Forum ESECUZIONI - LA FASE DELLA VENDITA

aggiudicazione provvisoria immobile asta senza incanto

  • Sabrina Condemi

    Reggio Calabria (RC)
    30/10/2017 20:03

    aggiudicazione provvisoria immobile asta senza incanto

    All'esito di un'asta senza incanto è stato aggiudicato un immobile ad una società che ha partecipato come unico offerente versando regolare cauzione corrispondente al 10% dell'importo pubblicato come "offerta minima".
    Come consentito dalla normativa vigente è possibile entro 10 gg dalla data del verbale di aggiudicazione provvisorio offrire un prezzo superiore di 1/5 al prezzo di aggiudicazione al fine di ottenere la riapertura dell'asta di vendita senza incanto.
    In tale circostanza (immobile aggiudicato in via provvisoria al prezzo minimo) qualora si riaprisse l'asta, il GE fisserebbe nuova udienza di vendita convocando l'aggiudicatario ed il nuovo offerente e la partecipazione alla nuova asta si svolgerebbe con i rialzi previsti nell'utlimo avviso di vendita?
    Il prezzo a base d'asta sarebbe il prezzo minimo maggiorato di 1/5?
    Qualora il nuovo offerente presentasse un'offerta pari o maggiore al prezzo a base d'asta previsto nell'avviso di vendita, l'immobile si aggiudicherebbe in via diretta o nel caso descritto sarebbe obbligatoria la partecipazione di entrambe i soggetti?
    Più semplicemente è previsto un caso in cui, nonostante l'aggiudicazione provvisoria, riaperta l'asta potrebbe essere aggiudicato in via diretta al nuovo offerente l'immobile oggetto della procedura esecutiva?
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      31/10/2017 21:06

      RE: aggiudicazione provvisoria immobile asta senza incanto

      Lei dice che è stata effettuata una vendita senza incanto e, a nostro avviso, l'istituto delle offerte in aumento del quinto di cui all'art. 584 cpc. è inapplicabile alla disciplina della vendita senza incanto, sia perché la norma citata è dettata per la vendita con incanto che, nonostante le numerose modifica, non è stata estesa alla vendita senza incanto, sia perché tradizionalmente, in quest'ultima, l'aggiudicazione è sempre stata considerata definitiva, a differenza dell'aggiudicazione in una vendita con incanto, sempre ritenuta provvisoria, proprio perchè nel termine perentorio di dieci giorni essere presentate offerte in aumento almeno di un quinto (in passato di un sesto).
      Ad ogni modo, qualora si ammetta l'aumento del quinto, le regole dello sviluppo successivo sono dettate dall'art. 584 cpc, che esclude l'ipotesi da lei prospettata dell'aggiudicazione diretta, il quanto il terzo comma della citata norma prevede che "Il giudice, verificata la regolarità delle offerte, indìce la gara, della quale il cancelliere dà pubblico avviso a norma dell'art. 570 cpc, e comunicazione all'aggiudicatario, fissando il termine perentorio entro il quale possono essere fatte ulteriori offerte a norma del secondo comma". Alla gara, precisa il quarto comma, "possono partecipare, oltre gli offerenti in aumento di cui ai commi precedenti e l'aggiudicatario, anche gli offerenti al precedente incanto che, entro il termine fissato dal giudice, abbiano integrato la cauzione nella misura di cui al secondo comma". Questo significa che il prezzo base della gara è quello nuovo risultante dalla offerta in aumento (che può essere anche superiore al quinto del prezzo di aggiudicazione precedente) e gli incrementi dei rilanci vengono stabiliti dal giudice.
      Zucchetti SG srl
      • Cristina Gaffurro

        Bologna
        25/07/2018 16:51

        RE: RE: aggiudicazione provvisoria immobile asta senza incanto

        La restituzione delle cauzioni versate per la partecipazione all'asta, devono essere precedute da richiesta di mandato al Giudice per il prelievo dal conto della procedura? oppure si procede in tal caso in autonomia?
        grazie
        • Zucchetti SG

          27/07/2018 18:23

          RE: RE: RE: aggiudicazione provvisoria immobile asta senza incanto

          La risposta al quesito formulato passa attraverso la combinata lettura di una serie di disposizioni codicistiche.
          In primo luogo viene in rilievo l'art. 591 bis, comma terzo n. 13 c.p.c., a mente del quale tra i compiti del professionista delegato rientra quello di ordinare alla banca la restituzione delle cauzioni versate mediante bonifico o deposito intestato alla procedura dagli offerenti non risultati aggiudicatari. Specifica la norma che la restituzione ha luogo nelle mani del depositante o mediante bonifico a favore predetti soggetti, sui medesimi conti da cui sono pervenute le somme accreditate (in termini analoghi si esprime, per la vendita mobiliare, l'art. 534 bis c.p.c., mediante rinvio al 591 bis).
          La previsione appena richiamata ci sembra del tutto coerente con quella di cui all'art. 580, 2° co., c.p.c., (il quale stabilisce che, laddove l'offerente non divenga aggiudicatario, la cauzione è immediatamente restituita dopo la chiusura dell'incanto) ove si consideri che il procedimento di vendita, in caso di delega al professionista, si celebra dinanzi a quest'ultimo.
          Dallo scrutinio di queste due norme ricaviamo il convincimento per cui al fine di procedere alla restituzione delle cauzioni non è necessaria alcuna istanza ed alcun decreto autorizzativo da parte del Giudice dell'esecuzione.
          Questa affermazione deve tuttavia fare i conti con l'art. 569, comma quarto, c.p.c., a mente del quale il Giudice con l'ordinanza di vendita stabilisce, tra l'altro, le modalità con cui deve essere prestata la cauzione.
          Orbene, può accadere che nell'esercizio dei poteri di direzione della procedura e di disciplina della vendita il Giudice disponga che le cauzioni siano versate su un conto corrente intestato alla procedura e vincolato all'ordine del Giudice dell'esecuzione. In questo caso l'istituto di credito, in mancanza del citato "ordine" potrebbe rifiutare di procedere all'operazione bancaria necessaria alla restituzione delle cauzioni versate dagli offerenti non aggiudicatari, poiché tra le clausole di quel conto corrente rientra quella per cui le operazioni bancarie che lo riguardano richiedono l'autorizzazione del Giudice dell'esecuzione.
          In definitiva, pertanto, al fine di procedere alla restituzione delle cauzioni il professionista delegato dovrà esaminare l'ordinanza di vendita e verificare se il conto corrente della procedura sia o meno vincolato all'ordine del Giudice dell'esecuzione. Nel primo caso dovrà richiedere apposita autorizzazione (a meno che non siano stati adottati provvedimenti generali, di solito nella forma di circolare, in cui si dica che le cauzioni possono essere restituite senza bisogno di autorizzazione); nel secondo potrà agire autonomamente.