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Forum ESECUZIONI - LA FASE DELLA VENDITA
Penale ex art. 587 Cpc
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Alessandro Sentieri
Campiglia Marittima (LI)15/12/2015 09:07Penale ex art. 587 Cpc
Buongiorno,
in un'esecuzione nella quale sono delegato, mi si presenta il seguente caso:
aggiudicazione del bene per l'importo di euro 145.000 senza successivo versamento del saldo prezzo nel termine previsto.
Il sottoscritto rivolge istanza affinchè siano adottati i provvedimenti di cui all'art. 587 c.p.c. e 176 disp. att. c.p.c.
Il Giudice dell'esecuzione, nel provvedimento di fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti, ha disposto:
1.la decadenza dell'aggiudicatario
2.la perdita della cauzione di euro 13.500
3.l'applicazione della penale di cui all'art. 587 c.2 c.p.c
Successivamente il bene è stato aggiudicato all'importo di euro 110.400 e, conseguentemente, la penale di cui al suddetto punto 3, si rende applicabile per un importo pari alla differenza dei due importi di aggiudicazione, dedotta la cauzione, ovvero 145.000-110.400-13.500=21.100.
Il quesito è: Chi deve azionarsi per il recupero della penale? A) il creditore procedente? B) la procedura e per essa il custode/delegato? e, nel caso, l'eventuale incasso della penale costituisce motivo per sospendere le operazioni procedurali successive all'emissione del decreto di trasferimento (riparto)?
Grazie anticipate-
Zucchetti SG
Vicenza15/12/2015 20:07RE: Penale ex art. 587 Cpc
Nessuno dei due soggetti da lei indicati deve attivarsi per recuperare la penale. Lei deve solo richiedere al giudice che, al momento in cui emette il decreto di trasferimento del bene al nuovo aggiudicatario, emetta anche un decreto in cui condanna il precedente aggiudicatario inadempiente al pagamento della somma di € 21,000,00, visto che il precedente decreto di decadenza non poteva portare l'importo esatto della penale. lei poi attribuisce questo credito a chi compete nella distribuzione dell'attivo e i creditori assegnatari dei crediti potranno agire in via esecutiva, in forza del decreto del giudice, nei confronti dell'obbligato, il tutto giusto il disposto del secondo comma dell'art. 177 disp. att. cod. proc. civ., per il quale "il decreto del giudice costituisce titolo esecutivo a favore dei creditori ai quali nella distribuzione della somma rucavata è stato attribuito il credito da esso portato".
In genere i giudici si limitano ad emettere il decreto di decadenza e condanna al pagamento della differenza, ma le alleghiamo un decreto del giudice del Trib. Santa Maria Capua Vetere che, a nostro avviso, ha ben colto il significato della legge e che può costituire un modello:
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI
Il Giudice dell'Esecuzione, dr………,
letti gli atti della procedura espropriativa in epigrafe indicata;
rilevato che in data 09/10/2007 il Sig. Alfa si aggiudicava il lotto posto in vendita al prezzo di euro 122.781,69;
che eseguito il versamento della cauzione (pari ad euro 11.862,30), l'aggiudicatario ometteva di versare il saldo prezzo nel relativo termine, sicchè veniva dichiarata la decadenza dello stesso, la confisca della cauzione e veniva disposto nuovo tentativo di vendita;
che in data 17/01/2012 il lotto veniva aggiudicato al minor prezzo di euro 59.325,00;
considerato che, ai sensi dell'art. 587, secondo comma, c.p.c., in caso di inadempienza
dell'aggiudicatario nel versamento del saldo prezzo, se il prezzo ricavato dalla nuova vendita, unito alla cauzione confiscata, risulti inferiore a quello della precedente vendita, l'aggiudicatario inadempiente è tenuto al pagamento della differenza;
che ai sensi dell'art. 177 disp.att. c.p.c., l'aggiudicatario inadempiente è condannato, con decreto del giudice dell'esecuzione, al pagamento della differenza tra il prezzo da lui offerto e quello minore per il quale è avvenuta la vendita e che il decreto costituisce titolo esecutivo a favore dei creditori ai quali nella distribuzione della somma ricavata è stato attribuito il credito da esso portato;
ritenuto che nel caso di specie ricorrano i presupposti per la pronunzia del decreto di condanna dell'aggiudicatario inadempiente Alfa per la somma di euro 51.594,39, somma così determinata:
Euro 122.781,69 (prezzo offerto);
Euro 11.862,30 (cauzione confiscata);
Euro 59.325,00 (prezzo per il quale è avvenuta la vendita)
PQM
Letti gli artt.587 cpc e 177 disp.att. cpc
CONDANNA il sig. Alfa al pagamento della somma di euro 51.594,39, come determinata in parte motiva.
DISPONE che il presente decreto costituisca titolo esecutivo in favore dei soggetti ai quali nella distribuzione della somma ricavata sia attribuito il credito da esso portato.
Si comunichi a cura della cancelleria (anche al professionista delegato alla formazione del piano di riparto).
