Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Sovraindebitamento e cause in corso con i creditori

  • Marcello Cosentino

    Portogruaro (VE)
    11/02/2019 10:44

    Sovraindebitamento e cause in corso con i creditori

    Approfitto ancora del Forum per una questione che mi lascia molto dubbioso. Si tratta del ricorso alla all'OCC da parte di un soggetto che, già da alcuni anni, ha citato in giudizio alcune banche creditrici che, secondo il debitore, avrebbero applicato tassi usurai, indebito anatocismo ecc.
    I giudizi, sono ancora in corso, alcuni arrivati già al II grado. A parte le esecuzioni immobiliari, la normativa non consente la sospensione delle controversie giudiziali in corso alla data di presentazione della domanda di composizione della crisi, per cui va da se che tali procedimenti continuerebbero il loro iter fino alla sentenza.
    A prescindere dalla scelta da operare tra le tre possibili offerte dalla L. 3/2012 , in un caso come questo, chiedo: ammesso (e non concesso) di poter presentare la richiesta con tutti i documenti accompagnatori (relazione dell'OCC in primis) che effetti potranno avere le sentenze che verranno emesse dopo la presentazione del ricorso al tribunale specie se dette sentenze dovessero peggiorare la situazione debitoria?
    Inoltre: come trattare i compensi dovuti ai legali del sovraindebitato maturati dopo la presentazione del ricorso?
    Grazie per il supporto.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      12/02/2019 20:04

      RE: Sovraindebitamento e cause in corso con i creditori

      Effettivamente le cause in corso possono continuare in caso di accordo di ristrutturazione dei debiti o di piano del consumatore. Più di qualche dubbio sorge nel caso si scelga la via della liquidazione del patrimonio perché se per un verso è vero che la legge n. 3 del 2012 non contiene una norma analoga a quella di cui al secondo comma dell'art. 52 l.f, ("Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o trattato ai sensi dell'art. 111, primo comma, n. 1), nonche' ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo V, salvo diverse disposizioni della legge") e presenta alcune ambiguità in ordine alla permanenza della legittimazione del debitore, per altro verso contempla e regola, nella citata procedura, un procedimento per l'accertamento del passivo che costituisce lo strumento unico da utilizzare da parte dei creditori per partecipare alla distribuzione dei beni del debitore, che comunque subisce uno spossessamento.
      Questo comporta la improseguibilità dei giudizi ordinari e l'onere del creditore banca di partecipare al passivo per azionare il suo credito (ed in quella sede il liquidatore opporrà le eccezioni di tasso usuraio, indebito anatocismo, ecc).? Pensiamo di no, nel senso che i giudizi in corso possono proseguire in mancanza del principio della esclusività e il titolo che ne segue può essere fatto valere nella liquidazione; di conseguenza il liquidatore non potrà contestualmente esaminare e valutare la posizione della banca che terrà in sospeso, in attesa della decisione e farà i dovuti accantonamenti in occasione di pagamenti.
      Quanto al secondo quesito, l'art. 13, comma 4 bis, legge n. 3 del 2012, in tema di accordo e piano del consumatore, e l'art. 14 duodecies, comma 2, stessa legge, in tema di liquidazione del patrimonio, pongono il principio della soddisfazione con preferenza rispetto agli altri (con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti) dei "crediti sorti in occasione o in funzione" di uno dei citati procedimenti. Le spese del legale, sebbene protrattesi nel tempo e iniziate alcune prima della procedura , si definisconio unitariamente al momento della cessazione dell'incarico, per cui pensiamo che le stesse possano essere considerate come spesa sorta in occasione della procedura e tale da poter essere soddisfatta in prededuzione.
      Zucchetti SG srl
    • Luca Gaiotti

      CONEGLIANO (TV)
      20/10/2023 10:43

      RE: Sovraindebitamento e cause in corso con i creditori

      Ho il caso di una causa iniziata prima dell'apertura della liquidazione del patrimonio, continuata successivamente dove il sovraindebitato ha fatto ricorso in appello e poi in cassazione di sua iniziativa. La sentenza negativa della cassazione prevede una spesa di 2000€ a carico del soccombente.
      Sto per depositare il rendiconto; devo pormi il problema di quelle spese (perché se richieste alla procedura forse vanno in prededuzione?) oppure essendo la causa iniziata ante procedura, se richieste, verrebbero ammesse in chirografo e quindi non arrivando a pagare tale rango posso non pormi problemi e andare avanti col deposito del rendiconto e successiva chiusura della procedura?
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        20/10/2023 18:53

        RE: RE: Sovraindebitamento e cause in corso con i creditori

        Può non porsi il problema delle spese in questioni in quanto la causa, iniziata prima della apertura della liquidazione del patrimonio, è stata continuata dal sovraindebitato personalmente e di sua iniziativa dopo l'apertura della procedura, senza coinvolgere il liquidatore. E' vero che nella liquidazione del patrimonio non è contemplata una norma simile a quella dell'art. 43 l. fall., per la quale "nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore", ma lo spossessamento che segue all'apertura della procedura, unito alla previsione che il decreto di apertura "deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento (art. 14quinquies, co. 3 l. n. 3 del 2012) e alla previsione del primo comma dell'art. 14 decies che attribuisce al liquidatore la facoltà di esercitare o se pendenti di proseguire "ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti", induce a ritenere che anche l'apertura di questa procedura determini la perdita della legittimazione processuale del debitore in tutte le controversie - anche in quelle in corso - a carattere patrimoniale, relative a beni e diritti compresi nel patrimonio di liquidazione, sia per le liti attive, sia per le liti passive.
        La spesa in questione, quindi, frutto esclusivo della iniziativa del debitore, è inopponibile alla massa che è rimasta completamente estranea al processo per cui il creditore vittorioso se la dovrà vedere con il sovraindebitato alla chiusura della procedura di liquidazione patrimoniale, ammesso che tale rapporto, in quanto estraneo alla procedura, non rientri nella esdebitazione.
        Se vi sono, oltre a quelle liquidate per il giudizio in cassazione, altre spese processuali antecedenti alla procedura da soddisfare, le stesse possono essere azionate nella procedura ma, in quanto riferite a processo di cognizione, non sono assistite da privilegio.
        Zucchetti SG srl