Forum ESECUZIONI - LA FASE DELLA VENDITA

Notifica Avviso di vendita a società esecutata

  • Paolo Lorenzo Signorini

    Borgomanero (NO)
    16/07/2019 16:09

    Notifica Avviso di vendita a società esecutata

    Buongiorno,
    per un esecuzione immobiliare in cui sono delegato, mi trovo di fronte a questo caso:
    il debitore esecutato è una società a responsabilità limitata che, mediante avvocato, ha depositato a gennaio 2018 Istanza di richiesta di visibilità temporanea del fascicolo allegando procura alle liti dove la stessa società eleggeva domicilio presso lo studio dell'avvocato.
    Ad ottobre 2018, la stessa società depositava ancora, mediante avvocato, nuova Istanza di richiesta di visibilità temporanea del fascicolo allegando procura alle liti dove la stessa società eleggeva domicilio questa volta presso la propria sede sociale.
    Nel corso del 2019, la società in questione è fallita e a quanto mi è stato riferito, la PEC della società non risulta più essere attiva (ho fatto un controllo attraverso ini-pec ed è effettivamente è così).
    In cancelleria le notifiche di udienza per la società esecutata erano state effettuate presso la cancelleria del tribunale.
    Chiedo cortesemente, onde evitare errori, dove dovrò notificare l'avviso di vendita e gli atti successivi alla società esecutata.
    Grazie
    • Zucchetti SG

      20/07/2019 15:58

      RE: Notifica Avviso di vendita a società esecutata

      La risposta all'interrogativo formulato richiede lo svolgimento di alcune premesse normative di fondo.
      A mente dell'art. 492, comma secondo, c.p.c., il pignoramento deve contenere l'invito, rivolto al debitore, ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione, con l'avvertimento che in mancanza, ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice.
      Com'è facile intuire, la norma persegue un duplice obiettivo: da un lato essa si preoccupa di dare certezza alle comunicazioni dirette al debitore esecutato ponendolo al riparo da eventuali furberie del debitore esecutato che tenti di rendersi irrintracciabile o di rendere difficoltose le comunicazioni e le notificazioni mutando continuamente il proprio domicilio; dall'altro mira ad assicurare la effettiva partecipazione dell'esecutato consentendogli di indicare un domicilio per le comunicazioni.
      Essa non richiede al debitore una formale costituzione in giudizio a mezzo di un difensore; è sufficiente che egli depositi in cancelleria una dichiarazione in cui indica l'indirizzo prescelto (che potrebbe essere anche una casella di posta elettronica certificata), con il solo avvertimento che deve trattarsi di un indirizzo presso uno dei comuni del circondario.
      La giurisprudenza ha escluso che l'omissione dell'invito a dichiarare la residenza o a eleggere il domicilio possa determinare nullità del pignoramento, dovendosi rinvenire mera irregolarità (Cass. civ., sez. III, 12 aprile 2011, n. 8408), ma è evidente che l'omissione dell'invito impedisce le comunicazioni e le notificazioni in cancelleria, con la conseguenza che esse dovranno compiersi nelle forme prescritte dagli artt. 136 ss. c.p.c..
      L'elezione di domicilio non è immutabile, ed è nella facoltà delle parti quella di modificarla nel corso del giudizio.
      Ciò detto, va ricordato che il comma 2 dell'art. 16 l. fall. dispone che la sentenza di fallimento produce i suoi effetti dalla data della pubblicazione e, quindi, dal deposito in cancelleria precisando però che nei confronti dei terzi tali effetti si producono soltanto a decorrere dall'iscrizione della sentenza nel registro delle imprese.
      Dunque: da un lato, gli effetti del fallimento si producono per i terzi soltanto dopo il compimento di una formalità che rende l'apertura della procedura effettivamente conoscibile anche per loro; per altro verso, i terzi non possono invocare la loro buona fede dopo l'iscrizione, vigendo una presunzione di conoscenza iuris et de iure della dichiarazione di fallimento.
      Tra le conseguenze del fallimento va ricompresa il subentro del curatore nella legittimazione processuale del fallito. Il comma 1 dell'art. 43 l. fall. stabilisce infatti che compete al curatore la legittimazione a stare in giudizio nelle controversie relative a rapporti compresi nel fallimento, anche nel caso in cui esse siano già in corso al momento dell'apertura della procedura (è pacifico che la perdita di capacità processuale conseguente al fallimento non è assoluta ma relativa, e che la relativa eccezione è riservata al curatore e non può essere sollevata d'ufficio).
      In definitiva, traendo le fila del quadro normativo appena ricostruito è possibile affermare che la comunicazione dell'avviso di vendita può essere validamente eseguita nei confronti del curatore del fallimento.
      In alternativa, riteniamo che la comunicazione possa essere ritualmente eseguita anche mediante la notifica in cancelleria, a norma dell'art. 492, comma secondo, c.p.c., poiché è onere della parte (e dunque, nel caso di fallimento, del curatore) eleggere un domicilio valido per scongiurare le notifiche e le comunicazioni in cancelleria.
      Ricordiamo infine che a norma del comma 2-bis dell'art. 17 decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, art. 17 (inserito dall'art. 1, comma 19, n. 3), lett. b), l. 24 dicembre 2012, n. 228) il curatore, il commissario giudiziale ed il commissario liquidatore, entro dieci giorni dalla nomina, comunicano al registro delle imprese, ai fini dell'iscrizione il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.
      • Paolo Lorenzo Signorini