Santa Maria Capua Vetere, lì 22/03/2012
Il Giudice dell'Esecuzione
Dr. ….
Zucchetti SG srl
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Michele Iacovone
Pescara19/01/2016 19:33RE: RE: Penale ex art. 587 Cpc
Sono professionista delegato in una procedura di espropriazione immobiliare.
Il creditore procedente aveva fatto istanza di assegnazione del bene espropriato senza alcun esborso, poichè il suo credito era superiore al valore attribuito all'immobile. A seguito di assegnazione, però, il creditore procedente non ha versato le somme necessarie per trascrizione, voltura e cancellazione delle formalità pregiudizievoli, per cui la procedura è proseguita con ribassi del prezzo base d'asta.
Ora l'immobile è stato aggiudicato ad un valore notevolmente inferiore a quello di assegnazione (pari a quello di stima, come stabilito dal G.E.).
La curatela del fallimento della Società alienante ha proposto azione revocatoria nei confronti del debitore (acquirente dell'immobile) del creditore procedente e del creditore intervenuto, ottenendo sentenza favorevole passata in giudicato; la stessa sentenza dichiara inefficace, nei confronti della curatela, l'atto di alienazione e le iscrizioni ipotecarie effettuate dal creditore procedente e dal creditore intervenuto.
Ora, mi domando se al caso di specie possa applicarsi l'art. 587 cpc a scapito del creditore procedente, già assegnatario dell'immobile, per la differenza fra prezzo di assegnazione (valore di stima) e prezzo di aggiudicazione attuale; nel caso di specie, anche se non si tratta di mancato versamento del saldo prezzo, l'effetto pregiudizievole per gli altri creditori si è verificato, stante il tenore della sentenza.
Grazie per il Vs. prezioso contributo.
Dott. Michele Iacovone
Pescara-
Zucchetti SG
Vicenza20/01/2016 19:47RE: RE: RE: Penale ex art. 587 Cpc
Non nascondiamo la nostra perplessità sull'esito della revocatoria fallimentare nella parte in cui ha dichiarato l'inefficacia della vendita dell'immobile avvenuta in sede esecutiva, in quanto, per costante ed uniforme giurisprudenza, in caso di soddisfacimento delle ragioni dei creditori attraverso procedure esecutive individuali, gli atti soggetti a revocatoria ex art. 67 legge fall. non sono i provvedimenti del giudice dell'esecuzione ma i soli, successivi (e distinti) atti di pagamento coattivo in tal modo conseguiti. Ma ormai c'è una sentenza passata in giudicato e la questione è chiusa.
Venendo alla sua domanda, l'art. 587 cpc, pur ampliato dalla recente legge n. 132 del 2015, non prevede espressamente l'ipotesi della assegnazione né l'art. 590 cpcp richiama l'art. 587; tuttavia a noi sembra che non ci siano ostacoli ad applicare quest'ultima anche al caso della assegnazione qualora l'assegnatario non provveda al pagamento di quanto dovuto. L'art. 590, infatti dispone che il giudice solo dopo l'avvenuto versamento del conguaglio "pronuncia il decreto di trasferimento a norma dell'art. 586", così come in caso di vendita (anche rateale), per cui in entrambi i casi l'inadempimento dell'acquirente o dell'assegnatario dovrebbe comportare le stesse conseguenze.
Zucchetti SG srl
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Michele Iacovone
Pescara20/01/2016 20:38RE: RE: RE: RE: Penale ex art. 587 Cpc
Sicuramente sono stato poco chiaro nell'esposizione della fattispecie. La sentenza ha disposto l'inefficacia nei confronti della Curatela (venditrice dell'immobile prima dell'inizio della procedura di espropriazione immobiliare) dell'atto di vendita effettuato a favore della Società debitrice, poi soggetta ad espropriazione immobiliare.
Credo, ad ogni modo, che le Vs. conclusioni non mutino alla luce dei chiarimenti sopra riportati.
Grazie per la risposta fornita.-
Zucchetti SG
Vicenza21/01/2016 20:41RE: RE: RE: RE: RE: Penale ex art. 587 Cpc
Potremmo limitarci a confermare le conclusioni di cui alla risposta precedente in ordine all'estensione della sfera di applicazione dell'art. 587 cpc, ma la situazione descritta è abbastanza particolare da rendere opportuno, nell'interesse di chi ci segue, un approfondimento.
La vicenda, alla luce dei chiarimenti odierni, può essere così ricostruita: A vende un bene immobile a B, che viene sottoposto ad espropriazione forzata da C, creditore verso B. Nel corso di tale esecuzione immobiliare C chiede l'assegnazione, ma poi non versa quanto dovuto a conguaglio (per semplificare) e l'immobile viene venduto all'asta a D, ad un prezzo più basso di quello fissato per l'assegnazione. Nel frattempo A fallisce e il curatore ottiene sentenza, passata in giudicato, che dichiara la inefficacia della vendita dell'immobile da A a B.
