Forum ESECUZIONI - LA FASE DELLA VENDITA

Istanza di assegnazione

  • Francesco Massari

    Lecce
    10/10/2019 13:00

    Istanza di assegnazione

    Buongiorno,

    vorrei porvi la seguente questione che mi riguarda.
    In una esecuzione il creditore procedente, nell'imminenza della prima asta di vendita, deposita istanza di assegnazione ex art. 589 cpc, motivandola affermando che il proprio credito è superiore al prezzo base e di aver iscritto ipoteca giudiziale anteriormente a qualsiasi altro creditore e che non ci sono creditori muniti di maggior privilegio. Sull'immobile grava una seconda ipoteca giudiziale iscritta dalla banca successivamente a quella del creditore procedente.
    Il G.E. ha accolto l'istanza di assegnazione mandando all'ausiliario per gli adempimenti successivi.
    Le mie domande sono:
    1) Devo attendere la vendita ed aggiudicare l'immobile al creditore istante in fase di verbalizzazione?
    2) Nel caso venga presentata un offerta pari o superiore al prezzo base, il creditore istante può contestualmente fare un offerta migliorativa?
    3) Devo ugualmente svolgere la fase del decreto di trasferimento con la possibilità di proporre opposizioni allo stesso da parte di che ne ha diritto, e la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni?
    4) La fase del piano di riparto deve essere fatta o si da per non svolta e quindi non deve nemmeno essere ricompensata all'ausiliario?

