Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Piano del Consumatore e precedente attività di impresa

  • Tomaso Lissia

    olbia (SS)
    28/03/2019 08:51

    Piano del Consumatore e precedente attività di impresa

    Buongiorno,
    nel caso una persona fisica, oggi non imprenditore ma con debiti fiscali relativi ad una impresa condotta in anni precedenti, volesse proporre un piano del consumatore, quest'ultima procedura sarebbe ammissibile?
    Relativamente ai debiti fiscali, inoltre, lo stesso procederebbe alla richiesta del saldo e stralcio ai sensi del DL 119/2018 PRIMA DEL DEPOSITO DELL'ISTANZA, così da presentare un piano già definito per quanto riguarda le pendenze fiscali.

    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      28/03/2019 20:16

      RE: Piano del Consumatore e precedente attività di impresa

      Secondo il principio fissato dalla S. Corte (Cass. 01 Febbraio 2016, n. 1869), la nozione di consumatore di cui alla legge 27 gennaio 2012 n. 3, secondo la quale deve ritenersi tale esclusivamente il debitore persona fisica che abbia contratto obbligazioni per far fronte ad esigenze personali o familiari o comunque derivanti dall'estrinsecazione della propria personalità, non esclude coloro che esercitino o abbiano esercitato attività di impresa o professionale purché, al momento della presentazione del piano, non residuino obbligazioni assunte nell'esercizio di dette attività. A detta limitazione fanno eccezione i debiti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo (tributi costituenti risorse proprie dell'Unione Europea, imposta sul valore aggiunto e ritenute operate e non versate), i quali debbono essere pagati in quanto tali.
      Precisa la Corte che "Ai sensi della l. 27 gennaio 2012, n. 3, la nozione di consumatore non ha riguardo in sé e per sé ad una persona priva, dal lato attivo, di relazioni d'impresa o professionali, invero compatibili se pregresse ovvero attuali (purché non abbiano dato vita ad obbligazioni residue), potendo il soggetto anche svolgere l'attività di professionista o imprenditore, esigendo l'art. 6, comma 2, lett. b) soltanto una specifica qualità della sua insolvenza finale, in essa cioè non potendo comparire obbligazioni assunte per gli scopi di cui alle predette attività ovvero comunque non dovendo esse più risultare attuali, essendo consumatore solo il debitore che, persona fisica, risulti aver contratto obbligazioni - non soddisfatte al momento della proposta di piano - per far fronte ad esigenze personali o familiari o della più ampia sfera attinente agli impegni derivanti dall'estrinsecazione della propria personalità sociale, dunque anche a favore di terzi, ma senza riflessi diretti in un'attività d'impresa o professionale propria, salvo gli eventuali debiti di cui all'art. 7 comma 1 terzo periodo (tributi costituenti risorse proprie dell'Unione Europea, imposta sul valore aggiunto e ritenute operate e non versate) che sono da pagare in quanto tali, sulla base della verifica di effettività solutoria commessa al giudice nella sede di cui all'art. 12 bis comma 3 l. n. 3 del 2012".
      Se i tributi residuati non rientrano in queste categorie, quindi, la procedura non è ammissibile.
      Zucchetti SG srl
      • Roberto Marinelli

        Macerata
        10/10/2022 17:37

        RE: RE: Piano del Consumatore e precedente attività di impresa

        Mi intrometto nel forum, chiedendo a questo punto che, fermo restando le variabili esposte nel quesito originario e cioè che i debiti erariali e previdenziali sorti nel periodo in cui il contribuente moroso risultava imprenditore commerciale (ora non più), al fine di risolvere, post 15/07/2022, la propria posizione dovrebbe necessariamente proporre una accordo di ristrutturazione aziendale, associando un 182 bis?
        Grazie
        • Tomaso Lissia

          olbia (SS)
          10/10/2022 18:03

          RE: RE: RE: Piano del Consumatore e precedente attività di impresa

          No. AL momento di deposito del Piano, il sovraindebitato non era più un imprenditore e non aveva più debiti di natura imprenditoriale, avendo saldato gli stessi prima del deposito del predetto piano.
          Si è quindi proceduto con un Piano del Consumatore
          • Roberto Marinelli

            Macerata
            03/11/2022 10:25

            RE: RE: RE: RE: Piano del Consumatore e precedente attività di impresa

            Buongiorno
            Forse non sono stato chiaro. Il debitore ha maturato dei debiti previdenziali e tributari nel momento in cui la ditta era in bonis.
            Ora la stessa risulta chiusa.
            Nel caso volesse sanare la propria posizione debitoria, ritengo che la procedura da seguire sia quella del piano del consumatore, non essendo imprenditore allo stato attuale.
            Grazie
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              03/11/2022 18:10

              RE: RE: RE: RE: RE: Piano del Consumatore e precedente attività di impresa

              Se come lei dice il debitore ha ancora debiti previdenziali e tributari derivanti dalla pregressa attività ormai cessata non può considerarsi un consumatore. Non era tale nel vigore della legge n. 3 del 2012 data l'interpretazione fornita da Cass. 01 Febbraio 2016, n. 1869, riportata nella prima risposta; non lo è ore alla luce dell'art. 2, comma 1, lett. e) del nuovo codice della crisi, per il quale consumatore è "la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali".
              Crediamo, quindi, che difficilmente, nel caso da lei prospettato, potrebbe essere ammessa la domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore di cui agli artt. 67 e segg. CCII.
              Zucchetti SG srl