Forum ESECUZIONI - LA FASE DELLA VENDITA

Firma digitale su avviso di vendita

  • Lorena Marcugini

    Foligno (PG)
    17/12/2018 11:37

    Firma digitale su avviso di vendita

    Buongiorno, vorrei sapere se è valida la sottoscrizione con modalità di firma digitale a cura del professionista delegato apposta in calce all'avviso di vendita oggetto di pubblicazione nonché sulla copia notificata via pec al procuratore del creditore procedente.
    Vi ringrazio per l'attenzione.
    • Zucchetti SG

      21/12/2018 05:28

      RE: Firma digitale su avviso di vendita

      Non vediamo preclusioni di carattere normativo rispetto alla situazione ipotizzata.
      Ai sensi dell'art. 570 c.p.c., "Dell'ordine di vendita è dato dal cancelliere… pubblico avviso".
      A questo adempimento, in caso di delega delle operazioni di vendita, provvede il professionista delegato ai sensi dell'art. 591-bis, comma secondo n. 2 c.p.c. (articolo aggiunto per la prima volta all'interno del codice di rito dall'art. 3, L. 3 agosto 1998, n. 302).
      Nessuna norme impedisce che questo documento sia sottoscritto con firma digitale.
      La firma digitale è una modalità di sottoscrizione del documento ormai riconosciuta a pieno titolo dal nostro ordinamento, e del tutto equiparata alla sottoscrizione autografa.
      Il primo intervento normativo in materia risale all'art. 15. L. 15 marzo 1997, n. 59 (meglio nota come la prima legge Bassanini), la cui disciplina di dettaglio ere contenuta nel d.P.R. 10 novembre 1997, n. 513 e DPCM 8 febbraio 1999.
      Queste norme sono state abrogate dal D.Lgs. 07 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), sicché oggi per la disciplina della firma digita le occorre avere riguardo agli artt. 24 e seguenti del citato d.lgs, per la cui attuazione è stato emanato il D.P.C.M. 22 febbraio 2013, recante "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali".
      La esplicita equiparazione della firma digitale alla sottoscrizione tradizionale è contenuta nell'art. 20, comma 1-bis Codice dell'amministrazione digitale, ai sensi del quale il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia di cui all'art. 2702 c.c., quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica.
      Concludiamo osservando solo che a nostro avviso non è ricavabile dall'ordinamento la regola per cui l'avviso di vendita debba essere notificato al creditore procedente, a meno che questa prescrizione sia contenuta tra le disposizioni impartite dal giudice nel provvedimento di delega delle operazioni di vendita.