    Grazie.
    • Zucchetti SG

      13/10/2019 10:13

      RE: Istanza di assegnazione

      Le domande formulate richiedono una risposta articolata, che deve necessariamente passare attraverso l'analisi della disciplina non solo dell'istituto dell'assegnazione, ma anche della vendita.
      L'art. 588 c.p.c. dispone che "ogni creditore", nel termine di dieci giorni prima della data della vendita (i riferimenti alla vendita con incanto, contenuti nell'art. 588 sono stati eliminati dal d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con l. 6 agosto 2015, n. 132, sicché l'istanza di assegnazione è oggi ammissibile anche in relazione alla vendita senza incanto), può presentare istanza di assegnazione per il caso in cui la vendita non abbia luogo.
      A norma del successivo art. 589 il prezzo da versare deve essere non inferiore alle spese di esecuzione più l'importo dei crediti aventi diritto di prelazione di grado superiore rispetto a quello dell'offerente. Fermo restanti questi limiti, l'offerente può essere ammesso a versare una somma pari alla differenza tra il prezzo del bene ed il suo credito, considerato in linea capitale.
      A seguito del versamento del conguaglio nel termine fissato dal Giudice, il delegato provvederà a redigere la bozza del decreto di trasferimento.
      Prima delle modifiche apportate dal d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con l. 6 agosto 2015, n. 132, l'art. 589 c.p.c. disponeva che il prezzo di assegnazione doveva essere pari (almeno) alla somma prevista dall'art. 506 c.p.c., e comunque pari al prezzo determinato ai sensi dell'art. 568 c.p.c. ossia al prezzo di vendita determinato dal Giudice, e la giurisprudenza aveva ritenuto che nella determinazione del valore di assegnazione non potesse tenersi conto degli eventuali ribassi che fossero stati disposti ai sensi dell'art. 591 c.p.c. in conseguenza di precedenti tentativi di vendita infruttuosi (Cass. civ., sez. III, 15 aprile 2011, n. 8731). Sul tema è quindi intervenuto il citato d.l. 83/2015, prevedendo che l'istanza di assegnazione deve prevedere il pagamento di una somma almeno pari "al prezzo base stabilito per l'esperimento di vendita per cui è presentata".
      Poiché per unanime opinione dottrinaria l'assegnazione del bene al creditore gli trasferisce la proprietà dello stesso (normalmente in luogo, in tutto o in parte, del credito vantato), quando ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'istituto, l'iter che normalmente caratterizza la procedura è il seguente:
      il giudice determina l'importo che il creditore deve versare (mandando il più delle volte al professionista delegato la sua determinazione) e fissa il relativo termine;
      il professionista delegato, verificato l'avvenuto versamento, predispone la bozza del decreto di trasferimento;
      procede alla elaborazione del piano di riparto delle somme versate dal creditore.
      In alcuni tribunali prima di fissare il termine per il versamento il giudice liquida anche il compenso dovuto agli organi della procedura (perito, custode e delegato) mentre in altri uffici la liquidazione è successiva al decreto di trasferimento.
      Come si vede, la fase del riparto non viene meno per effetto dell'applicazione dell'istituto dell'assegnazione, e dunque il compenso per la relativa fase è dovuto.
      Veniamo ora alla disciplina dei rapporti tra offerte di acquisto ed istanza di assegnazione.
      Come abbiamo sopra visto, l'art. 588 prescrive che L'art. 588 c.p.c. il creditore può presentare istanza di assegnazione nel termine di dieci giorni prima della data della vendita per il caso in cui la vendita non abbia luogo.
      Condizione per l'assegnazione, dunque è la mancata aggiudicazione del bene ad uno degli offerenti.
      Ergo, e venendo al quesito, occorre necessariamente attendere gli esiti dell'esperimento di vendita prima di procedere ad assegnare il bene.
      Quanto alla possibilità per l'offerente di rilanciare, riteniamo che la cosa, stando alle disposizioni vigenti, non sia possibile, sebbene auspicabile.
      Cerchiamo di spiegare le ragioni del nostro convincimento.
      L'art. 572, commi 2 e 3 dispone, ove sia presenta un'unica offerta:
      • Se essa è pari o superiore al valore dell'immobile stabilito nell'ordinanza di vendita, la è senz'altro accolta e si aggiudica;
      • Se invece l'offerta è inferiore rispetto al prezzo stabilito nell'ordinanza di vendita in misura non superiore ad un quarto, il giudice (o il delegato) può (non deve) procedere all'aggiudicazione quando ritiene che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita e non sono state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell'art. 588.
      Quindi, l'unico offerente al prezzo base ha diritto ad ottenere l'aggiudicazione, e questo diritto non può essere messo in discussione da una nuova offerta da parte del creditore, il quale del resto ben avrebbe potuto decidere di presentare tempestiva offerta di acquisto e così partecipare ad una gara.
      Alla medesima conclusione deve giungersi in caso di plurime offerte.
      L'art. 573 c.p.c., comma 1 dispone che in caso di pluralità di offerte il Giudice invita "in ogni caso" gli offerenti ad una gara sull'offerta più alta. La gara dunque, in presenza di pluralità di offerte, deve essere indetta a prescindere dal loro importo, a meno che ovviamente esse siano tutte inferiori di oltre ¼ rispetto al prezzo base, nel qual caso la vendita dovrà essere dichiarata deserta per inefficacia delle stesse ai sensi dell'art. 571 c.p.c.
