Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Liquidazione del patrimonio L. 3/2012 - Debiti sorti in corso di procedura

  • Simone Allodi

    Milano
    21/02/2019 15:46

    Liquidazione del patrimonio L. 3/2012 - Debiti sorti in corso di procedura

    Buongiorno, in relazione ad una nomina quale Liquidatore in una procedura ex art. 14 ter L. 3/2012 avrei da sottoporre i seguenti questiti:

    1) All'apertura della procedura è necessario che il Liquidatore effettui un accesso alle banche dati pubbliche (anagrafe tributaria, centrale rischi, etc..) al fine di verificare l'elenco dei creditori inseriti nel piano proposto dal debitore? In caso affermativo, serve una apposita autorizzazione del Giudice o l'accesso può essere effettuato sulla base del decreto di nomina?

    2) La debitrice ha ricevuto una cartella da parte dell'Agenzia della Riscossione per canone RAI riferito ad anni precedenti la presentazione della proposta ed ha pagato il dovuto ammontante a circa 400,00 Euro. Tale importo era già incluso nel maggior credito vantato dall'Agenzia della Riscossione considerato ai fini della presentazione del piano. Il fatto che la debitrice abbia pagato la cartella ricevuta va ad inficiare in qualche modo la procedura di liquidazione o è sufficiente che nello stato passivo che si andrà a formare venga ammesso l'importo vantato dall'Agenzia delle Entrate già al netto di quanto corrisposto dalla debitrice?

    3) Posto che i creditori sono tenuti a precisare il loro credito fino alla data di apertura della Procedura, cosa accade con i debiti sorti in data successiva? Nello specifico, i debiti per spese condominiali maturati in data successiva all'apertura della Procedura non vanno considerati ai fini della liquidazione? La debitrice li deve pagare direttamente per tutto il corso della Procedura?

    Grazie a tutti.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      21/02/2019 20:13

      RE: Liquidazione del patrimonio L. 3/2012 - Debiti sorti in corso di procedura


      1-L'art. 155sexies delle disp. att. cod. proc. civ., introdotto con il d.l. n. 132 del 2014, convertito nella legge n. 162 del 2014 e integrato dal d,l. n. 59 del 2016, convertito nella legge n. 119 del 2016, ha esteso l'applicazione delle disposizioni in materia di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare anche "per la ricostruzione dell'attivo e del passivo nell'ambito di procedure concorsuali", con la sola autorizzazione del giudice del procedimento, anche se il sistema non è pienamente operativo in ogni sede.
      Riteniamo che questa disposizione si estensibile anche liquidatore della liquidazione patrimoniale.
      2-La procedura di liquidazione del patrimonio è in gran parte modellata su quella fallimentare, pur con notevoli carenze, tuttavia la normativa speciale equiparare l'apertura della procedura al pignoramento, prevede il passaggio della disponibilità dei beni al liquidatore e, per quanto qui interessa, prevede che con il decreto di apertura della procedura sia disposto il divieto delle azioni esecutive e cautelari. Da questo discende, pur in mancanza di un esplicito divieto di pagamenti omologo a quello sancito dall'art. 44, comma 2, l. fall., che ricorre comunque il divieto di effettuare il pagamento di crediti anteriori in capo al debitore, così come avviene nel concordato, ove tale divieto si desume da quello posto dall'art. 168 l. fall.. Tuttavia la violazione di tale divieto, che nel caso vi è stato quando il debitore ha pagato in corso di procedura i canoni Rai antecedenti alla stessa, non determina la cessazione della procedura, ma la inopponibilità dei pagamenti, come si desume anche dall'art. 14-terdecies, comma 2, lett. b, che esclude l'esdebitazione quando il debitore «nei cinque anni precedenti l'apertura della liquidazione o nel corso della stessa, ha posto in essere atti in frode dei creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero……».
      In qualità di gestore del patrimonio da liquidare, il liquidatore può esercitare le azioni volte al recupero delle somme pagate dal debitore, ma, considerato che nel caso il pagamento è stato effettuato all'Agenzia della Riscossione, forse è più conveniente ammettere il credito per la somma residua (detratto cioè il pagato) piuttosto che ammetterlo per l'intero e poi cercare di recuperare quanto pagato.
      3-I debiti sorti successivamente all'apertura della procedura, se sono in qualche modo funzionali alla stessa, vanno pagati in prededuzione, ma sempre dal liquidatore- che tanto per semplificare, è assimilabile al curatore- e non dal debitore. Del resto, dell'art. 14-duodecies, comma 1, dispone che anche «i creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione della pubblicità di cui all'articolo 14-quinquies, comma 2, lettere c) e d), non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione».
      Zucchetti SG srl
      • Simone Allodi

        Milano
        26/02/2019 09:58

        RE: RE: Liquidazione del patrimonio L. 3/2012 - Debiti sorti in corso di procedura

        Buongiorno,
        innanzi tutto ringrazio per le risposte.
        Ho soltanto ancora un dubbio relativo al quesito n. 3. Le spese condominiali maturate in corso di procedura e fino alla vendita dell'immobile (unica fonte di attivo sulla quale grava un'ipoteca) sono considerate "funzionali alla procedura" e quindi devono essere pagate in prededuzione? Avevo inteso che le spese "funzionali alla procedura" fossero soltanto quelle relative ai compensi dell'OCC e del Liquidatore, ma dalla Vostra risposta mi pare di dedurre che anche le spese condominiali possano rientrare in questa categoria.
        Se quanto ho inteso è corretto, la soluzione sarebbe quindi quella di chiedere alla debitrice di interrompere qualsiasi pagamento dei debiti condominiali e di ammettere alla distribuzione il credito maturato dal condominio dalla data di apertura della procedura fino alla vendita dell'immobile in prededizione anche rispetto alla Banca che vanta un credito ipotecario. E' corretto?

