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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
Liquidazione del patrimonio
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Roberto Bussani
Trieste17/06/2021 11:43Liquidazione del patrimonio
Nell'ambito di una procedura di liquidazione del patrimonio il soggetto sovraindebitato al momento dell'apertura della procedura aveva in essere un giudizio di opposizione nei confronti di una banca rispetto alla sua posizione di fideiussore del debito contratto da una società di capitali da lui garantita. Si chiede gentilmente a chi spetti ora la legittimità processuale (cioè se permanga in capo al sovraindebitato ovvero se debba essere esercitata dal liquidatore) stante che l'art. 14-decies della legge 3/2012 sembrerebbe conferire la legittimità al liquidatore solo relativamente alle liti inerenti i beni compresi nel patrimonio da liquidare.
Cordiali saluti
dott. Roberto Bussani-
Zucchetti SG
Vicenza17/06/2021 19:36RE: Liquidazione del patrimonio
Presumiamo che il giudizio in corso di opposizione di cui lei parla abbia ad oggetto una opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca nei confronti del fideiussore oggi sovraindenbitato .
Se è così la prima domanda da porsi è se quel giudizio di opposizione può continuare o la banca creditrice debba far valere il suo credito al passivo in forza del principio della esclusività dell'accertamento del passivo.
La difficoltà sta nel fatto che la legge n. 3 del 2012 non contiene una norma analoga a quella di cui al secondo comma dell'art. 52 l.f, per la quale "Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o trattato ai sensi dell'art. 111, primo comma, n. 1), nonche' ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo V, salvo diverse disposizioni della legge" e presenta alcune ambiguità in ordine alla permanenza della legittimazione del debitore, in parte fugate dalla rcente riforma del 2020; tuttavia, a nostro avviso, poiché la legge regola un procedimento per l'accertamento del passivo con sue peculiari caratteristiche, è da ritenere che questo sia lo strumento unico da utilizzare da parte dei creditori per partecipare alla distribuzione dei beni del debitore, che comunque subisce uno spossessamento. Ossia il legislatore ha previsto un rito speciale per l'accertamento del passivo (abbastanza ibrido che si avvicina più a sistema della liquidazione coatta che a quello fallimento), che non avrebbe senso ove non dovesse essere obbligatoriamente utilizzato per chi vuol partecipare al concorso sui beni del debitore, avendo evidentemente ritenuto che solo quel rito sia idoneo nella peculiarità della procedura in questione a selezionare i creditori che vi possono partecipare.
Se è così, come noi crediamo, si deve applicare la stessa soluzione offerta dalla giurisprudenza al trattamento del decreto ingiuntivo opposto al momento della dichiaratzione di fallimento dell'ingiunto e cioè che quel procedimento non può continuare e il creditore che disponga di un decreto ingiuntivo non dichiarato definitivamente esecutivo prima dell'apertura della procedura deve formulare domanda di ammissione al passivo, ove non può avvalersi di tale titolo, che è come se non esistesse, per dimostrare il proprio credito.
Zucchetti SG srl
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