Forum ESECUZIONI - LA FASE DELLA VENDITA

Conferimento in azienda di immobile pignorato oggetto di esecuzione immobiliare

  • Lorena Marcugini

    Foligno (PG)
    05/08/2019 18:31

    Conferimento in azienda di immobile pignorato oggetto di esecuzione immobiliare

    Buonasera, sottopongo alla vs cortese attenzione la presente questione. Sono stata nominata delegata alle operazioni di vendita in una esecuzione immobiliare dove, a seguito della presa visione degli atti, ho trovato che il compendio immobiliare è stato oggetto di atto notarile di conferimento in azienda successivamente alla notifica del pignoramento. Il CTU nella perizia si è limitato ad enunciare solo le trascrizioni tra le quali anche il conferimento del bene immobiliare. Tenuto conto che l'atto di conferimento risulta essere inopponibile alla procedura, in qualità di delegato dovrò procedere comunque alle operazioni di vendita? Se la risposta fosse positiva, in caso di eventuale aggiudicazione definitiva con versamento del saldo prezzo, come dovrò contenermi in sede di decreto di trasferimento tenendo conto che il bene non risulta più di proprietà dell'esecutato? Ringrazio sin d'ora per il vs supporto.
    Cordialità
    • Zucchetti SG

      16/08/2019 11:24

      RE: Conferimento in azienda di immobile pignorato oggetto di esecuzione immobiliare

      Per rispondere all'interrogativo formulato occorre partire, a nostro avviso, dalla lettura dell'art. 2913 c.c., a mente del quale non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione gli atti di alienazione dei beni sottoposti a pignoramento.
      Detta disposizione rappresenta l'evoluzione della previsione di cui all'art. 2085 contenuta nel codice del 1865, secondo cui "il debitore non può alienare i beni" pignorati. Il divieto imponeva al debitore di astenersi dal compimento di atti di alienazione, ritenuti nulli di pieno diritto.
      Con il codice del 1942 il legislatore è passati, secondo la prevalente opinione, dalla imposizione di un divieto alla previsione dell'inefficacia-inopponibilità ai creditori, con la conseguenza che l'atto dispositivo del bene pignorato, valido ed efficace, è semplicemente non opponibile al creditore; la funzione della norma sarebbe allora quella di accordare protezione ai creditori da ogni possibile evento che possa pregiudicare la loro tutela in sede esecutiva.
      Si tratterebbe pertanto di una efficacia relativa sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo.
      Dal punto di vista soggettivo l'atto sarebbe inefficace nei soli confronti del creditore pignorante e dei creditori intervenuti (anche se l'intervento fosse posteriore all'atto dispositivo); dal punto di vista oggettivo l'atto è inefficace nella misura in cui arrechi pregiudizio ai creditori con l'ulteriore conseguenza che in caso di estinzione della procedura l'atto mantiene la sua efficacia traslativa (così Cass., sez III,14 dicembre 1992, n. 13164).
      La inefficacia dell'atto nei confronti dei creditori determina che, sul piano processuale, il debitore continua ad essere legitimatio ad causam, e di contro l'acquirente non assume la veste di soggetto passivo dell'esecuzione (ex multis Cass. civ., 12 aprile 201 3, n. 8936).
      Il necessario precipitato di queste deduzioni è quello per cui il decreto di trasferimento deve farsi e trascriversi a carico del debitore.
      Le uniche difficoltà potrebbero incontrarsi in sede di voltura catastale, poiché se l'immobile risulta già intestato a nome dell'acquirente l'Agenzia del Territorio potrebbe non dare corso alla voltura. In questo caso occorrerà presentare un così detto foglio di osservazioni.