        Grazie di nuovo.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          26/02/2019 20:11

          RE: RE: RE: Liquidazione del patrimonio L. 3/2012 - Debiti sorti in corso di procedura

          E' esatto che il credito per contributi condominiali successivi all'apertura della procedura va pagato in prededuzione, ma, proprio per questo, correttamente viene pagato alle varie scadenze prima quindi della soddisfazione del creditore ipotecario. Effettuata la vendita, va pagato l'eventuale debito residuo a quella data del condominio (sempre dei canoni successivi) e la restante somma va a disposizione del creditore ipotecario.
          Zucchetti Sg Srl
          • Simone Allodi

            Milano
            01/03/2019 10:07

            RE: RE: RE: RE: Liquidazione del patrimonio L. 3/2012 - Debiti sorti in corso di procedura

            L'unica altra entrata oltre a quella che deriverà dalla vendita dell'immobile consiste nel versamento mensile di un importo pari a 220,00 Euro circa che corrisponde ai ratei di tredicesima e quattordicesima maturati mensilmente dalla debitrice. L'importo totale dei versamenti mensili effettuati nei 4 anni della procedura sarà pari ad Euro 10.500,00.
            Considerato che andranno pagati in prededuzione oltre al condominio (per i debiti sorti successivamente all'apertura della procedura) anche l'OCC, il perito che ha effettuato la stima dell'immobile, il liquidatore e le spese di procedura (trascrizione decreto sull'immobile e spese di pubblicità, etc..), cosa è consigliabile fare?
            E' opportuno in questo specifico caso provvedere al pagamento dei debiti condominiali alle scadenze previste rischiando di non avere poi sufficienti liquidità per pagare le altre spese sopra elencate?
            E' pur vero che i compensi ai professionisti verranno soddisfatti anche con il ricavato della vendita dell'immobile (il cui valore stimato ammonta a circa 90.000,00 Euro), tuttavia, considerato l'esito incerto delle vendite non è possibile in questo momento prevedere quanto effettivamente verrà realizzato.
            Oppure, in alternativa, il liquidatore deve provvedere ad effettuare dei pagamenti parziali al condominio tenendo accantonata una percentuale dei 10.500,00 Euro summenzionati e ripartire il residuo in prededuzione una volta venduto l'immobile?
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              04/03/2019 10:57

              RE: RE: RE: RE: RE: Liquidazione del patrimonio L. 3/2012 - Debiti sorti in corso di procedura

              La carenza normativa cui abbiamo accennato nella iniziale risposta emerge in tutto il suo spessore nella fattispecie in esame del pagamento delle prededuzioni in quanto l'art. 14 duodecies della l. n. 3 del 2012 si limita richiamare, al secondo comma, il principio della prededucibilità dei crediti sorti in occasione e in funzione della procedura (riprendendo il concetto di cui al secondo comma dell'art. 111 l.fall.) e che questi vanno soddisfatti con preferenza "con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti, così come previsto dal secondo comma dell'art. 111bis, nel mentre manca la regolamentazione delle altre fattispecie prese in considerazione dello stesso art. 111 bis e dall'art, 111ter. In particolare non è detto quale sia la regola di comportamento nel caso l'attivo non sia sufficiente valla soddisfazione di tutte le prededuzioni, situazione che l'art. 111 bis l.f. regola con il principio della graduazione. Il comma terzo, infatti, dispone che "i crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento che sono liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare, possono essere soddisfatti ai di fuori del procedimento di riparto se l'attivo e' presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti" e il comma quarto aggiunge che "se l'attivo e' insufficiente, la distribuzione deve avvenire secondo i criteri della graduazione e della proporzionalita', conformemente all'ordine assegnato dalla legge".
              Questi criteri possono essere applicati alla liquidazione del patrimonio sebbene non richiamati? Noi riteniamo di si perché rispondono alla logica concorsuale, tanto che già prima dell'introduzione degli artt. 111 bis e ter l.fall. avvenuta con la riforma del 2006/2007, la giurisprudenza già proponeva l'applicazione degli stessi criteri poi recepiti dal legislatore.
              Se è così, il credito del condominio, considerato che nell'ambito delle prededuzioni non godrebbe di alcun privilegio, potrebbe non essere soddisfatto alle scadenze, in quanto gli altri presumibili crediti prededucibili sarebbero privilegiati; in sostanza, se vi è il timore che l'attivo non coprirà la massa delle prededuzioni, il criterio da seguire è quello stesso fallimentare di fare una graduazione tra le stesse e pagare prima chi si trova nella posiziojne più elevata nella scala dei privilegi. Tuttavia, l'esistenza di un immobile, stimato la somma da lei indicata, dovrebbe rassicurare della possibilità di soddisfare tutte le prededuzione, sebbene, al momento, questo immobile non sia stato ancora venduto né si sa se si realizzerà il prezzo stimato; ma questa è una valutazione che deve fare lei alla luce d ei dati a sua conoscenza.
              Zucchetti SG srl