      Anche nel caso di offerte plurime esistono due ipotesi nelle quali si prescinderà dalla gara: quella in cui tutti gli offerenti sono assenti, e quella in cui l'unico offerente presente sia quello che ha presentato l'offerta migliore. Quando invece sia presente l'offerente che non abbia presentato la migliore offerta, è evidente che la gara dovrà essere comunque celebrata poiché a questo soggetto deve essere garantita la possibilità di eseguire rilanci in ossequio alla previsione normativa.
      Il quarto comma prevede poi che se all'esito della gara il valore raggiunto è inferiore a quello indicato nell'ordinanza di vendita, il Giudice non fa luogo all'aggiudicazione se sono state presentate istanze di assegnazione.
      Riepilogando, la disciplina della pluralità di offerte ricavabile dalla lettura del nuovo art. 573 sembra essere la seguente:
      1) Offerenti che partecipano alla gara:
      1. Se il prezzo raggiunto all'esito della gara è pari o superiore al prezzo base il Giudice aggiudica;
      2. Se il prezzo raggiunto all'esito della gara è inferiore al prezzo base il Giudice:
          1. Aggiudica in assenza di istanze di assegnazione;
          2. Assegna in presenza di istanze di assegnazione;
      2) Offerenti che non partecipano alla gara:
      1. Se il prezzo indicato nella migliore offerta è pari o superiore al prezzo base il Giudice aggiudica;
      2. Se il prezzo indicato nella migliore offerta è inferiore al prezzo base il Giudice:
          1. Assegna in presenza di istanze di assegnazione;
          2. Aggiudica in assenza di istanze di assegnazione.
      Dunque, anche nel caso di offerte plurime, il raggiungimento di un prezzo almeno pari a quello base, costituisce in capo al miglior offerente il diritto all'aggiudicazione.
      Un ultimo aspetto che ci preme sottolineare è quello di stabilire se l'istanza di assegnazione, tenuto conto degli effetti che essa produce sull'aggiudicazione nel caso di prezzo massimo inferiore al prezzo base, debba essere resa nota agli offerenti o sia opportuno preservarne la segretezza.
      L'idea per cui una istanza di assegnazione dovrebbe essere resa nota ai potenziali offerenti, riposa sul postulato per cui la conoscenza dell'istanza di assegnazione consentirebbe di conseguire un prezzo maggiore, poiché colui il quale ha presentato l'offerta minima, avendo contezza dell'istanza di assegnazione, sarebbe invogliato a superarla per aggiudicarsi l'immobile.
      Altro appunto risiederebbe nel dato per cui la segretezza dell'istanza di assegnazione sarebbe pregiudizievole per colui che dovesse risultare l'unico offerente, il quale non potendo rilanciare (non essendo prevista questa possibilità nel testo dell'art. 572 c.p.c.), subirebbe gli effetti di circostanze (la presenza di altri offerenti) indipendenti dalla sua volontà.
      In realtà non è così. Al contrario, come ci si appresta a dimostrare, è proprio la segretezza dell'istanza di assegnazione a garantire la possibilità di conseguire un prezzo più alto.
      A questo proposito è utile distinguere due scenari possibili.
      Si ipotizzi, in primis, di rendere conoscibile l'istanza di assegnazione alla scadenza del termine di 10 giorni previsto dall'art. 588 c.p.c. In questo caso, evidentemente, nessuno formulerebbe offerte di acquisto prima di quel momento, pur potendolo fare; di contro, dopo quel momento, tutti coloro che sarebbero stati disponibili a versare il prezzo base si determinerebbero a depositare l'offerta minima ove nessuna istanza di assegnazione fosse stata presentata; inoltre, in sede di eventuale gara tra gli offerenti, nessuno rilancerebbe se non in ragione della necessità superare altre offerte.
      Altra opzione potrebbe essere quella di rendere conoscibile il deposito di istanze di assegnazione solo dopo l'apertura delle buste.
      In questa circostanza, se si decidesse di dover disvelare il dato prima della gara si avrebbe che, comunicata l'assenza delle domande di assegnazione (oppure, il che è lo stesso, non comunicato alcunché), tutti gli offerenti potenzialmente interessati ad offrire anche il prezzo base si asterrebbero dal farlo ove non costretti dalla necessità di superare altre offerte. Inoltre, in caso di unico offerente, aperta la busta e verificato che l'offerta è inferiore al prezzo base, si consoliderebbe in capo al creditore che ha depositato istanza di assegnazione il diritto di vedersi assegnato il bene in forza della chiara previsione dell'art. 572 c.p.c., il che impedisce di invitare l'unico offerente a rilanciare.
      Se invece ci si determinasse a comunicare la presenza/assenza di domande di assegnazione solo all'esito dello svolgimento della gara, consentendo una sostanziale riapertura della stessa, risulterebbe violato il disposto dell'art. 573 c.p.c. nella parte in cui attribuisce al creditore assegnatario il diritto al trasferimento del bene in caso di offerte inferiori al prezzo base.
      In definitiva, dunque, è dimostrato che solo la segretezza dell'istanza di assegnazione consente di conseguire il miglior risultato in termini di prezzo di aggiudicazione, né si può pensare di riaprire la gara o consentire all'unico offerente di eseguire rilanci, poiché questo violerebbe il diritto del creditore richiedente l'assegnazione di ottenere il trasferimento del bene nei casi previsti dagli art. 572 e 573 c.p.c.
      Affermata la segretezza dell'istanza di assegnazione, ogni potenziale offerente è perfettamente consapevole del fatto che se intende porsi al riparo di essa deve formulare una offerta di acquisto per un importo almeno pari al prezzo base, poiché se scende al di sotto corre il rischio di vedersi surclassato, ove dovesse risultare unico offerente, dal creditore.
      • Marcello Cosentino