Se è esatta questa ricostruzione, bisogna capire cosa intende lei quando dice che nell'esecuzione individuale l'immobile è stato "aggiudicato", perché le ipotesi sono due:
-se lei usa il termine aggiudicazione in senso tecnico per indicare il soggetto che ha fatto l'offerta più alta, ma non è ancora intervenuto il decreto di trasferimento, il trasferimento della proprietà del bene da B a D non è ancora intervenuto, per cui la sentenza di inefficacia della vendita da A a B opera pienamente e assorbe la procedura esecutiva in quanto, essendo inefficace la vendita da A a B, sul bene possono rivalersi i creditori di A e non quelli di B. Conseguenzialmente, verrebbe meno anche il suo ruolo di professionista delegato, per cui non si dovrebbe porre il problema dell'applicazione dell'art. 587 cpc.
-visto che lei si sente ancora investito della delega e della procedura esecutiva, dobbiamo pensare che sia intervenuto il decreto di trasferimento nella procedura esecutiva e che sia stato emesso in data anteriore a quella della trascrizione della citazione per revocatoria, alla quale risalgono gli effetti della sentenza favorevole di inefficacia. In questo caso D sarebbe un terzo subacquirente, con conseguente applicazione dell'ult. comma dell'art. 2901 c.c., per il quale "L'inefficacia dell'atto (quella dichiarata tra A e B) non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione"; poiché è difficile immaginare una mala fede nell'acquisto all'incanto, l'estensione della sentenza a D dovrebbe essere esclusa, e, del resto, a quanto è dato di capire dalla sua descrizione, il tribunale non ha dichiarato la inefficacia anche di questo ulteriore trasferimento. Se è così, la revocatoria tra A e B è del tutto irrilevante per la procedura esecutiva in danno di B a vantaggio dei suoi creditori e lei, quale professionista delegato nella esecuzione immobiliare, ha interesse ad azionare la disposizione di cui all'art. 587 cpc.
Zucchetti SG Srl
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Michele Iacovone
Pescara23/03/2016 11:54RE: RE: RE: RE: RE: RE: Penale ex art. 587 Cpc
Torno sull'argomento per un altro quesito.
Il decreto di trasferimento dell'immobile da B a D (per rimanere con le lettere della semplificazione da Voi effettuata) è stato trascritto e soggetto a voltura catastale.
Ora sono nella fase di cancellazione delle trascrizioni e iscrizioni pregiudizievoli.
Oltre al pignoramento immobiliare e alle ipoteche (volontarie e giudiziali), sull'immobile risulta trascritta l'azione revocatoria promossa dal fallimento di A e, per espressa previsione della sentenza di accoglimento dell'azione revocatoria di cui sopra, dell'annotazione della stessa sentenza.
Mi domando se debba procedere alla cancellazione anche di tali ultime formalità (in quanto il fallimento di A ha manifestato la volontà di acquisire all'attivo la somma ricavata dalla vendita dell'immobile e non lo stesso immobile, comunicatami dal Curatore) e/o interessare il G.E. mediante istanza ex art. 591 ter c.p.c..
Grazie per il prezioso contributo.
Michele Iacovone
Pescara-
Zucchetti SG
Vicenza23/03/2016 20:56RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Penale ex art. 587 Cpc
La volontà del curatore di acquisire la somma ricavata dalla vendita invece che l'immobile, potrebbe giustificare la cancellazione anche della citazione e della sentenza revocatoria, ma la questione è ancora sospesa e bisogna vedere cosa dice il creditore esecutante, al quale dovrebbe essere attribuita detta somma in una procedura senza le complicazioni di quella presente. Probabilmente questi nulla può dire, ma prima di disporre la cancellazione è meglio risolvere ogni questione in modo da essere sicuri che il fallimento non debba avavlersi della dichiarata inefficacia della vednita. In mancanza di un accordo, rimetteremmo la questione al giudice, perché effettivamente si tratta di una situazione molto complessa e non facile da sbrogliare.
Zucchetti SG srl
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Domenico Antonio Claudio Calvano
FOGGIA11/05/2018 11:51RE: RE: Penale ex art. 587 Cpc
In qualità di delegato alla vendita immobiliare dei beni compresi in un fallimento, chiedo se nella casistica prospettata può rientrare la soluzione descritta, anche nell'ambito fallimentare; ovvero, emissione da parte del G.D. di un decreto in cui condanna il precedente aggiudicatario inadempiente al pagamento della somma, e la successiva attribuzione - a questo punto da parte del Curatore - per la distribuzione dell'attivo, in modo tale da consentire che i creditori ammessi allo stato passivo possano agire in via esecutiva, in forza del decreto del giudice, nei confronti dell'obbligato, il tutto giusto il disposto del secondo comma dell'art. 177 disp. att. cod. proc. civ.. Grazie. -
Zucchetti SG
Vicenza14/05/2018 19:11RE: RE: RE: Penale ex art. 587 Cpc
Il giudice delegato può emettere il decreto di condanna del precedente aggiudicatario al pagamento della somma dovuta, ma questa entra nelle disponibilità fallimentari e va distribuita nel fallimento con i riparti secondo le solite regole.
Zucchetti SG srl
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