        Borgomanero (NO)
        22/07/2019 11:26

        RE: RE: Notifica Avviso di vendita a società esecutata

        Buongiorno, grazie mille per la risposta.
        Nel caso di specie, il curatore è intervenuto nell'esecuzione immobiliare, surrogandosi alla posizione assunta dalla società debitrice, ora fallita e chiedendo l'assegnazione dell'eventuale ricavato della vendita dei beni pignorati, nel rispetto dei diritti di credito prededucibili, fondiari e privilegiati (è attiva una procedura esecutiva promossa da istituto bancario con applicazione della normativa sul credito fondiario). Lo stesso curatore ha eletto domicilio presso un proprio legale di fiducia. Dovrò quindi comunicare l'avviso di vendita presso il domicilio dell avvocato, sia per quanto riguarda la societa esecutata fallita che per la massa creditoria del fallimento, oppure comunicare l'avviso di vendita al curatore per la società esecutata fallita e all'avvocato procuratore per la massa creditoria? Grazie
        • Zucchetti SG

          25/07/2019 17:26

          RE: RE: RE: Notifica Avviso di vendita a società esecutata

          Rispondiamo alla ulteriore richiesta di precisazioni osservando che l'elezione di domicilio della parte (id est il curatore del fallimento che si sia costituito in giudizio in luogo del debitore fallito (ex art. 43, comma primo, l.fall.) legittima le comunicazioni presso quel domicilio (precisa indicazione in tal senso si ricava, tra l'altro, dall'art. 141 c.p.c.).
          Notificati dunque gli atti presso l'avvocato, nessun onere ulteriore dovrà essere rispettato.
          Da ultimo, posto che nella domanda si pone il tema della comunicazione dell'avviso di vendita, riteniamo utile fornire le seguenti indicazioni.
          Il codice di procedura civile non prevede che l'avviso di vendita sia notificato alle parti.
          È vero che nei repertori di giurisprudenza si legge la massima per cui "Pur in assenza di un vero e proprio obbligo giuridico di notificazione dell'ordinanza di vendita, sono nulle la vendita immobiliare e la successiva aggiudicazione in caso di omessa notifica al debitore dell'ordinanza di fissazione della vendita, posto che detta omissione impedisce all'esecutato di richiedere la conversione del pignoramento e viola il diritto al contraddittorio, desumibile anche dall'art. 111 Cost., che va salvaguardato nel processo esecutivo ogniqualvolta detto diritto sia funzionale all'esercizio di facoltà sostanziali o processuali da parte dell'esecutato" (Cass. civ., sez. III, 19 dicembre 2014, n. 26930) ma si tratta di una sentenza che si riferisce all'esecuzione esattoriale cioè all' esecuzione intrapresa dal concessionario della riscossione dei tributi in forza delle previsioni di cui al dpr 602/1973. In quella sentenza il ragionamento dei giudici di legittimità è condivisibile in quanto, nelle esecuzioni esattoriali, la notifica dell'avviso di vendita è espressamente prevista dall'art. 78, comma 2 dpr 602/1973 ed è elemento costitutivo del pignoramento.
          In ogni caso, la mancata comunicazione dell'avviso di vendita, anche ove in astratto obbligatoria, non inficerebbe di per sé la vendita eventualmente compiuta.
          In materia di esecuzione forzata, infatti, si va sempre di più affermando in giurisprudenza l'assunto per cui l'allegazione della lesione del diritto al contradditorio è di per sé irrilevante, ove non sia puntualmente indicata la posizione giuridica soggettiva di diritto sostanziale che quella lesione ha comportato. Ciò in quanto "non potendosi configurare un generico ed astratto diritto al contraddittorio, è inammissibile l'impugnazione di un atto dell'esecuzione con la quale si lamenti la mera lesione del contraddittorio, senza prospettare a fondamento dell'impugnazione stessa le ragioni per le quali tale lesione abbia comportato l'ingiustizia del processo, causata dall'impossibilità di difendersi a tutela di quei diritti o di quelle posizioni giuridicamente protette" (Cass., sez. III, 18 agosto 2003, n.12122; Cass., sez. III,17 maggio 2005 n. 10334; Cass., sez. III, 20 novembre 2009 n. 24532; Cass., sez. III, 24 aprile 2012, n. 6459), sicché l'opponente non può "limitarsi a dedurre la lesione di un astratto e generico diritto al contraddittorio (Cass. sez. VI- III, 29 settembre 2014, n. 20514).
          Allo stesso modo, e più in generale, la giurisprudenza ha affermato che "la mera violazione delle disposizioni che regolano il procedimento di vendita non è sufficiente per l'accoglimento dell'opposizione agli atti esecutivi, se non viene dedotto e anche dimostrato che la violazione abbia comportato nel caso concreto la lesione dell'interesse protetto vantato dal soggetto opponente" (V. da ultimo, Cass., sez. III, 20 aprile 2015, n. 7999 in motivazione).
          Ovviamente, se l'onere di comunicazione dell'avviso di vendita al debitore è stato prescritto nell'ordinanza di delega, esso andrà rispettato.