'art. 19, comma 2, lett. b) del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con l. 10 novembre 2014, n. 162