        Portogruaro (VE)
        11/05/2023 18:55

        RE: RE: Istanza di assegnazione

        Buona sera,
        desidererei un chiarimento su quanto scritto dai Vs. esperti nell'ultima parte della risposta fornita al collega Massari circa la segretezza (che condivido) dell'istanza di assegnazione.
        In sintesi, supponendo che per l'immobile in asta un creditore abbia depositato regolare istanza di assegnazione per un prezzo superiore al quello base e che siano state presentate almeno due offerte (A e B) ad un prezzo non inferiore al 25% del prezzo base.
        Il delegato, supponendo che A e B si presentino all'asta, apre dunque la gara ed al suo termine, dopo una serie di rilanci, verifichi che A si ritiri e che sia B quello che ha effettuato il maggior rilancio che è però inferiore al prezzo offerto dal creditore che chiede l'assegnazione del bene.
        In questo caso (come spiegate chiaramente) il Giudice (ovvero il Delegato) non aggiudica ma assegna in presenza di istanze di assegnazione;
        Il mio dubbio, come detto, riguarda la segretezza da mantenere con i partecipanti all'asta circa la richiesta di assegnazione: non mi è chiaro quando comunicare che il bene viene assegnato.
        Ero portato a ritenere che al termine della gara sopra ipotizzata, il verbale d'asta avrebbe dovuto concludersi "svelando" a B che il bene non gli viene aggiudicato per l'avvenuto deposito dell'istanza di assegnazione da parte del creditore e quindi porre a verbale che " . il delegato Assegna ........".
        Nell'ultima parte della risposta di cui sopra, però Voi così scrivete (copio ed incollo):
        " .......... Se invece ci si determinasse a comunicare la presenza/assenza di domande di assegnazione solo all'esito dello svolgimento della gara, consentendo una sostanziale riapertura della stessa, risulterebbe violato il disposto dell'art. 573 c.p.c. nella parte in cui attribuisce al creditore assegnatario il diritto al trasferimento del bene in caso di offerte inferiori al prezzo base. In definitiva, dunque, è dimostrato che solo la segretezza dell'istanza di assegnazione consente di conseguire il miglior risultato in termini di prezzo di aggiudicazione, né si può pensare di riaprire la gara o consentire all'unico offerente di eseguire rilanci, poiché questo violerebbe il diritto del creditore richiedente l'assegnazione di ottenere il trasferimento del bene nei casi previsti dagli art. 572 e 573 c.p.c."
        Sembrerebbe quindi che il delegato non possa comunicare il deposito dell'assegnazione nemmeno all'esito dello svolgimento della gara.
        Come comportarsi nel caso sopra ipotizzato? Ovvero: cosa riportare sul verbale d'asta?
        Molte grazie per il chiarimento

        • Zucchetti SG

          13/05/2023 16:34

          RE: RE: RE: Istanza di assegnazione

          Proviamo a chiarire il nostro concetto, dando per letta la nostra precedente risposta, al fine di non generare confusione.
          Quello che intendevamo dire con l'espressione riportata nella domanda è semplicemente il fatto che, a nostro avviso, l'istanza di assegnazione va mantenuta segreta fino alla fine della gara tra gli offerenti, e che a gara conclusa, se il prezzo raggiunto è inferiore al prezzo base, non è possibile, disvelata l'istanza di assegnazione, riaprire la gara, poiché questo violerebbe il diritto del creditore, ormai consolidatosi, di vedersi assegnato il bene a norma dell'art. 573 c.p.c..
    • Marcello Cosentino

      Portogruaro (VE)
      26/05/2023 17:22

      RE: Istanza di assegnazione

      Grazie molte per la precisazione.
      Chiedo ancora al forum ed ai Vs. esperti: potreste segnalarmi la giurisprudenza su quanto disposto l'art. 573 cpc ?
      Cordiali saluti
      • Zucchetti SG

        27/05/2023 07:29

        RE: RE: Istanza di assegnazione

        Non ci risultano molti precedenti sul tema dei rapporti tra istanza di assegnazione e aggiudicazione.
        In giurisprudenza l'assunto della conoscibilità dell'istanza è stata affermata da Trib. Palermo Sez. VI Ord., 25 gennaio 2019; ha invece sostenuto la tesi della segretezza, nei termini da noi indicati Trib. Varese, II civile, 13 luglio 2019.
        Allo stesso modo, non è disciplinato il caso del rapporto tra offerta di acquisto per un importo almeno pari al prezzo base e l'istanza di assegnazione per un importo superiore. In argomento si registra un precedente di merito (trib. Udine, 15 luglio 2017) a tenore del quale una istanza di assegnazione formulata per un importo superiore all'offerta di acquisto dovrebbe prevalere in ogni caso, su questa, anche se pari o superiore al prezzo base.
        La scelta, evidentemente dettata dall'esigenza di massimizzare il risultato della vendita, urta tuttavia con la disciplina ricavabile dalla combinata lettura degli artt. 588, 572 e 573 c.p.c., poiché da queste norme si ricava il principio per cui l'istanza di assegnazione prevale solo rispetto ad offerte inferiori al prezzo base, e di contro l'offerente che formuli offerte di acquisto per un importo pari al prezzo base matura il diritto all'aggiudicazione.
        Del resto, si è aggiunto, l'istituto dell'assegnazione e quello dell'offerta sono diversi (in primo luogo per la cauzione) e pertanto non possono essere posti in competizione più di quanto non faccia espressamente il legislatore, né questa scelta è lesiva degli interessi del creditore, il quale può scegliere liberamente se formulare un'istanza di assegnazione, subendo il relativo regime, o presentare un'offerta.